SCOUT SPEED: PRIME SENTENZE CONTRASTANTI TRA LORO CIRCA L’ELEVABILITÀ DELLA MULTA SENZA PRESEGNALAZIONE

di Marco Massavelli

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Tribunale ordinario di Rovigo, Sentenza n. 1023 del 22 novembre 2016

Gli Scout Speed sono nuovi modelli di autovelox installati su auto civette della polizia, che funzionano anche se il mezzo della polizia sul quale è installato è in movimento; l’apparecchio è inoltre in grado di fotografare le auto avanti e dietro quella della polizia e quelle provenienti dall’opposto senso di marcia. Nella sentenza n. 654/2016 del GdP di Firenze viene affermato che la contestazione immediata deve considerarsi un “principio fondamentale per le infrazioni al codice della strada” obbligando ad un “maggior rigore nel procedimento di irrogazione della sanzione”. Tuttavia, secondo la sentenza n. 1023/2016 del Tribunale di Rovigo la legge non prevede l’obbligo di presegnalamento della postazione della polizia, trattandosi di accertamento dinamico.

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Interessante intervento del Tribunale di Rovigo in materia di corretto utilizzo dell’apparecchiatura elettronica Scout Speed nell’accertamento delle violazioni amministrative alle norme del codice della strada.
Che cosa è lo Scout Speed? È una apparecchiatura per il controllo della velocità e l’accertamento della violazione dell’articolo 142, codice della strada. Viene posizionato all’interno di autoveicolo dell’organo di polizia stradale, che circola sulla strada: si tratta, in particolare, di una telecamera posta all’altezza dello specchietto retrovisore interno, per riprendere i veicoli che circolano, sia nello stesso senso di marcia, sia davanti sia dietro al veicolo della polizia, sia nella semicarreggiata opposta.

Lo Scout Speed è in grado di rilevare la velocità non solo di giorno, ma anche di notte, grazie a un particolare sistema a infrarossi. Inoltre, anche se di interesse specifico per l’argomento di cui si tratta, per quanto concerne il contenuto della sentenza del Tribunale di Rovigo, lo Scout Speed rileva anche i veicoli che circolano privi della copertura assicurativa (articolo 193, codice della strada) e della prescritta revisione periodica (articolo 80, codice della strada): in tali ultimi casi, però, la violazione accertata deve essere immediatamente contestata, in quanto tale apparecchiatura non è omologata, per l’accertamento delle suddette violazioni, per l’utilizzo in remoto.
Nel caso oggetto della sentenza n. 1023, del 22 novembre 2016, emessa dal Tribunale Ordinario di Rovigo, in funzione di giudice di appello nei confronti di sentenza del Giudice di Pace, si trattava della questione relativa alla fondatezza o meno di un verbale di accertamento di violazione all’articolo 142, codice della strada, accertata a mezzo di Scout Speed, e quindi, a mezzo di veicolo dell’organo di polizia stradale in movimento. Il Giudice di Pace adito aveva accolto l’opposizione del ricorrente, proprietario del veicolo sanzionato, a cui era stato notificato il verbale di accertamento, e aveva annullato, quindi, il verbale ritenendo fondamentale la mancata produzione da parte del Comune, da cui dipendeva l’organo di polizia accertatore, del decreto di omologazione dello strumento Scout Speed, limitandosi alla produzione della semplice approvazione ministeriale del prototipo.

Su tale pronuncia ha presentato appello il Comune interessato eccependo che, in realtà, il decreto di omologazione sarebbe stato ritualmente prodotto, ed inoltre non sarebbe necessaria alcuna successiva determinazione da parte del competente ufficio ministeriale. Nemmeno sarebbe necessaria, con riferimento allo Scout Speed, alcuna taratura, mentre sarebbero previste verifiche periodiche. In ogni caso, al fine della validità dell’accertamento sarebbe sufficiente l’omologazione.
Inoltre, il ricorrente invocava la violazione della privacy, ed è questo il punto fondamentale della sentenza del Tribunale di Rovigo, per mancato preavviso agli utenti della presenza della apparecchiatura: il Comune appellante rilevava l’infondatezza della questione, stante che la normativa applicabile in materia non vieterebbe le fotografie frontali e che, comunque, ogni eventuale questione relativa alla violazione della privacy non si tradurrebbe comunque in un motivo di illegittimità dell’accertamento, dovendo, casomai, essere rilevata nelle sedi opportune. Nemmeno troverebbe applicazione, con riferimento allo strumento in questione, l’obbligo di presegnalamento della postazione, trattandosi di accertamento dinamico.
Ma vediamo come si articola la decisione del Tribunale, con la quale è stata confermata la legittimità dell’accertamento della violazione e, conseguentemente, è stato ritenuto legittimo il verbale di accertamento contestato.

Con Decreto Dirigenziale n. 1323, dell’8 marzo 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso l’approvazione di un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato “Scout Speed”, da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria. Con il successivo decreto dirigenziale n.2430, del 3 maggio 2013, è stata concessa l’estensione di approvazione del dispositivo “Scout Speed” ad una versione con una nuova telecamera mod.UI-2240SE-M-GL, e due nuovi fari ad infrarosso mod.VCT6. Infine, con decreto dirigenziale n. 260 del 20 gennaio 2013, è stata estesa l’approvazione del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato “Scout Speed”, da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria, alla versione che rende opzionale la ripresa video, che adotta una nuova unità di conteggio del radar, e introduce la modalità MC (Moving Closing).

 

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