di Angela Gabriele
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 20531 depositata il 19 maggio 2014
Con la sentenza n. 20531/14, la Suprema Corte sottolinea che il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto e l’alterazione delle abitudini di vita costituiscono “eventi di danno alternativamente contemplati dall’art. 612 – bis cod. pen.”; dall’altro, ai fini della integrazione del reato de quo “non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori […] abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”.
Prima della legge sulla “violenza di genere”, n. 119 del 15 ottobre 2013, un’altra norma decisamente innovativa è stata introdotta a tutela soprattutto delle donne: il D.L. 23.2.2009 n. 11, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori». Fra le novità, l’art. 612 bis c.p., con cui si è istituito in Italia il reato dello “stalking”. In particolare il primo comma prevede: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“. Come modificato dall’art. 1-bis, D.L. 01.07.2013, n. 78, inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 94, decorrenza 20.08.2013.
Con tale norma si è inteso istituire una sanzione specifica per condotte che, fino al 2009, venivano inquadrate nei meno gravi delitti di minaccia, violenza privata o nella contravvenzione di molestie. Fattispecie inidonee a tutelare le vittime di veri e propri atti persecutori. A tale proposito il Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, il 24 giugno 2013 (r.o.n. 284 del 2013), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis c.p. per violazione dell’art. 25, 2° c., della Costituzione. In particolare, il giudice rimettente aveva ritenuto che l’impugnata norma incriminatrice non definisse in modo «sufficientemente determinato il minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante». Inoltre, neppure risulterebbe sufficientemente determinato cosa debba intendersi per perdurante e grave stato di ansia o di paura, così come in alcun modo definiti sarebbero i criteri per stabilire quando il timore debba considerarsi «fondato». Estremamente ampio ed eccessivamente elastico sarebbe poi il concetto di «abitudini di vita», di cui il legislatore non avrebbe sufficientemente individuato i confini.
La Corte Costituzionale, in via preliminare, ha rilevato che, dopo il deposito dell’ordinanza di rimessione, l’art. 612-bis c.p. ha subito una serie di modifiche che “ha inciso su parti che riguardano il trattamento sanzionatorio, le aggravanti e la procedibilità a querela del reato, senza minimamente intaccare la descrizione della fattispecie-base oggetto di incriminazione”. Quindi, potendosi pronunciare nel merito, la Corte Costituzionale ha dichiarato la questione non fondata (11 giugno 2014, N. 172). “Invero, la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che, per verificare il rispetto del principio di determinatezza, «occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s’inserisce» (da ultimo, sentenza n. 282 del 2010). La valutazione, dunque, è da condurre con un metodo di interpretazione integrato e sistemico e dovrà essere volta ad accertare, da una parte, la intelligibilità del precetto in base alla sua formulazione linguistica e, dall’altra, la verificabilità del fatto, descritto dalla norma incriminatrice, nella realtà dei comportamenti sociali”.
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