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PUÓ ESSERE LEGITTIMA LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DELLA FOTOGRAFIA DI PERSONA IN COINCIDENZA DEL SUO ARRESTO

di Angela Gabriele

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 12834 del 21 marzo 2014 e depositata il 6 giugno 2014

La pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica del suo arresto è legittima se sia rispettosa, oltre ai limiti di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e quelli dell’esercizio del diritto di cronaca, anche delle particolare cautele imposte a tutela della dignità della persona dal codice deontologico dei giornalisti.

 


Il principio costituzionale secondo cui “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure” (art. 21) negli anni è stato contemperato con le esigenze di riservatezza e salvaguardia della dignità di chi è oggetto di attenzione giornalistica. La difficoltà del Legislatore, prima, e dell’interpretazione giurisprudenziale, dopo, sta nel trovare il giusto punto di equilibrio tra libertà di stampa e tutela della riservatezza del singolo.

Ovviamente, in via preliminare, il giornalista è comunque tenuto “al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati e che si traducono, tra gli altri, nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto la loro esattezza (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 196/2003)” (Autorità privacy, 6 maggio 2009). Ma effettivamente per tale attività esiste un regime speciale all’interno del cosiddetto Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 che ha sostituito, riprendendone i contenuti e ampliandone la portata, la L. 675/1996).

In particolare il Titolo XII statuisce che per i trattamenti di dati personali svolti per finalità giornalistiche sia esclusa:

  1. la necessaria autorizzazione del Garante in caso di trattamento di dati sensibili (art. 26);
  2. le garanzie particolari, quali l’autorizzazione di legge o del Garante dettate per il trattamento dei dati giudiziari (art. 27);
  3. i casi particolari in cui è consentito il trasferimento dei dati all’estero;
  4. il necessario consenso dell’interessato.

Quindi risulta una minor tutela del trattamento dei dati, restando fermi però i limiti del diritto di cronaca a salvaguardia dei diritti della persona, e, in particolare, il confine dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, c. 3, D.Lgs. n. 196/2003). Ad esempio la Corte d’Appello di Salerno (15.09.2006) ha confermato la condanna al risarcimento del danno a carico di quotidiani, che pubblicando una notizia su un incidente stradale in cui era deceduto un bambino, avevano anche rese note le generalità del minore e la sua fotografia. La Corte ha ravvisato una lesione del diritto alla riservatezza, non giustificabile né conforme ai criteri di interesse pubblico dell’informazione previsti dall’art. 137 del Codice della privacy. La diffusione di detti dati ha solo aggravato il dolore dei genitori del bambino.
Esiste, inoltre, uno specifico Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, trasmesso all’Ufficio del Garante della privacy e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 03.08.1998. Costituisce l’Allegato A del Dlgs n. 196/2003 e, in quanto tale, va inteso norma primaria, pertanto non rispettarlo comporta sanzioni giudiziarie e non una semplice procedura disciplinare all’interno dell’Ordine di categoria.

La Cassazione penale 17.04.2008 n. 16145, ribadendo che il Codice deontologico dei giornalisti è una legge, ha fissato i principi cui il Giudice di merito dovrà riferirsi nelle decisioni riguardanti la sua violazione: “1) Il codice deontologico dei Giornalisti (Provvedimento del Garante del 29/7/1998) è un atto di natura normativa ed è, pertanto, vincolante ed applicabile all’attività giornalistica per verificarne la correttezza del trattamento dei dati personali ed, in particolare, di quelli relativi alla salute ed alla sfera sessuale, indipendentemente da un richiamo contenuto in norme di legge. Conseguentemente, la sua corretta interpretazione ed applicazione da parte del Giudice di merito sono soggette al potere di controllo del Giudice di legittimità; 2) L’interpretazione di fonti normative di diritto nazionale, quale il codice deontologico dei Giornalisti, deve essere effettuata in modo il più possibile conforme al diritto comunitario primario e secondario. I Giudici nazionali hanno l’obbligo di verificare la compatibilità delle norme interne con il diritto comunitario, indipendentemente dal fatto che la parte le abbia invocate; 3) Dal sistema della Direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, avente contenuto incondizionato e sufficientemente preciso, nonché dalla costante giurisprudenza comunitaria si ricava una tutela rigida ed incompressibile dei dati personali concernenti la salute. Pertanto, le norme del codice deontologico giornalistico e, segnatamente, gli articoli 5, 6, 7 del suddetto codice, in relazione alla Legge n. 675 del 1996 articolo 25 come modificato dal Decreto Legislativo n. 171 del 1998, articolo 12 comma 3 devono essere interpretate nel senso che non è consentito un trattamento di tali dati se non nelle forme e nei limiti previsti dalla Direttiva”.

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….continua su EDICOLeA

 


 

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