In merito allo Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. (Atto n. 247), si riportano di seguito i rilievi deliberati dalle due commissioni di Giustizia e Bilancio.
Rilievi deliberati dalla Commissione II Giustizia
b) all’articolo 4, comma 1, dopo la parola «sicurezza» siano aggiunte le seguenti «e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 268 del codice di procedura penale»;
c) l’articolo 4 sia inteso come diretto ad imporre che, nel tempo necessario e indispensabile nel quale i fornitori che raccolgono il dato lo trasferiscono all’archivio riservato presso la Procura della Repubblica, siano assicurati, sotto ogni profilo tecnico, l’obbligo di riservatezza del processo di gestione e trasmissione dello stesso, tale che nessun soggetto estraneo all’autorità giudiziaria possa in ogni caso accederne al contenuto;
d) alla tabella allegata, alla categoria «intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematico (attiva attraverso captatore elettronico)» il riferimento all’acquisizione «della rubrica dei contatti, della galleria fotografica e dei video realizzati o comunque presenti, delle password, con funzione di keylogger», quando non rientri nei flussi di comunicazione, sia previsto nell’ambito dell’attività di indagine sottoposta alle condizioni di cui agli articolo 247 e seguenti del codice di procedura penale.
Rilievi deliberati dalla Commissione V Bilancio
b) All’articolo 9, sopprimere il comma 3;
c) e con le seguenti osservazioni:
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- si valuti l’opportunità di sopprimere l’articolo 10;
- si valuti l’opportunità di prevedere, nel listino allegato al presente schema di decreto ministeriale, una più specifica classificazione delle prestazioni effettuate e dei materiali utilizzati, sentiti gli operatori del settore, ai fini dell’adempimento degli obblighi dei fornitori delle prestazioni di cui all’articolo 3».
Per approfondire: