PRIMA GUIDA APPLICATIVA DEL GARANTE SUL NUOVO REGOLAMENTO UE PRIVACY

di Marco Massavelli

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Garante della Privacy – Guida applicativa del 28 aprile 2017

Il Garante per la privacy ha elaborato una prima Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. La Guida traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dalla normativa e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla normativa, già in vigore dal 24 maggio 2016 e che sarà pienamente efficace dal 25 maggio 2018.

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In data 28 aprile 2017 il Garante per la Privacy italiano ha pubblicato una dettagliata “Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, che ha l’obiettivo di offrire un primo strumento di ausilio ai soggetti pubblici e alle imprese che stanno affrontando il passaggio alla nuova normativa privacy. Il testo della Guida è articolato in 6 sezioni tematiche: Fondamenti di liceità del trattamento; Informativa; Diritti degli interessati; Titolare, responsabile, incaricato del trattamento; Approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili; Trasferimenti internazionali di dati. Ogni sezione illustra in modo semplice e diretto cosa cambierà e cosa rimarrà immutato rispetto all’attuale disciplina del trattamento dei dati personali, aggiungendo preziose raccomandazioni pratiche per una corretta implementazione delle nuove disposizioni.

Per quanto concerne la prima sezione tematica, i Fondamenti di liceità del trattamento, il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica.

I Fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all’articolo 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati). Le novità riguardano i seguenti principi:

 

Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento.
In relazione al rapporto tra interesse legittimo prevalente di un titolare o di un terzo, il Garante precisa che il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell’interessato non spetta all’Autorità ma è compito dello stesso titolare: si tratta di una delle principali espressioni del principio di «responsabilizzazione» introdotto dal nuovo pacchetto protezione dati.

La seconda sezione tematica riguarda la c.d. “Informativa”. I contenuti sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del regolamento, e in parte sono più ampi rispetto al Codice.
Il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del RPD-DPO, ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest’ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti. Il regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: in particolare, il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo.
Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare un mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione dei dati (a terzi o all’interessato), diversamente da quanto prevede attualmente l’articolo 13, comma 4, del Codice.

 

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