D.LGS. 121/2013: ULTERIORI MODIFICHE E NOVITÀ IN TEMA DI ARMI E MUNIZIONI (ii parte)

di Maurizio Taliano

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D.lgs. 29 settembre 2013, n. 121

SECONDA PARTE. Il 5 novembre 2013 è entrato in vigore il d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121 “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204”. Nel numero IV/MMXIII di “Sicurezza e Giustizia” il provvedimento è stato analizzato sotto l’aspetto del ritiro cautelare e della legalizzazione dell’attività sportiva denominata “paintball”. Di seguito sono descritte ulteriori novità introdotte dal recente d.lgs.
Nel precedente numero: 1) Limite numerico dei colpi inseribili nei caricatori delle armi, 2) Nuove competenze del Banco nazionale di prova, 3) Denuncia delle armi in via telematica.
In questo numero: 4) Rinnovo del certificato medico per la detenzione ed il porto delle armi, 5) Attività di intermediazione, 6) Procedura per l’importazione temporanea e l’esportazione di armi.

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4- Rinnovo del certificato medico per la detenzione ed il porto delle armi
Già il precedente d.lgs. 204/2010, con decorrenza 1° luglio 2011, aveva imposto a chiunque detiene armi, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, di dover presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all’articolo 35, co. 7, t.u.l.p.s.(1). La mancata presentazione del certificato medico autorizza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’art. 39 t.u.l.p.s. Il nuovo obbligo riguarda solo i detentori di armi poiché chi è in possesso di licenza di porto d’arma deve, ad ogni rinnovo del titolo abilitativo, (ogni uno, due o sei anni a seconda della tipologia di licenza di porto d’armi e della categoria professionale) ripresentare i certificati anamnestico e medico.
Si ricorda che prima non erano previsti controlli sulla salute psico fisica dei detentori di armi se non all’atto della richiesta di nulla osta alla detenzione: negli anni, anzi, nei decenni successivi non sussisteva alcun obbligo di sottoporsi a visita medica se non per eventi particolari o su specifica imposizione dell’autorità di P.S. La disposizione introdotta permetterà un’efficace attività di controllo preventivo nei confronti di quelle persone potenzialmente pericolose perché affette da patologie o minorazioni psico-fisiche, finanche per eseguire un controllo sui soggetti detentori di armi, deceduti da anni, di cui non si sia fatta regolare denuncia dei fucili o delle pistole possedute, all’atto della morte.

In questo contesto, il d.lgs 121/2013 impone un procedimento ed una tempistica per il nuovo obbligo riferito ai detentori di armi. Entro 18 mesi dalla sua data di entrata in vigore (5 novembre 2013) le persone in possesso di armi, (quindi l’obbligo non sussiste per i detentori di sole munizioni e materie esplodenti) devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco, salvo che non sia stato già prodotto nei 6 anni antecedenti. Non è prevista una specifica sanzione per chi, decorsi i 18 mesi, non adempie tale obbligo; infatti, è sempre possibile la presentazione del certificato medico nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di P.S. competente(2). Solo dopo questa intimazione l’inadempiente sarà sanzionato ai sensi dell’art. 650 c.p. ed il Prefetto potrà vietare la detenzione delle armi.
La presente disposizione, dopo alcuni anni, entrata a regime, produrrà ulteriori conseguenze nel trasferimento delle armi: alcune persone dovranno cederle per sopravvenuta inidoneità psico-fisica (con un effetto di carattere preventivo-deterrente) altri, più semplicemente, decideranno di alienare le proprie armi per non sostenere le spese necessarie ad ottenere il certificato medico.

