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Nuove norme in tema di identificazione degli utenti degli operatori di telecomunicazioni

DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025 n. 48

Nella gazzetta Ufficiale di venerdì 11 aprile 2025 è stato pubblicato il testo del DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025 n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.

L’articolo 32 porta “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni”.

1. All’articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
«19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell’articolo 98-undetricies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività per un periodo da cinque a trenta giorni».

2. All’articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente:
«Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, è acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perché oggetto di furto o smarriti, l’impresa acquisisce copia della relativa denuncia.
1-ter. La condanna per il delitto di cui all’artico lo 494 del codice penale, quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l’incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni».

 

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

La seguente tabella mostra le differenze rispetto alla versione precedente dei due articoli:

Art. Versione precedente Versione attuale (in blu la modifica)
98 undetricies

 

1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l’Autorità, ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell’attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di S.I.M. digitale (eS.I.M.). Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinchè sia garantita l’acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l’identificazione del cliente siano utilizzati sistemi di identità digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d’identità. L’identificazione del titolare del contratto può essere effettuata anche da remoto o in via indiretta, purché vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell’utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L’Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno(1).

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

2. L’obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo ‘internet delle cose’, installate senza possibilità di essere estratte all’interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.

 

1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l’Autorità, ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell’attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di S.I.M. digitale (eS.I.M.). Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinchè sia garantita l’acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l’identificazione del cliente siano utilizzati sistemi di identità digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d’identità. L’identificazione del titolare del contratto può essere effettuata anche da remoto o in via indiretta, purché vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell’utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L’Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno(1). Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, è acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità.

1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perché oggetto di furto o smarriti, l’impresa acquisisce copia della relativa denuncia.
1-ter. La condanna per il delitto di cui all’artico lo 494 del codice penale, quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l’incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni

2. L’obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo ‘internet delle cose’, installate senza possibilità di essere estratte all’interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.

 

30 19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98 quindecies, 98 sedecies, 98 septiesdecies, 98 duodetricies e 98 undetricies il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano l’immediata cessazione della violazione. L’Autorità ordina inoltre all’operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98- sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies per più di due volte in un quinquennio, l’Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione(2). 19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98 quindecies, 98 sedecies, 98 septiesdecies, 98 duodetricies e 98 undetricies il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano l’immediata cessazione della violazione. L’Autorità ordina inoltre all’operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98- sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies per più di due volte in un quinquennio, l’Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione(2).

19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell’articolo 98-undetricies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività per un periodo da cinque a trenta giorni

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