DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di Claudio Cazzolla

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Legge n. 190 del 6 novembre 2012

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 265 del 13 novembre 2012) il Parlamento ha varato una normativa organica tesa ad implementare l’apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. L’intervento normativo ha l’esplicito fine di corrispondere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), sanando così alla mancata attuazione delle medesime da parte delle rispettive leggi di ratifica (l. 3 agosto 2009, n. 116 e l. 28 giugno 2012, n. 110).

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Secondo il rapporto sulla corruzione, pubblicato sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, i dati riguardanti la diffusione del fenomeno corruzione nel nostro Paese sono in calo, tuttavia a ciò si accompagna il deludente dato che concerne la “percezione della corruzione”, che ci vede al sessantanovesimo posto in classifica (a pari merito con il Ghana e la Macedonia)(1).  Inutile dire che siamo anche al penultimo posto in Europa, visto che dopo di noi c’è solo la Grecia. La Corte dei Conti ha stimato un danno di diversi miliardi di euro legato allo strisciante aumento dei costi delle grandi opere che ammonterebbe a circa il 40%, a tanto si accompagnano costi indiretti, quali malfunzionamento della macchina amministrativa, tempi di erogazione del servizio, perdita di competitività e freno alla crescita del Paese, poiché la corruzione allontana le imprese dagli investimenti. A questi si aggiungono i c.d. costi sistemici, che non sono immediatamente calcolabili, poiché incidono su valori di tenuta dell’assetto democratico: eguaglianza, trasparenza, fiducia nelle istituzioni.

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 265 del 13 novembre 2012) il Parlamento ha varato una normativa organica tesa ad implementare l’apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l’illegalità nella PA. Soggetti interessati dalla riforma sono le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. In adempimento di obblighi di derivazione internazionale(2), la legge 190/2012 mira a contrastare il fenomeno della corruzione mediante strumenti preventivi, di natura amministrativa, volti alla formazione e alla organizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni e del cittadino all’insegna del senso di legalità e, strumenti repressivi, tra i quali, appunto le nuove figure criminose della corruzione e della concussione che ci accingiamo a dare una breve disamina.

La novella ha modificato l’art. 317 c.p. (Concussione) e introdotto l’art. 319 quater c.p. Il primo, in precedenza caratterizzato da due condotte alternative, costrizione e induzione, viene scisso in due diverse disposizioni a seconda del grado di offensività dei fatti oggetto di incriminazione. L’art. 317, così riformulato, recita: “Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. Tra i soggetti attivi non figura più l’incaricato di pubblico servizio e il privato, continua a restare soggetto passivo del reato, benché addivenga ad un accordo con il pubblico funzionario. Accordo, tuttavia, determinato dalla coazione psicologica (c.d. metus publicae potestatis) esercitata dal detentore di pubblici poteri. La pena è aumentata innalzando il minimo edittale da quattro a sei anni di reclusione.

Il nuovo art. 319 quater completa la norma contenuta nell’art. 317 c.p. stabilendo che “[…] il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni” e “[…] chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”. Soggetto attivo del reato è anche il privato, il quale si limita a subire un’attività persuasiva da parte del pubblico ufficiale e non una vera e propria coazione, ragion per cui il legislatore ne ha anche ridotto il trattamento sanzionatorio.

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