IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

di Elena Bassoli

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Regolamento 2016/679 e Direttiva 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Dopo un iter durato quattro anni il 4 maggio 2016 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) i testi del cd. “Pacchetto protezione dati”, vale a dire il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e la Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, che costituiscono il corpus normativo che definisce il quadro comune europeo in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri dell’UE.

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Il “Pacchetto protezione dati” è stato presentato nel gennaio 2012 dalla Commissione europea con lo scopo di garantire un quadro coerente ed un sistema complessivamente armonizzato in materia nell’intera Unione e si compone di due diversi strumenti:

 

Mentre il Regolamento è entrato in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in GUUE, il 24 maggio, per diventare poi definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018 – quando dovrà essere garantito l’allineamento delle diverse normative nazionali alle disposizioni del Regolamento – la Direttiva, invece, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, impegnando da subito gli Stati membri a recepire le sue disposizioni nel diritto nazionale entro 2 anni.

In questo quadro emerge con prepotenza la scelta del legislatore europeo di voler attuare la rinascita del diritto della protezione dei dati personali con uno strumento che, dagli albori della disciplina nel 1995, anno di approvazione della direttiva 95/46, non era mai stato utilizzato: il Regolamento. Questa scelta appare di evidente impatto applicativo per la stessa natura dello strumento scelto: non più una direttiva di 34 articoli, indirizzata ai legislatori degli Stati membri, che necessita di attuazione e specificazione nella normativa nazionale interna, bensì un Regolamento di 99 articoli, direttamente applicabile senza necessità di strumenti legislativi statali di recepimento interno. Come noto, infatti, la direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i Paesi dell’UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti; il regolamento è invece un atto legislativo vincolante che deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione europea.

Con il Regolamento sono quindi stati abrogati sia la Direttiva 95/46, sia gli atti di recepimento interni; per l’Italia ciò equivale al d. lgs. 196/2003. L’impianto normativo costruito in più di 20 anni, dal 1995 ad oggi, viene quindi a cadere per mano del Regolamento 2016/679, attuando una uniformità di disciplina di cui vi era necessità.

Il Considerando n. 10 del Regolamento prevede che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche sia equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un’applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l’Unione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l’adempimento di un obbligo legale, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l’applicazione delle norme del presente regolamento.

 

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