L’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, deliberata dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica il 20 dicembre 2022 e conclusa il 20 settembre 2023 (9 mesi), è stata diretta ad acquisire elementi conoscitivi sul fenomeno generale delle intercettazioni, anche alla luce delle modifiche normative in materia entrate in vigore nel 2020.
Gli oneri finanziari delle intercettazioni
L’analisi dei dati – aggiornati all’ultima Relazione sullo Stato delle spese di giustizia per l’anno 2021 – evidenzia una significativa riduzione della spesa per le intercettazioni nel corso degli ultimi anni: si è passati dai 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di circa 245 milioni di euro nell’anno 2015 e di circa 205 milioni di euro nell’anno 2016, aumentata a circa 230 milioni di euro nell’anno 2017 e diminuita a circa 205 milioni di euro nell’anno 2018.
Considerando il triennio 2019-2021 il trend è sempre improntato comunque al risparmio di spesa: nell’anno 2019 diminuisce di circa 200 milioni di euro, per arrivare a circa 177 milioni di euro nell’anno 2020 (probabilmente in ragione del periodo di sospensione delle attività processuali causato dal lockdown per l’emergenza sanitaria da Covid-19) per aumentare nel corso dell’anno 2021 a circa 203 milioni di euro. In linea generale, le spese per le intercettazioni hanno natura obbligatoria, derivando direttamente dall’esercizio dell’attività dell’autorità giudiziaria (sulla quale l’Amministrazione non può in alcun modo interferire).
Da ultimo, si ricorda che la manovra di bilancio 2023 presenta una riduzione delle spese di giustizia per le intercettazioni di 1.575.136 euro annui, a decorrere dal 2023 (articolo 1, comma 880, della legge n. 197 del
2022). In relazione alle intercettazioni preventive a fini di intelligence la legge di bilancio 2023 sposta i costi dal comparto Giustizia al comparto Sicurezza, imputando i costi delle captazioni all’apposito programma di spesa concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 1, comma 684, della legge n. 197 del 2022).