5- Attività di intermediazione
Viene rimodulata l’attività di intermediazione(3), modificando il contenuto dell’articolo 31 bis del t.u.l.p.s., introdotto dal d.lgs. 204/2010, che disciplina l’attività della specifica figura professionale. Con la nuova disposizione si prescrive che per esercitare l’attività d’intermediario nel settore delle armi è necessaria un’apposita licenza rilasciata dal Questore (prima dal Prefetto), con validità di 3 anni. La specifica autorizzazione di polizia non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate: del mandato deve essere data comunicazione alla questura competente per territorio.
Precedentemente il d.lgs. 204/2010 aveva stabilito che l’operatore autorizzato dovesse comunicare annualmente al Questore un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate: ora quest’obbligo viene imposto mensilmente, da effettuarsi rigorosamente l’ultimo giorno del mese, con la facoltà di trasmettere la relazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della questura. La sanzione amministrativa per l’inosservanza di quest’obbligo era già stata prevista con la riforma introdotta nel 2010: la mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, l’ulteriore sospensione o la revoca della licenza stessa(4).

6- Procedura per l’importazione temporanea e l’esportazione di armi
È stato effettuato un maquillage degli artt. 15 e 16 della l. 110/75 che riguardano rispettivamente l’importazione temporanea e l’esportazione di armi comuni da sparo.
Nel primo caso si è voluto specificare che i cittadini italiani residenti all’estero o dimoranti all’estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, possono importare temporaneamente, senza la prevista licenza nazionale, armi comuni da sparo, provviste del numero di matricola, per “finalità sportive o di caccia”. La precisazione si è resa necessaria per coordinare questa norma, relativa all’importazione temporanea, con le disposizioni che disciplinano l’uso, in ambito comunitario, della carta europea d’arma da fuoco(5). Questo documento permette di trasferire e trasportare, nei paesi aderenti, e quindi importare temporaneamente nel nostro paese senza altra licenza o autorizzazione, le armi ad uso venatorio o sportivo iscritte nella predetta carta, esclusivamente per l’esercizio delle specifiche attività.
Nel secondo caso, di esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo, il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla e globale non è sottoposto alla disciplina della legge relativa al materiale di armamento(6). Il rilascio della specifica autorizzazione all’esportazione è invece subordinato all’applicazione del disposto dell’art. 11 del regolamento (CE) 14 marzo 2012, n. 258/2012 che impone agli Stati membri:
il divieto di concedere un’autorizzazione all’esportazione se il richiedente ha gravi precedenti penali per reati tassativamente previsti;
di annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione all’esportazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione.

La normativa comunitaria prevede che nel caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un’autorizzazione all’esportazione, gli Stati membri ne diano notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri con l’obbligo di comunicare loro le informazioni pertinenti. Nel caso specifico di sospensione di un’autorizzazione è contemplato che, al termine del periodo d’interdizione, sia trasmessa anche la valutazione finale di tali autorità.
Il regolamento europeo, alle cui disposizioni è obbligatorio attenersi quando venga concessa un’autorizzazione all’esportazione di armi, disciplina anche lo scambio e la circolarità informativa tra gli Stati aderenti. È previsto che uno Stato, prima di adottare un provvedimento, possa consultare le decisioni già prese dagli altri Paesi, soprattutto nei casi in cui un’autorizzazione, per una transazione essenzialmente identica, sia stata rifiutata dalle autorità competenti di un altro Stato membro. Si impone altresì che le informazioni scambiate siano trattate con particolare riservatezza.
Per ultimo si è stabilito che, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l’interno, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, sia disciplinata non solo l’esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia, ma anche quella di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione, in analogia e simmetricamente a quanto già disposto per l’importazione temporanea.©

