Diritto PoliziaIII_MMXVIIMaurizio Taliano

L’ORDINE DI ALLONTANAMENTO, IL DIVIETO DI ACCESSO E LA FLAGRANZA DIFFERITA NEL DECRETO “SICUREZZA DELLE CITTÀ” (SECONDA PARTE)

di Maurizio Taliano

[vc_row] Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14
Il D.L. 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ha introdotto nel nostro ordinamento nuovi provvedimenti amministrativi di polizia: l’ordine di allontanamento, di competenza delle Forze dell’ordine, e due diverse tipologie di divieto di accesso, emanati dal questore. La legge di conversione ha altresì disposto, fino al 30 giugno 2020, la possibilità di eseguire l’arresto obbligatorio in flagranza “differita” in occasione di manifestazioni connotate da azioni di particolare violenza.

PRIMA PARTE (nel precedente numero): 1. Introduzione, 2. Ordine di allontanamento, 3. Condotte, sanzionate amministrativamente, alle quali si applica l’ordine di allontanamento;
SECONDA PARTE (sul prossimo numero): 4. Divieto di accesso nei casi di reiterazione delle condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione di infrastrutture urbane, 5. Divieto di accesso e di stazionamento come misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno, nelle immediate vicinanze o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi, 6. Proroga della «flagranza differita» nelle condotte denominate “violenza negli stadi”, 7. Introduzione della «flagranza differita» nei reati con violenza alle persone o alle cose, 8. Atti e documenti consultati.

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4. Divieto di accesso nei casi di reiterazione delle condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione di infrastrutture urbane
Lo strumento amministrativo di prevenzione definito “divieto di accesso” è stato introdotto al co. 2 dell’art. 10 del decreto in commento. Il provvedimento è adottato quando vi sia reiterazione delle condotte previste dai co. 1 e 2 dell’art. 9. La norma quindi non prevede, forse per dimenticanza del legislatore, le fattispecie relative al terzo comma, riferite alle violazioni ai regolamenti di polizia urbana, integrati secondo le disposizioni della recente novella, come poco sopra menzionato.

Trattasi di ordine di polizia negativo, in forma di divieto, di competenza del questore della provincia nei cui luoghi è avvenuta la reiterazione. Il provvedimento deve riportare adeguata motivazione e può essere emesso esclusivamente se dalla condotta tenuta possa derivare pericolo concreto per la sicurezza. Adeguata ed approfondita valutazione dovrà essere eseguita sulla condotta posta in essere, in particolare se questa possa effettivamente rappresentare un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica: pare dubbio che alcune situazioni e relativi comportamenti di emarginazione e disperazione sociale possano essere ricompresi nella previsione di legge.

Il divieto di accesso è relativo ad una o più delle aree ed infrastrutture destinate al trasporto di cui all’articolo 9, ricordate precedentemente, ed espressamente specificate nel provvedimento, per un periodo:

  • non superiore a sei mesi, come indicazione a carattere generale;
  • non inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio.

Il questore:

  • avrà cura di individuare modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto;
  • ne darà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, qualora il responsabile sia soggetto minorenne.

 

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

Il provvedimento ha una spiccata analogia con il Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni SPOrtive (DASPO) poichè è esplicitamente prevista l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Nel dettaglio, al nuovo divieto di accesso, si applicano i seguenti commi:

  • 2-bis, concernente la notifica che deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento;
  • 3, relativo all’esecutorietà ed efficacia dell’atto e alla procedura di convalida. La decorrenza del divieto ha effetto dalla notifica all’interessato e l’atto è immediatamente trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l’interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero, con decreto motivato, non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni;
  • 4, riguardante i ricorsi esperibili. Contro l’ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione che, però, non sospende l’esecuzione del provvedimento.

 

Il provvedimento inibitorio in esame, pur seguendo le procedure già dettate e collaudate da tempo per il DASPO, se ne differenzia per i seguenti elementi:

  • durata: non superiore a 6/24 mesi nel provvedimento in esame; fino a 5/8 anni per il DASPO;
  • ambiti interdetti: una o più aree, luoghi ed infrastrutture di trasporto individuate dall’art. 9, espressamente specificati nel provvedimento scritto, previsto dal D.Lgs. 14/2017; i luoghi e le adiacenze dove si svolgono le manifestazioni sportive, nonché i luoghi di sosta, transito e trasporto comunque interessati dall’evento, per la misura inerente le manifestazioni sportive;
  • soggetti destinatari: chiunque abbia commesso uno degli illeciti amministrativi previsti dal decreto “Minniti”; i soggetti che hanno commesso determinati reati o atti violenza, relativamente alle manifestazioni sportive.

 

Da una prima analisi, l’applicazione del DASPO appare maggiormente agevole, sia per l’esperienza maturata nel corso degli anni ma soprattutto per la possibilità di circoscrivere con maggior precisione i luoghi e gli spazi inibiti nonché per l’arco di tempo limitato in cui il divieto si applica, riferito ad eventi sportivi che si svolgono in giorni ed orari stabiliti e in strutture perfettamente individuate.

 

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