MONEY TRANSFER: ORDINANZE DI INGIUNZIONE PER USO ILLECITO DEI DATI

di Andrea Girella

[vc_row] Garante della Privacy – Comunicato del 10 marzo 2017: 11 mln di multa a cinque società per uso illecito di dati

Sanzioni per oltre 11 milioni di euro sono state comminate dal Garante privacy a cinque società che operano nel settore del money transfer per aver usato in modo illecito i dati personali di più di mille persone inconsapevoli. Le gravi violazioni sono emerse nel corso di un’indagine della Procura di Roma. Il Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza su delega della magistratura ha infatti accertato che una multinazionale, in concorso con altre quattro società, raccoglieva e trasferiva in Cina somme di denaro riconducibili a imprenditori cinesi, in violazione non solo della normativa antiriciclaggio, ma anche di quella sulla protezione dei dati personali. La violazione della normativa sulla privacy ha determinando l’intervento del Garante.

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Con l’espressione sistemi informali di trasferimento (o Alternative Remittance System, ARS) si fa riferimento a tipologie di trasferimento eterogenee, che hanno comunque come elementi in comune il fatto di essere preordinati alla ricezione di denaro o di altri valori attraverso il trasferimento da un ordinante ad un beneficiario che risiede in una diversa zona geografica, fuori dai canali ufficiali/formali bancari e/o finanziari. Soprattutto dopo gli atti di terrorismo internazionale del 2001 sono stati oggetto di articolare attenzione: fanno parte di questa modalità di trasferimento l’hawala, nelle sue varie declinazioni, i corrieri e la rete internazionale money transfer. Quest’ultima, ad esempio, rappresenta, nell’ambito delle rimesse degli immigrati ai Paesi d’origine, un fenomeno di forte interesse per gli investigatori, i quali hanno compreso di aver commesso in passato l’errore strategico di averlo ritenuto strumento finanziario non suscettibile di riciclaggio.
Secondo i criteri di analisi dell’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF, struttura costituita in conformità ai modelli internazionali, per individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo) si assiste a una migrazione delle rimesse degli stranieri in Italia verso agenzie non ufficiali/informali.
Nel nostro Paese solo nel 2015 la Banca d’Italia ha creato una speciale unità di analisi degli sportelli che sul territorio consentono agli immigrati di effettuare rimesse/invii di denaro nei loro Paesi di origine. Nell’ambito delle direttive concernenti l’azione di contrasto all’economia illegale e sommersa, da parte sua la Guardia di Finanza ha intensificato da agosto 2016 i controlli nei confronti dei soggetti che svolgono anche servizi di rimessa di denaro.

 

1.     Money transfer
Per rimessa di denaro o “money transfer” si intende il servizio di trasferimento effettuato senza far transitare i fondi su rapporti di conto intestati all’ordinante o al beneficiario. Sotto il profilo tecnico, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione. Nel linguaggio comune con il termine money transfer si indica anche il complesso degli operatori che offrono tale servizio (Money Transfer Operators, MTO). La rimessa è funzionale all’esigenza da parte di soggetti, in genere non inclusi nel sistema finanziario, di inviare, nella maggior parte dei casi verso l’estero, somme di denaro in contante di importo contenuto.

Il servizio, grazie alla sua immediata accessibilità e alla capillare rete di distribuzione, è particolarmente adatto al trasferimento delle rimesse degli immigrati verso i Paesi d’origine; ne beneficiano in termini di “inclusione finanziaria” le fasce più deboli della popolazione. Per il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF, organismo deputato allo svolgimento di ogni tipo di attività mirata a tutelare il sistema finanziario italiano da operazioni economiche poste in essere da organizzazioni terroristiche), pur riconoscendo gli alti benefici in termini di inclusione finanziaria che tale attività offre, occorre prendere atto che le evidenze emerse nel quadro dell’azione di vigilanza sul sistema finanziario, mostrano elevati rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi con l’attività di money transfer.

Questo perché le stesse caratteristiche del servizio lo rendono anche utilizzabile per il trasferimento di flussi finanziari, anche ingenti, riconducibili all’economia sommersa o ad attività criminali, e al finanziamento del terrorismo internazionale. A titolo meramente statistico, nel 2015 circa il 9,8% dei clienti segnalati dal circuito money transfer era inserito in quelle reti relazionali difficilmente riconducibili a mere rimesse di emigranti e in alcuni casi con contatti anche in zone a rischio terrorismo.
Pure numerosi casi giudiziari hanno messo in luce, ancorché con il contributo delle segnalazioni di operazioni sospette, come il circuito possa essere adoperato da organizzazioni criminali per riciclare rilevanti flussi finanziari mediante ripetute transazioni, all’apparenza occasionali e di modesta entità, realizzate attraverso artificiose tecniche di frazionamento e il frequente ricorso a prestanome.

 

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