di Daniele Tumietto
Niente banca dati delle fatture dell’Agenzia delle entrate, memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati, no alla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie. L’Agenzia potrà archiviare le fatture solo su richiesta dei contribuenti che avranno necessità di consultarle. Con un articolato provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali – preso atto delle modifiche apportate all’impianto originario della fatturazione elettronica – ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia possa avviare dal 1 gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo. [/vc_column][vc_column width=”1/6″]
Il Garante per la protezione dei dati personali poi ha emanato il provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018, con il quale imposto all’Agenzia delle entrate ed agli intermediari l’adozione di diversi accortezze per rendere il sistema pienamente conforme alle previsioni del Regolamento UE 679/2016, noto anche come GDPR, che decorreranno a partire 1°gennaio 2019 per i trattamenti di dati personali che il Garante considera a rischio elevato, e che sono connessi all’entrata a regime dell’obbligo di emettere fattura elettronica tra privati.
Successivamente l’Agenzia delle entrate, a seguito dei confronti avuti con il Garante, ha emanato il provvedimento del 21 dicembre 2018 che modifica ed integra i succitati provvedimenti di aprile e novembre. Esso introduce innanzitutto una nuova modalità, a partire dal 3 maggio 2019, per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche transitate dallo SDI.
In sostanza l’Agenzia delle entrate, in attuazione alle regole imposte dal Garante, renderà disponibile una nuova particolare funzione di adesione preventiva a un servizio che permetterà la consultazione e l’acquisizione delle fatture transitate sullo SDI. Tale servizio sarà offerto solo ed esclusivamente previa specifica adesione da parte del soggetto interessato: nell’ambito di tale servizio l’Agenzia delle Entrate opererà in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali.
Dalla lettura dei predetti ultimi due provvedimenti del 20 e 21 dicembre 2018, appare chiaro che ci sarà un periodo transitorio che partirà con l’avvio della funzionalità di adesione, disponibile dal 3 maggio 2019, per consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di consultazione tutti i file delle fatture emesse e ricevute nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 2 luglio 2019. Tale termine trova la sua genesi nel fatto l’Agenzia delle entrate ha la necessità di un periodo transitorio per adeguare i propri sistemi ed il Garante ha concesso 60 giorni di tempo a decorrere dalla data del 3 maggio 2019. In tale periodo l’Agenzia delle entrate procederà alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche, rendendole disponibili in consultazione su richiesta: al cedente/prestatore; al cessionario/committente; agli intermediari da questi delegati.
L’Agenzia ha anche realizzato un’apposita comunicazione per informare gli utenti della necessità temporanea di memorizzazione dei file XML delle fatture emesse e ricevute che interessano il contribuente in qualità di cedente/prestatore o cessionario/committente, per il corretto funzionamento del processo di fatturazione elettronica, ai sensi dell’Allegato C del Provvedimento del 21 dicembre 2018.
Resta inteso che se il contribuente non aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati informatici, l’Agenzia provvederà a cancellare i file memorizzati nel periodo transitorio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per effettuare l’adesione, cioè a partire dal 1° agosto 2019. Qui sotto i due casi sopra esposti:
- A partire dal 3 maggio 2019 saranno disponibili, in area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche che avranno diversa gestione a seconda che vi sia:
- A partire dal 3 maggio 2019, saranno disponibili in area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche che avranno diversa gestione a seconda che vi sia, durante il periodo transitorio dal 1° gennaio 2019 fino al 2 luglio 2019
Va rammentato che è stata la Legge di delega fiscale n. 23 del 2014, che all’articolo 9 “Rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo” ha previsto di incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica. Ed è proprio in attuazione di quanto indicato è stato emanato il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, che l’Agenzia delle entrate consente, ad alcune tipologie di contribuenti, di usare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2016.
il Garante, infine, ha anche suggerito le modalità attraverso le quali il contribuente, o il suo intermediario, aderiscono al servizio di consultazione/acquisizione, nonché come Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file memorizzati per le attività di controllo, ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni legislative:
- articolo 51 del DPR n. 633/72, che regola l’attività di accertamento ai fini dell’IVA, e
- articolo 32, del DPR n. 600/73 che regola l’attività di accertamento ai fini delle Imposte sui Redditi.
Il tutto in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 127/2015, in particolare all’articolo 1, comma 5, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L’acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente.
In caso di mancata adesione da parte degli operatori economici o del consumatore finale l’Agenzia delle entrate procede alla cancellazione dei dati mantenendo esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72 e delle altre disposizioni tributarie.
Tali dati, nonché i dati delle operazioni transfrontaliere, saranno trattati dall’Agenzia delle Entrate in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia tributaria, per lo svolgimento delle attività:
- di assistenza;
- di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi;
- di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio;
- di controllo automatizzato e puntuale.
Tali dati saranno conservati dall’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi pendenti. ©
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