LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER PROFILAZIONE ONLINE

di Angela Gabriele

Garante della Privacy – Provvedimento n. 161 del 19 marzo 2015

Il Garante privacy ha deliberato l’adozione di specifiche “Linee guida” con l’intento di armonizzare, semplificandole, le diverse modalità attraverso le quali è possibile garantire il rispetto dei principi applicabili in materia di protezione dei dati personali nell’espletamento delle attività dei soggetti che offrono servizi online accessibili al pubblico attraverso reti di comunicazione elettronica.


 

 

La tutela della privacy è uno dei principi unificanti l’Europa moderna. L’incipit di riferimento, anche per l’Italia, è stata la direttiva 95/46/CE che sancisce i cardini della tutela del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, e contestualmente definisce delle regole per contemperare le esigenze della libera circolazione di tali dati all’interno dell’Unione Europea. La direttiva ha fissato limiti precisi per la raccolta e l’utilizzazione dei dati personali e ha chiesto agli Stati membri di istituire ciascuno un organismo nazionale indipendente con l’incarico di sorvegliare su ogni attività in qualche modo connessa al trattamento dei dati personali. L’Italia, nel recepire la direttiva, ha emesso una prima legge sulla privacy il 31 dicembre 1996 (n. 675) con cui ha anche istituito il “Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” quasi subito rinominato “Garante per la protezione dei dati personali” (art. 3, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123).
Da allora sono state necessarie modifiche e precisazioni anche a causa del continuo sviluppo tecnologico sempre più veloce del cammino delle leggi. In Italia il testo principale attualmente in vigore, detto anche Codice della Privacy, resta il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonostante anch’esso negli ultimi anni sia stato modificato in varie parti per adeguarlo ancora una volta all’evoluzione della società. Una delle principali modifiche è stata operata dal D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69 che inserisce in forma pregnante definizioni in materia di comunicazione elettronica, intendendo così sottoporre espressamente il mare immenso di internet alla disciplina sul trattamento dei dati personali.

In generale, e a maggior ragione in questo contesto, ogni Stato membro deve il più possibile armonizzare le proprie leggi con la visione europea e cooperare con gli altri Stati affinché non vi sia disparità di trattamento dei cittadini europei da Paese a Paese né uno squilibrio di concorrenza fra attività economiche coinvolte in questo ambito a seconda della nazione in cui si svolgano. A tal proposito un nuovo punto comune di riferimento europeo è la sentenza della Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2014 (C-131/12). Una delle funzioni principali della Corte di Giustizia è interpretare il diritto dell’UE perché esso venga applicato allo stesso modo in tutti i paesi dell’Unione Europea. Essa si pronuncia a seguito di un rinvio pregiudiziale, cioè una procedura che consente ai giudici degli Stati membri, investiti di una particolare controversia, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto europeo. In questi casi la Corte non decide la controversia nazionale, sarà il giudice del Paese interessato a risolvere la causa ma dovrà farlo in conformità alla risoluzione della Corte, un parere che vincola egualmente tutti gli altri giudici nazionali ai quali capiti una questione simile.

 

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