L’ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela previsto dal D.lgs 36/2018 in attuazione della Legge 103/2017

di Antonio Picarella

Il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018 recante Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (pubblicato in GU Serie Generale n. 95 del 24-04-2018). L’obiettivo perseguito dalla c.d. Riforma Orlando era quello di ampliare le ipotesi di procedibilità a querela per migliorare l’efficienza del sistema penale, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto – di nuova introduzione – della estinzione del reato per condotte riparatorie (articolo 162-ter del codice penale), applicabile ai reati procedibili a querela soggetta a remissione. A distanza di circa un anno dalla novella che ha modificato il regime di procedibilità di dieci reati (contro la persona e contro il patrimonio) presenti nel nostro codice penale, ci si chiede se il decreto legislativo n. 36/2018 abbia compiutamente assolto al mandato conferito con la delega, ovvero se comprimendo significativamente il catalogo dei reati assoggettabili alla nuova disciplina abbia finito per svilire le finalità deflattive che la Riforma Orlando intendeva realizzare.


 

1. Le direttive contenute nella Legge Orlando

La legge 23 giugno 2017 n. 103 pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.154 – del 4 luglio 2017 ed entrata in vigore il 3 agosto 2017 si compone di un unico articolo e 95 commi con cui si introducono, come ricorda la rubrica del provvedimento, modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario.
Con i primi quattro commi dell’art. 1 la Legge 103 interviene in via diretta sul codice penale, aggiungendo – al Libro I, Titolo VI, Capo I – l’art. 162 ter, che disciplina il nuovo istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, applicabile nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione.
Per completare il quadro di un assetto normativo maggiormente teso a favorire meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, accanto alla causa estintiva di cui all’art. 162 ter c.p. di immediata applicazione, il Legislatore del 2017 ha previsto l’articolazione di direttrici di delega, essendosi valutata l’opportunità, per alcuni aspetti interessati dalla riforma, di una approfondita valutazione dei raccordi con altre parti dell’impianto sistematico.
Più specificamente, il comma 16 del citato art. 1 conferisce delega al Governo per l’adozione, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Sempre il comma 16, alle lettere a) e b), fissa principi e criteri direttivi entro cui delimitare i confini della potestà normativa del Governo. In primo luogo, (alla lett. a del comma 16), si prevede la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale. Dal novero dei reati così individuati è stato espressamente escluso il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.). La scelta si spiega verosimilmente con l’esigenza di sottrarre la libertà morale della vittima all’ulteriore pericolo che la coartazione della volontà possa compromettere l’autodeterminazione del soggetto passivo inducendolo a rimettere la querela, garantendo in tal modo all’autore l’estinzione del reato.
È prescritto che si proceda d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ove ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell’art. 339 del codice penale. Limitatamente alle ipotesi di reato contro il patrimonio, la procedibilità a querela è inoltre esclusa (e si procede dunque d’ufficio) laddove il danno arrecato alla vittima sia di rilevante gravità.
Infine, la lettera b) del comma 16 di cui all’art. 1 della Legge 103 prescrive una disciplina transitoria – che sarà esaminata più avanti, in combinato disposto con un recente arresto delle Sezioni Unite sul punto – per quei reati commessi prima dell’entrata in vigore del nuovo regime di procedibilità a querela e originariamente perseguibili ex officio.

2. Le nuove fattispecie procedibili a querela contenute decreto legislativo n. 36/2018 e la parziale attuazione della Legge n. 103/2017 art. 1 comma 16 lett. a) e b)

Il D. lgs. 10 aprile 2018 varato per dare attuazione alla delega contenuta nell’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17 della legge 23 giugno 2017, n. 103 si compone di 13 articoli, che modificano il regime di procedibilità di dieci fattispecie di reato contenute in altrettanti articoli del codice penale. Il provvedimento trae spunto dagli studi e dalle proposte – riprese solo in parte – della Commissione ministeriale costituita con decreto del Ministro della Giustizia in data 14 dicembre 2012 e presieduta dal prof. Antonio Fiorella, ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza – Università La Sapienza di Roma.
Gli articoli da 1 a 6 sono dedicati a reati contro la persona (articoli 612, 615, 617 ter, 617 sexies, 619, 620, del codice penale), mentre i reati contro il patrimonio (articoli 640, 640 ter e 646 del codice penale) sono disciplinati dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto.
Gli articoli 7 e 11 introducono nel codice penale due nuovi articoli, rispettivamente il 623 ter e il 649 bis, che contengono disposizioni comuni per i casi in cui si procede di ufficio, determinati dalla presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Il decreto si chiude con l’art. 12 che, in ossequio a quanto disposto dalla lettera b) di cui al comma 16 dell’art. 1 della legge delega, reca disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela, seguito dall’art. 13 che contiene la clausola di chiusura di invariabilità finanziaria, come richiesto dall’art. 1 comma 17 della medesima Legge dispositrice.

 

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