Fonte: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/364785.pdf
Sintesi (si rimanda all’allegato per la versione completa)
Alla luce della Relazione al Copasir sull’attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti nell’anno 2020 (ai sensi dell’articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28), il Comitato ha deciso di presentare al Parlamento alcune considerazioni derivanti dalla lettura della Relazione stessa e da alcune audizioni aventi ad oggetto tale materia.
L’ufficio della Corte dei conti preposto al controllo ha assunto il rango di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e, oltre alle funzioni già previste, ha acquisito anche il controllo sulla legittimità dei decreti di secretazione delle procedure di gara o di affidamento che comportano l’accesso a informazioni classificate RISERVATISSIMO o superiore. La norma del 2020 è intervenuta sul destinatario dell’obbligo a riferire l’esito dell’attività di controllo: non più il Parlamento, bensì il Copasir.
Relativamente al controllo preventivo di legittimità dei contratti secretati, la relazione segnala che nell’anno di riferimento sono stati esaminati 131 atti e ne sono stati registrati 110, per lo più provenienti dal Ministero della difesa (48 atti) e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (40 atti). Nell’illustrare la situazione di ogni singola Amministrazione o Ente la relazione fa emergere alcune criticità diffuse e ripetute negli anni.
In particolare il Copasir intende sottolineare che, a fronte della presumibile ponderosa attività delle Procure anche in merito all’impiego di sistemi di intercettazione che vede l’ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti, per il Ministero della Giustizia sono stati registrati solo 6 atti (compresi 4 giacenti) di cui 4 riferiti al noleggio di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale a fronte di 140 Tribunali sul territorio italiano.
n particolare il Copasir intende sottolineare che, a fronte della presumibile ponderosa attività delle Procure anche in merito all’impiego di sistemi di intercettazione che vede l’ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti, per il Ministero della Giustizia sono stati registrati solo 6 atti (compresi 4 giacenti) di cui 4 riferiti al noleggio di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale a fronte di 140 Tribunali sul territorio italiano.
In un breve ciclo di audizioni, il Comitato ha inteso effettuare un approfondimento della materia trattata dalla relazione di cui si è dato conto.
In data 19 ottobre 2021 si è svolta l’audizione della Ministra della giustizia, prof. Marta Cartabia, che ha premesso che il Codice degli appalti previgente, il decreto legislativo n. 163 del 2006, non prevedeva il controllo preventivo dei contratti secretati. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice, il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e il Dipartimento per gli affari di giustizia hanno emanato una circolare, in data 8 novembre 2016, con la quale segnalavano agli uffici giudiziari lo scrupoloso rispetto della nuova normativa in materia di contratti secretati. L’Ufficio legislativo del Ministero, in un parere del 2 maggio 2017, ha incluso i contratti per servizi aventi ad oggetto le attività di intercettazione tra quelli da considerare secretati e quindi sottoposti alla norma del 2016.
Con il decreto legislativo n. 120 del 2018, le spese di intercettazione sono state inserite tra le spese di giustizia disciplinate dal Testo unico del 2002 (d.P.R. n. 115). Ha evidenziato quindi la Ministra come da tale impostazione deriverebbe la conseguenza che il provvedimento di affidamento dell’incarico non sottostia più all’obbligo di controllo della Corte dei conti. Per contro la Ministra Cartabia ha sottolineato come questa sopravvenuta impostazione è in contrasto con le norme europee: la Commissione europea infatti ha messo in mora l’Italia perché non ha ottemperato “agli obblighi imposti dall’articolo 2, punto 1, e dall’articolo 4,
paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE nonché dell’articolo 267 TFUE” basata sull’assimilazione dei contratti per le intercettazioni a transazioni commerciali.
Rispondendo ad alcune domande, ha rappresentato che armonizzare le tariffe è un elemento problematico nell’interlocuzione con le Procure; il tariffario proposto – che vede l’accorpamento di alcune voci – è stato considerato troppo rigido e pone problemi nei casi in cui fissa tariffe di molto inferiori alla media.
Infine ha segnalato che, riguardo alla citata direttiva europea che l’Italia non ha rispettato, sta valutando la richiesta di un’interpretazione ufficiale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Osservazioni e proposte conclusive per quanto riguarda le intercettazioni, il Comitato ritiene apprezzabile che il Governo stia affrontando le problematiche di questo settore, anche nella direzione di individuare dei requisiti di base unici a cui gli operatori si debbano attenere, come accade in altri settori per i quali è previsto un processo di qualificazione degli operatori economici e auspica che tale riflessione si concretizzi in tempi brevi.