23 Marzo 2020
Il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ci si può quindi muovere soltanto per i seguenti motivi: comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza e motivi di salute.
Il nuovo D.P.C.M. abolisce la previsione, contenuta, nell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza.
Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all’esterno è connesso ai motivi sopra elencati. Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l’interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.
Fonte https://www.poliziadistato.it/articolo/105e78ed038342c286827631