Modello organizzativo 231: anche i giudici verso l’obbligatorietà

 di Simona Usai

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 35999 del 6 luglio 2012 e depositata il 20 settembre 2012

La mancata “preventiva” adozione di modelli organizzativi, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’essere stato il reato commesso nell’interesse o vantaggio della società e della posizione apicale dell’autore del reato, è sufficiente a costituire quella “rimproverabilità” di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria.

 


 

Se fino al 2001 non era possibile individuare una responsabilità in capo agli enti che avessero commesso reati, con l’emanazione del d. lgs. 231/2001 anche gli enti diventano “capaci di delinquere”. Dunque, non solo più una responsabilità in capo ai singoli (persone fisiche), ma anche in capo all’organizzazione stessa(1).

Per poter correttamente configurare la responsabilità del reato in capo all’ente è necessario, sotto il profilo oggettivo, che l’autore del reato sia una persona legata all’ente da funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso(2); e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi, sempre che gli autori non abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nel tempo dottrina e giurisprudenza si sono pronunciate sulla opportunità di adottare il modello organizzativo. E se in un primo tempo parte della dottrina(3) ne ha sostenuto la facoltatività, in base ad una lettura del decreto che non stabilisce espressamente alcun obbligo in capo all’organizzazione, e sulla stessa scia anche una parte della giurisprudenza(4), è solo di recente che si sta facendo largo la tesi dell’obbligatorietà dell’adozione dei modelli organizzativi.

Secondo la Corte di Cassazione(5) non solo è l’ente che deve provare di avere “adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (d. lgs. 231 art. 6, lettera a), ma anche che la mancata “preventiva” adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’essere stato il reato commesso nell’interesse o vantaggio della società e della posizione apicale dell’autore del reato, è sufficiente a costituire quella “rimproverabilità” di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall’omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose. Ne consegue che l’ente che abbia omesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde per il reato (rientrante tra quelli elencati negli articoli 24 e 26), commesso dal suo esponente in posizione apicale soltanto nell’ipotesi di cui al Decreto Legislativo citato, articolo 5, comma 2 dell’aver agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi.

Dunque, la Corte non solo ripropone con forza principi sui quali si era già pronunciata, ma ne aggiunge importanti ed ulteriori.
L’occasione è nata in seno alla pronuncia sulla annosa questione dei finanziamenti pubblici alle testate editoriali, ove la Corte oltre a sancire la natura di reato di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” ex art. 640 bis cod. pen. di tutte quelle costituzioni di società cooperative (fittizie) finalizzate esclusivamente all’ottenimento dei finanziamenti statali previsti dall’art. 3, comma 2 bis della legge n. 250 del 1990, ha anche condannato per illecito amministrativo ex d. lgs. 231/2001 la società falsamente controllata dalla cooperativa.

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