Antonio DItullioGiurisprudenzaI_MMXVIII

SI SOTTRAE AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ LA VALUTAZIONE DELL’ATTENDIBILITÀ DELLE FONTI DI PROVA

di Antonio Di Tullio DElisiis

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Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza n.45090 del 12 settembre 2017 e depositata il 29 settembre 2017
Sul ricorso proposto dall’imputato che lamentava la motivazione in ordine all’identificazione del ricorrente quale autore della rapina effettuata mediante Facebook, la Corte ha rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.

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La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 08/02/2017, ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 28/04/2016 in forza della quale l’imputato è stato riconosciuto responsabile in ordine ai reati contestati di concorso in rapina e porto d’armi e condannato alla pena di giustizia.

Avverso questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione adducendo le seguenti doglianze: a) mancanza ed illogicità della motivazione in ordine dal profilo della identificazione del ricorrente quale autore della rapina in danno della persona offesa evidenziandosi in particolare la carenza e la illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di merito avevano ritenuto rituale e valida la propria identificazione effettuata mediante Facebook e senza alcun successivo riconoscimento dato che una motivazione di tal fatta non consentiva di superare i profili di incertezza e di ragionevole dubbio circa la individuazione dell’imputato quale concorrente nel reato di rapina de quo; b) difetto di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 posto che non erano emersi elementi idonei a comprovare la propria consapevolezza, al momento dell’attività criminosa, dell’utilizzo di un coltello parte dal coimputato per cui affermare la propria responsabilità concorsuale, estesa anche al possesso dell’arma, costituiva una indebita forzatura; c) violazione e falsa applicazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 114 c.p. e ciò sulla scorta delle considerazioni già esposte nei precedenti motivi, nonché esclusione della contestata recidiva in quanto la stessa era stata riconosciuta esclusivamente sulla base del solo “curriculum criminale” senza una specifica indagine circa l’esistenza di precedenti rilievo.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso appena citato inammissibile ritenendosi essere state prospettate censure già enunciate con i motivi di appello e sulle quali, secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale aveva esaurientemente risposto.
I giudici di piazza Cavour hanno evidenziato al riguardo come non possano sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonchè la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte atteso che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, non è compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito nè quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito; pertanto, la decisione non è censurabile in sede di legittimità quando l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento.

Oltre ciò, gli ermellini hanno osservato, nell’esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso, che la Corte di Appello – con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori – ha correttamente ritenuto come fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell’odierno imputato in ordine alla rapina contestatagli sulla scorta delle complessive emergenze processuali e, segnatamente, sulla base della annotazione della Polizia e della individuazione operata dalla persona offesa, ritenuta pienamente genuina ed attendibile.

Proprio in ordine a quest’ultimo aspetto processuale, la Cassazione ha altresì messo in risalto che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, devoluto insindacabilmente ai giudici di merito, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema posto che, secondo quanto già affermato dalla stessa Cassazione, sez. 2, nella sentenza n. 20806 del 5 maggio del 2011, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.
Per il terzo motivo, la Corte non ha provveduto ad accogliere quanto ivi richiesto in quanto, da un lato, posto che la norma di cui all’art. 114 c.p. è applicabile solo nell’ipotesi che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento, la Corte territoriale ha quindi correttamente negato la concessione della richiesta attenuante non ritenendo del tutto marginale ed irrilevante nella produzione dell’evento dannoso il ruolo dell’imputato il quale, invece, è stato tale da “rafforzare”, con la sua presenza, il proposito criminoso del complice e garantire “il controllo del teatro del crimine”, dall’altro, stimando la mancata esclusione della contestata recidiva manifestamente infondata atteso che la corte territoriale ha motivato facendo riferimento ai precedenti penali del ricorrente mentre lo stesso, per contro, si è limitato a muovere della contestazioni totalmente generiche sul punto senza neanche produrre il certificato del casellario giudiziario al fine di consentire alla Cassazione di valutare l’effettiva gravità dei precedenti penali.

Quanto asserito in questa pronuncia è pienamente condivisibile siccome perfettamente conforme a quanto statuito dai giudici di legittimità nel passato sui medesimi argomenti.
In ordine al divieto di lettura che impedisce in sede di legittimità di compiere una rivalutazione di merito di quanto fatto nei precedenti gradi di giudizio, le Sezioni Unite, già in un arresto giurisprudenziale del 1997 (e precisamente la sentenza n. 6402 del 30 aprile 1997), hanno rilevato come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali e ciò proprio perché la verifica che la Corte di cassazione, abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza, non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito (così: Cass. pen., Sez. Un., 23-11-1995, n. 2110).

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Anche per quel che riguarda la questione inerente la rilevanza e l’attendibilità delle fonti di prova, i giudici di legittimità ordinaria, non solo nel precedente del 2011, ma anche in altre occasioni, hanno già da tempo affermato il medesimo principio di diritto postulando come debba escludersi la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche, tal che non può procedersi ad una valutazione in ordine all’affidabilità delle fonti, che attiene appunto ad una valutazione di merito salvo che l’iter argomentativo – che ha portato a quella valutazione – sia censurabile in sede di legittimità per vizio motivazionale secondo quanto previsto dall’art. 606, c. 1, lett. e), c.p.p..

Quanto all’art. 114 c.p., la motivazione addotta dalla Corte per negarla è anche condivisibile essendosi fatto riferimento a quella giurisprudenza pacifica secondo la quale la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un’efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell’evento, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l’attività del correo.
Lo stesso giudizio positivo si ha in ordine a quanto deciso per la recidiva, essendo stata ritenuta sussistente in virtù dei precedenti penali ascrivibili all’imputato e in assenza di specifiche contestazioni sulla gravità o meno di questi precedenti. ©

 


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