Il Disegno di Legge C. 1074, attualmente ancora all’esame della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, propone “Modifiche all’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’incolumità fisica del soggetto interessato” (https://www.camera.it/leg19/126?&leg=19&idDocumento=1074). Il punto in esame riguarda l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’incolumità fisica.
Il DDL introduce il comma 3-bis.1 all’articolo 132, prevedendo che, al di fuori dei casi di acquisizione dei dati nell’ambito di un procedimento penale, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, possano essere acquisiti qualora siano ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell’integrità fisica del (solo) soggetto interessato, attraverso Decreto motivato emesso dal PM.
Sono stati presentati alcuni emendamenti (qui il link), dei quali si segnala il n.1.9 pubblicato nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2025, che prevede:
Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1, sostituire le parole da: individuati fino alla fine del capoverso con le seguenti: con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dei responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza indicati a comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Quando, in ragione dell’urgenza, non è possibile attendere il decreto del pubblico ministero, i dati di cui al primo periodo sono acquisiti dai predetti responsabili previa autorizzazione del pubblico ministero, anche resa oralmente o per via telematica, confermata con decreto motivato entro le quarantotto ore successive all’acquisizione. Dell’acquisizione dei dati richiesti ai sensi del presente comma i responsabili dei citati uffici o comandi danno notizia al prefetto.
Tale emendamento, rispetto al teso iniziale del DDL, individua in modo chiaro i soggetti autorizzati a richiedere l’accesso a tali dati. L’emendamento prevede anche che i soggetti sopra evidenziati, possono richiedere l’acquisizione urgente dei dati nei casi in cui non sia possibile attendere il decreto del PM. L’emendamento crea anche un collegamento con il piano provinciale delle persone scomparse, prevedendo che dell’acquisizione dei dati richiesti i responsabili degli uffici o comandi danno notizia al prefetto. E’ utile ricordare che il suddetto piano è stato creato per elaborare – al di fuori degli ambiti di competenza che presuppongono un’attività di ricerca di persone scomparse riservate alle Forze dell’Ordine e quelli che presuppongono un intervento dell’Autorità Giudiziaria – una procedura condivisa per la ricerca di persone scomparse, implementando le modalità già utilizzate dai competenti enti, e facendo in modo che operino nel più stretto raccordo e con tempestività. tale piano prevede infatti che il coordinamento delle iniziative sia rimesso al Prefetto, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, che assicura la direzione unitaria delle attività poste in essere da tutti gli enti in grado di concorrere alla ricerca di persone scomparse. Per il coordinamento il Prefetto si avvale del Centro di Coordinamento delle Ricerche, con funzione di cabina di regia e di snodo delle informazioni finalizzate all’attività di ricerca.
Impatti per le società Telco
Per le Funzioni aziendali che si occupano di gestire le Prestazioni Obbligatorie ex art. 57 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, l’emendamento 1.9 comporta alcune implicazioni di carattere operativo. Infatti, in caso di richiesta urgente da parte degli enti autorizzati e quando non sia possibile attendere il decreto del pubblico ministero, gli Operatori telefonici dovranno comunque procedere alla fornitura dei dati anche previa autorizzazione resa oralmente, attendendo nelle 48 ore successive il decreto motivato.
Da segnalare che, tuttavia, non sia stato previsto un limite temporale per l’estrazione storica di tabulati di traffico utili per la tutela della vita e dell’incolumità fisica. L’assenza di un termine esplicito potrebbe, infatti, consentire richieste di dati di traffico su un arco temporale molto ampio (ad esempio fino a 24 mesi) risultando, probabilmente, non del tutto coerente con le finalità della nuova norma e con i principi di tutela della privacy, come quello della minimizzazione dei dati.
Sarà naturalmente necessario attendere l’approvazione definitiva del DDL di modifica all’art. 132 e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.