di Giovanni Verrengia
Nell’organizzazione degli uffici giudiziari un ruolo d’importanza fondamentale per quel che riguarda l’esecuzione delle operazioni d’intercettazione delle comunicazioni, sia dal punto di vista del coordinamento tecnico che amministrativo, è svolto dal Centro per le Intercettazioni Telefoniche (CIT). Ex lege (art. 268 c.p.p., comma 3) il CIT è l’unica sede preposta, sotto il profilo tecnico, a eseguire le intercettazioni per mezzo dei propri impianti e a detenere i relativi dati sui propri server, dislocati in ambienti opportunamente organizzati e idonei a svolgere la loro funzione di archiviazione, ridondanza e di backup.
La connettività all’interno di una sala CIT, rappresentata dalla pluralità ad esempio di flussi primari Isdn, linee Adsl, linee telefoniche, è il cuore del Centro attraverso cui tutte le informazioni inerenti le intercettazioni, nelle loro diversità tecniche, giungono ai sistemi informatici che le rendono intellegibili attraverso opportuni softwares di decodifica dei protocolli di trasmissione. Le informazioni così intercettate sono quindi fruibili dall’Autorità Giudiziaria che, attraverso la Polizia Giudiziaria delegata, svolge tutte le operazioni di registrazione, ascolto, trascrizione, verbalizzazione delle intercettazioni nelle proprie sale d’ascolto.
Le Procure della Repubblica attuano i servizi d’intercettazione attraverso un modulo organizzativo che può essere schematizzato in figura. Attraverso il modulo organizzativo di esempio, si esplica tutto il ciclo tecnico-amministrativo di esecuzione dell’operazione d’intercettazione, dal momento “tecnico” dell’attivazione fino al momento in cui è prevista la gestione “amministrativa” della spesa a fine di giustizia. Per intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti si intende la captazione di comunicazioni di diversa natura, attraverso mezzi tecnici, rappresentando un mezzo di ricerca della prova. Le attività d’intercettazione sono predisposte su decreto del PM in via ordinaria o d’urgenza e l’art. 267 del c.p.p. stabilisce che le intercettazioni debbano essere previamente autorizzate con decreto motivato del giudice. Prima di disporre l’intercettazione, il pubblico ministero deve richiedere l’autorizzazione al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) che le convalida con decreto motivato, solo dopo la verifica dei presupposti previsti dall’art. 267 c.p.p. Dopo l’autorizzazione del giudice, il pubblico ministero dispone l’intercettazione, con un proprio decreto, dove ne indica le modalità e la durata, nonché dispone gli eventuali decreti di noleggio di apparati tecnici specifici, qualora l’ufficio CIT ne fosse sprovvisto.
Nel caso d’urgenza, invece il pubblico ministero dispone immediatamente l’intercettazione, con decreto motivato che è soggetto a motivata convalida da parte giudice entro il termine di quarantotto ore. In base alla tipologia di reato il limite della durata prevista è di 15 o 40 giorni salvo proroghe autorizzate di volta in volta dal giudice per le indagini preliminari, fermo restando i requisiti per il prosieguo delle indagini.
Il decreto di intercettazione è registrato presso la “Segreteria Intercettazioni” la quale assegna, trascrivendo su apposito registro il numero RIT (Registro delle Intercettazioni Telefoniche), e il numero ROS (Registro delle Operazioni Speciali), che riportano al loro interno tutte le informazioni essenziali che compongono un decreto di intercettazione.
Nel Registro delle Intercettazioni Telefoniche (in realtà non solo telefoniche ma anche telematiche) sono trascritte diverse informazioni, tra le quali troviamo il numero d’ordine ovvero il numero progressivo assegnato al momento della richiesta e del deposito del decreto, che distinguerà in modo univoco il decreto e avrà vita per tutta la durata delle attività di intercettazione, il numero del registro delle notizie di reato (RGNR), le informazioni riguardo l’utenza intercettata, il numero del registro del GIP, la data della richiesta fatta dal PM, la data del decreto di autorizzazione del GIP, la data del decreto del PM, la data e ora del decreto (in urgenza), la data e ora del decreto di convalida del GIP, eventuali proroghe, la data e ora dell’inizio dell’intercettazione, la data e ora della fine dell’intercettazione.
Analoga procedura è seguita per comporre il Registro delle Operazioni Speciali, con la differenza che il decreto non ha bisogno di convalide del GIP poiché rientrano nelle attività autonome del PM (come ad esempio effettuare video riprese, etc.), che non hanno carattere autorizzativo. Nel ROS è riportato anche il numero del registro delle notizie di reato, il tipo di attività del decreto, la data del decreto del PM, la data e ora dell’inizio delle operazioni, la data e ora della fine delle operazioni.
Il decreto del PM, quindi, contiene tutte le informazioni per attivare un’intercettazione e l’ufficio CIT, cui la PG consegnerà il decreto, svolgerà e seguirà tutte le attività di gestione dall’inizio delle operazioni tecniche di attivazione fino alla chiusura. ©
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