REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO: IL PARERE DEL GARANTE PRIVACY

di Marco Massavelli

[vc_row] Garante della Privacy – Parere sullo schema di decreto del MEF concernente le modalità tecniche di invio dei dati di alimentazione del Registro degli operatori compro oro – 12 aprile 2018
Lo schema di decreto esaminato dal Garante, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 3 del decreto legislativo, è volto a definire le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del nuovo “Registro degli operatori compro oro” – definito dal decreto legislativo “registro pubblico informatizzato” – ai fini dell’esercizio dell’attività di compro-oro, assoggettata a licenza per attività in materia di oggetti preziosi ai sensi dell’articolo 127 del r.d. n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), tenuto e gestito dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). [/vc_row]

 

1. Introduzione
Il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92 ha introdotto nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, con la finalità di definire gli obblighi cui gli operatori del settore sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e della permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 92/2017 ha introdotto il registro degli operatori compro oro, istituito presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), ai sensi dell’articolo 128-undecies. decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: in tale registro devono iscriversi gli operatori che intendano esercitare l’attività di compro oro.
La norma prescrive che, ai fini dell’iscrizione, gli operatori debbano inviare all’OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente l’indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell’indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice fiscale, dell’indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell’operatore compro oro, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi della licenza dell’attività di compro oro e del conto corrente dedicato.

All’istanza deve essere allegata copia dei documenti di identificazione dell’operatore che richiede l’iscrizione nonché l’attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza dell’attività.
Il decreto legislativo n. 92/2017 prevedeva che le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro fossero stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, in modo che fosse garantita:

 

2. Il parere del Garante del 12 aprile 2018
Sullo schema di decreto concernente le modalità tecniche di invio dei dati di alimentazione del registro degli operatori compro oro, istituito dall’articolo 3 del già anticipato decreto legislativo n. 92/2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto il parere del Garante Privacy che è intervenuto in data 12 aprile 2018.

L’articolo 1 dello schema detta le definizioni necessarie ai fini della disciplina introdotta, riportandone alcune già presenti nel decreto legislativo n. 92/2017 e inserendone di nuove per lo più a carattere “tecnico”.
L´articolo 2 stabilisce le finalità del provvedimento dirette a garantire il costante aggiornamento dei dati contenuti nel registro e la tempestiva disponibilità dei medesimi alle autorità competenti (Ministero dell´economia e delle finanze, Unità d´informazione finanziaria per l´Italia e Guardia di finanza), all´autorità  giudiziaria, al Ministero dell´interno  (Dipartimento della pubblica  sicurezza) e alle altre amministrazioni interessate, intendendosi come tali le amministrazioni e istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro. Il medesimo articolo, inoltre, oltre a limitare il trattamento dei dati personali effettuato dall´OAM alle sole finalità di cui al decreto legislativo 92/2017, richiama al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nel trattamento dei dati acquisiti e contenuti nel registro.
L’articolo 3 rubricato “Iscrizione nel registro degli operatori compro oro”, stabilisce le modalità con cui avviene detta iscrizione, le informazioni e i documenti da allegare all’istanza d’iscrizione nonché le procedure di verifica della regolarità e completezza dell’istanza medesima svolte dall´OAM ai fini della disposizione o negazione dell’iscrizione nel registro.
All’articolo 4, lo schema di decreto definisce la struttura del registro individuando due distinte sezioni, una ad accesso pubblico ed un’altra ad accesso riservato e specificando quali informazioni debbano essere annotate in ciascuna sezione.
I successivi articoli 5 e 6 individuano, rispettivamente, i criteri per la determinazione dei contributi che i soggetti interessati all’iscrizione nel Registro sono tenuti a versare in sede di prima iscrizione e di rinnovo annuale e i criteri cui l´OAM è tenuta a conformarsi nell’adozione degli atti, a contenuto tecnico, relativi alle specifiche delle procedure di registrazione, accreditamento e consultazione del registro degli operatori compro oro.
L’articolo 7, infine, specifica che al momento dell’entrata in vigore del decreto, l’attività di compro oro già esercitata – pur in assenza dell’iscrizione al Registro – potrà essere provvisoriamente svolta dagli interessati che abbiano presentato istanza entro 30 giorni dall’avvio del registro, per tutta la durata dei termini previsti dal decreto per l’espletamento della procedura di iscrizione.

 

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