di Daniela Gentile
Testo unificato delle proposte di legge C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino
La proposta di legge C. 957 è stata presentata il 15 maggio 2013. Il suo esame in Commissione è iniziato il 20 giugno 2013 e si è concluso il 16 gennaio 2014. Discussa in Assemblea dal 20 gennaio 2014 al 26 febbraio 2014. Il disegno di legge ( S. 1345) è stato trasmesso dalla Camera il 27 febbraio 2014.
Il 16 ottobre 2014, in audizione presso la Commissione Ecomafie, il ministro dell’Ambiente GianLuca Galletti ha esortato Palazzo Madama ad esaminare e ad approvare al più presto il testo sugli ecoreati fermo da troppo tempo in Aula. “Quel disegno di legge va approvato a tutti i costi: perché porta con sé grandi novità, su tutte l’introduzione dei reati ambientali nel codice penale. Non parliamo di uno strumento utile in più per il contrasto alle ecomafie, ma parliamo di una serie di novità irrinunciabili per stroncare quelle attività criminali che vogliono ingrossare le loro tasche facendo affari distruggendo la natura, calpestando la salute e la dignità delle persone, frenando la crescita. Non si perda ancora l’occasione di dotare le nostre istituzioni di un’arma di legalità e di civiltà contro quei business costruiti sull’illegalità e l’inciviltà.” (rif. http://www.minambiente.it/comunicati/galletti-approvare-al-piu-presto-ddl-ecoreati)
La proposta di legge sui reati ambientali, che nel momento in cui si scrive ha già ricevuto approvazione dalla Camera dei Deputati ed è ora in attesa di discussione al Senato, finalizzata all’introduzione di nuovi delitti nel corpus normativo dei cc.dd. eco reati ed al conseguente spostamento della criminalità ambientale tra i reati di fascia medio medio-alta, va complessivamente salutata con favore.
Esplorando la prima parte del testo emerge la seguente novità:
- introduzione nel codice penale, libro secondo, di un nuovo titolo VI-bis, rubricato “Dei delitti contro l’ambiente” articolato in quattro nuovi delitti dolosi: inquinamento ambientale (art. 452-bis) punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro, disastro ambientale (art. 452-ter) punito con la reclusione da cinque a quindici anni (le rispettive ipotesi colpose sono punite con pene diminuite da un terzo alle metà – art. 452-quater), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività ed impedimento del controllo.
Condensando le riflessioni sulle prime due fattispecie citate, i nuovi reati sono costruiti sul modello delle figure criminose contenute nella Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell’ambiente. L’art. 452-bis c.p., innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta incentrato sull’esercizio dell’attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia per abbracciare lo schema del delitto di evento. Si tratta di un reato di danno, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria, ovvero dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
L’art. 452-ter, rubricato “disastro ambientale”, raccoglie l’auspicio della prevalente dottrina e le evoluzioni giurisprudenziali alla tipizzazione di un’autonoma figura di reato sganciata dall’art. 434 c.p. Rispetto all’attuale figura, il disastro ambientale dipinto nel progetto di riforma diviene a forma vincolata e si sostanzia nella violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e autonomamente costituenti illeciti amministrativi o penali; l’evento può consistere nella “alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema”, irreversibile o di difficile reversibilità, e cioè in un danno all’ambiente, ovvero, in alternativa, in una “offesa della pubblica incolumità”, nella forma del danno o del pericolo per l’integrità fisica delle persone.
Deve, tuttavia, rilevarsi una prima criticità dal momento che si riferisce la compromissione o il deterioramento rilevante non soltanto ad uno o più dei settori costituenti l’ambiente, ovvero alle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria, ma altresì all’“eco-sistema”, alla bio-diversità, alla flora o alla fauna selvatica: ciò che rileva è la possibile deriva negativa in fase probatoria dovuta al riferimento all’alterazione dell’eco-sistema come evento del reato come tale affetto da “gigantismo” che potrebbe trasformarsi in una probatio diabolica rendendo, quindi, inefficace la tutela penale sotto questo determinato profilo.
Il quadro esegetico va completato segnalando:
- l’art. 452-septies, che introduce circostanze aggravanti applicabili al reato di associazione per delinquere, qualora diretto in via esclusiva o concorrente alla realizzazione di taluno dei nuovi delitti ambientali, nonché in relazione all’art. 416-bis, ove l’associazione sia finalizzata a commettere alcuno dei delitti contenuti nel nuovo titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- l’introduzione all’art. 452-octies, del “ravvedimento operoso” e la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato (art. 452-novies), oppure, ove non sia possibile, la confisca per equivalente di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità in caso di condanna o di “patteggiamento” per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale dolosi, nonché di traffico organizzato di rifiuti e di associazione per delinquere e di tipo mafioso aggravate ex art. 452-septies;
- l’estensione del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai due nuovi delitti ambientali;
- l’inasprimento della prescrizione, i cui termini vengono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti dall’art. 157, co. 6 c.p.
Non può essere taciuta, tuttavia, una deriva pericolosa e verosimilmente sottovalutata ovvero la scomparsa delle fattispecie contravvenzionali esistenti.
La reale nota di criticità investe con maggior vigore, invece, la seconda parte del testo:
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