NOTE

  1. La norma prevede che il questore subordini il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato rilasciato dal settore medico legale delle ASL, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (attestato che, a sua volta, trae origine dal certificato anamnestico redatto dal proprio medico curante di base), dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. Attualmente il d.m. 28 aprile 1998 (allora Ministero della sanità) stabilisce i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, al porto d’armi per l’esercizio dello sport del tiro al volo e al porto d’armi per difesa personale. Si ricorda che l’art. 6, co. 2, del d.lgs 204/2010 ha previsto l’emanazione, da parte del Ministro della salute, di un nuovo decreto che disciplini le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui al citato art. 35, co, 7, t.u.l.p.s.
  2. La procedura ora introdotta suscita numerosi dubbi e perplessità, evidenziate, in parte, anche nel già citato articolo di Ferrari G., in Armi Magazine, dicembre 2013, pag. 55. Il sistema ora contemplato, non prevedendo alcuna sanzione, neppur minima (forse sarebbe stata sufficiente una sanzione amministrativa pecuniaria che prevedesse una somma di denaro non elevata) di fatto premia l’inerzia, il lassismo e il soggetto inadempiente, inteso non tanto come colui che ha prestato scarsa attenzione nel venire a conoscenza del nuovo obbligo, ma soprattutto premia coloro che volontariamente si sottraggono alla verifica, e, più in particolare, coloro che sanno di non possedere più i requisiti psico-fisici per poter detenere ed, eventualmente, maneggiare un’arma. Sono proprio questi i casi, di presenza di patologie mediche incompatibili con la detenzione di armi da fuoco, a cui la normativa vorrebbe porre rimedio, con l’esplicito intento di prevenire fatti, più o meno gravi, di cui spesso si sente parlare nelle cronache quotidiane. In tali ultime circostanze, in cui il cittadino si sia volontariamente sottratto alla presentazione del certificato medico e vi sia stato anche un abuso dell’arma detenuta, ci si augura che le responsabilità non vengano ricercate e scaricate unicamente presso le “amministrazioni preposte a vigilare” ovvero gli uffici di polizia che, tra un numero elevatissimo di armi e munizioni denunciate, i continui movimenti di questi materiali, la quantità ingente di documentazione prodotta e i numerosi adempimenti burocratici, non si siano accorte prontamente della scadenza del certificato medico e dell’omesso rinnovo.
  3. La figura dell’intermediario, di origine comunitaria, era stata introdotta, per la prima volta in materia di armi, dal citato d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 “Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”. La figura dell’intermediario è definita, nell’art. 1 bis, co. 1, lettera f), dello stesso decreto, come una persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell’acquisto e nell’organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono considerati intermediari i meri vettori. Per l’espletamento di tali attività era allora prevista una licenza triennale rilasciata dal prefetto.
  4. I più acuti commentatori (Calesini G., Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi, ed. XXIV, Laurus Robuffo, Roma, 2013, pag. 176 e Consoli A.-Amoroso M. in Guida al Diritto, anno XX, numero 46, 16 novembre 2013, pag. 28) hanno evidenziato come siano state contemplate sanzioni amministrative interdittive per il non corretto svolgimento dell’attività di intermediazione ma non siano state previste specifiche sanzioni penali per la stessa attività di intermediazione svolta in circostanze e con modalità illecite, anche in assenza di licenza. Questa più attenta dottrina ritiene comunque applicabile l’art. 1, in relazione anche all’art. 7, della l. 2 ottobre 1967, n. 895 “Disposizioni per il controllo delle armi” ricomprendendo nelle condotte di introduzione, vendita e cessione abusiva quella di intermediazione illecita, intesa come condotta propedeutica, accessoria e strumentale a quelle specificatamente previste dalla citata disposizione di legge.
  5. La carta europea d’arma da fuoco è disciplinata dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 9, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 “Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”; il documento deve prevedere le indicazioni riportate nell’allegato II della stessa direttiva comunitaria, a cui si è conformato il modello nazionale adottato con d.m. 30 ottobre 1996, n. 635.
  6. Come stabilito e con le eccezioni previste dall’art. 1, co. 11, della l. 185/90, “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, modificato dall’art. 1, co. 1, let. b), numero 9) del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 105. Sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia e gli specifici prodotti per la difesa minuziosamente elencati nell’allegato alla dir. 6 maggio 2009, n. 2009/43/CE, “Direttiva del parlamento europeo e del consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa”, recepita nell’ordinamento nazionale con il citato d.lgs. 105/2012.◊

 


 

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