Localizzazione del database di dati per finalità di accertamento e repressione dei reati (Regolamento UE 2018/1807)

Il REGOLAMENTO (UE) 2018/1807 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea, prevede ai seguenti “considerando”:

All’articolo 4 comma 1 prevede inoltre che “Gli obblighi di localizzazione di dati sono vietati a meno che siano giustificati da motivi di sicurezza pubblica nel rispetto del principio di proporzionalità.”

Da ciò quindi deriva che tutti i database che gli operatori di telecomunicazioni nazionali detengono per effetto della normativa vigente inerente il trattamento dei dati per finalità di accertamento e repressione dei reati (Articolo 132 Codice della privacy, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Aggiornato al 30/10/2020, “Conservazione di dati di traffico per altre finalità”) devono essere localizzati sul territorio italiano.

Inoltre secondo quanto previsto dal “considerando” n. 17, il Regolamento “dovrebbe intendere i trattamenti di dati nell’accezione più ampia possibile, indipendentemente dal tipo di sistema della tecnologia dell’informazione utilizzato e sia che tali operazioni siano effettuate nei locali dell’utente o siano esternalizzate ad un fornitore di servizi. Esso dovrebbe contemplare il trattamento di dati a diversi livelli di intensità, dall’archiviazione (Infrastructure-as-a-Service – IaaS) al trattamento di dati su piattaforme (Platform-as-a-Service – PaaS) o in applicazioni (Software-as-a-Service – SaaS)”.

REGOLAMENTO (UE) 2018/1807
Exit mobile version