GiurisprudenzaI_MMXVIMauro VaglioSimone Covino

UTILIZZABILITÀ AI FINI FISCALI DEI DATI CONTENUTI NELLA LISTA “FALCIANI”

di Simone Covino e Mauro Vaglio

[vc_row] Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanze n. 8605 e 8606 del 15 aprile 2015 e depositate il 28 aprile 2015
La c.d. “lista Falciani” è un documento contenenti nomi di contribuenti presunti evasori, sottratto alla banca svizzera Hsbc da un ex dipendente della stessa che aveva perpetrato non solo il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.), ma anche quello di appropriazione indebita di dati personali (articoli 846 e 61, n. 11, c.p.).

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La c.d. “lista Falciani” è come noto un documento contenenti nomi di correntisti sottratto alla banca svizzera Hsbc da un ex dipendente della stessa; per la precisione, la filiale di Ginevra dove Falciani lavorava era il quartier generale mondiale della Hsbc Private Bank e dalla sede Svizzera dipendevano tutte le filiali sparse nel globo, a cominciare da quella di Montecarlo, del Lussemburgo e delle Bahamas, tutte aree inserite nel circuito dei paradisi fiscali offshore. I dati sono poi stati acquisiti dallo Stato francese dietro corrispettivo in denaro pagato a Falciani, il quale è stato indagato per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico e per appropriazione indebita di detti dati personali. Peraltro, la stessa Corte di Cassazione francese aveva ritenuto illegittime le modalità attraverso cui l’amministrazione fiscale francese era venuta a conoscenza delle informazioni, negandone dunque la relativa utilizzabilità. L’utilizzo da parte delle amministrazioni finanziarie di tutta Europa di questa lista, trasmessa dalla Francia a vari paesi tra cui l’Italia, ed il clamore mediatico che ne è seguito – data anche la pubblicazione di parte dei nomi sulla stampa generalista – hanno determinato un diffuso contenzioso basato sul metodo illecito con cui le informazioni sono state acquisite da parte del Fisco, contenzioso in cui i Giudici Tributari sembrano aver proceduto in ordine sparso.

In via generale, sul tema della utilizzabilità o meno di informazioni ottenute illecitamente dal Fisco e delle conseguenze dei vizi degli atti istruttori, si sono formati diversi orientamenti giurisprudenziali. Alcune pronunce ritenevano invalido sia l’atto istruttorio che l’atto impositivo che ne derivava; altre erano disposte a “salvare” l’atto impositivo che fosse fondato anche su elementi istruttori diversi dalla “lista”; altre ancora, anticipando l’indirizzo delle ordinanze in commento, subordinavano l’inutilizzabilità della lista al vulnus di diritti di rango costituzionale. Ulteriori pronunce di legittimità, non ravvisando nel diritto tributario l’esistenza di un principio di inutilizzabilità dell’atto istruttorio viziato, ammettevano sic et simpliciter l’uso della “lista”.

Con le ordinanze in commento (n. 8605 e n. 8606 del 2015) la Suprema Corte ha cassato le sentenze impugnate dall’Agenzia delle Entrate rinviando ai giudici di merito affinché facciano applicazione del seguente principio: “L’amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento dell’evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dalla Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente. Sono perciò utilizzabili, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l’eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del Fisco). Ove venga emesso avviso di accertamento, spetterà, quindi, al giudice di merito valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro con la difesa del contribuente”.

Non si ravvisa infatti nel diritto tributario una norma simile all’art. 191 c.p.p., secondo cui “Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento”.
Dal punto di vista comunitario, la Suprema Corte ha poi chiarito che l’art. 8 della direttiva 77/779, in applicazione della quale la Francia ha trasmesso i dati all’Italia, si limita a regolare i rapporti fra autorità amministrative di Paesi diversi, non sancendo un divieto a che uno Stato, entrato in possesso di dati relativi ad un cittadino di altro Stato, comunichi allo Stato cui appartiene il cittadino verificato gli elementi acquisiti in modo illegittimo.

 

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