La Banca Dati del sistema SIDDA/SIDNA. L’analista e la catalogazione (II e III Parte)

di Vincenzo Abate

Il progetto informatico denominato Sidda/Sidna ha previsto la realizzazione di una Banca dati nazionale, presso la quale confluiscono tutti i dati relativi alle “informazioni” inerenti le indagini preliminari ed i procedimenti pendenti o definiti presso le singole procure distrettuali.
Nel precedente numero: (I) Concetti introduttivi. In questo numero: (II) La figura dell’analista delle informazioni e la sua formazione; (III) La catalogazione del testo. Nei prossimi numeri: (IV) L’analisi e la ricerca dei documenti. (V) La sicurezza e la tecnica del lucchettamento.


La richiamata completezza e tempestività delle investigazioni informatiche poste in essere attraverso lo strumento della Banca dati, non può prescindere da una preliminare oculata scelta dei soggetti da destinare alle funzioni di analista delle informazioni, dovendo ricondursi in tal senso, alla più necessaria esigenza di voler “assicurare” investigatori professionalmente “devoti” ad ogni forma di necessità segnalata dal magistrato titolare delle indagini. La funzione dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni, è stata sempre oggetto di discussioni, travagliata da critiche, circa l’effettività delle mansioni ricoperte da ciascuno dei collaboratori più stretti del PM, puntualmente in contrasto e polemici rispetto ai compiti ad essi assegnati.

L’individuazione del “poliziotto informatico” da destinare ad incarichi di Banca dati rappresenta il momento decisionale più importante per il buon esito della procedura investigativa informatica, perché esso sarà parte integrante ed indispensabile dell’indagine, da quel momento in poi caratterizzata dall’arricchimento di ogni notizia utile allo sviluppo e alla prosecuzione delle attività dell’Ufficio del Pubblico Ministero.
Non a caso, la scelta dell’analista delle informazioni deve ricadere su soggetti accuratamente “esaminati”, pure attraverso lo studio dei curricula professionali, oltre che per mezzo di un colloquio rappresentativo delle capacità dimostrate in relazione ai compiti ricoperti. L’esaminatore (di regola un “formatore” designato direttamente dalla Direzione Nazionale Antimafia, scelto tra gli Ufficiali di polizia giudiziaria, con affini peculiarità al ruolo, di norma in possesso del titolo di laurea), avrà cura di scrutare attraverso la conversazione con l’aspirante analista, ogni propensione dell’esaminando a ricoprire il ruolo che gli verrà affidato.

L’analista delle informazioni (anch’esso di regola scelto tra appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria), sarà parte integrante di una squadra di investigatori composta dalle quattro forze di polizia (carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza e polizia penitenziaria), poste alle dirette dipendenze del Pubblico Ministero (sotto il diretto controllo del Procuratore della Repubblica) e col suo Ufficio collaborerà per la costruzione delle fondamenta investigative del processo penale.

Nell’ambito della “scienza” affidatagli, egli darà vita ad ogni più richiesto processo di “ispezione”, “trasformazione” e “modellazione” dei dati a disposizione, provvedendone la catalogazione e predisponendone la successiva attività di analisi, pure attraverso suggerimenti e conclusioni che possano supportare le strategie investigative decise dal Pubblico Ministero.

Effettuerà ogni ricerca in Base Dati disposta dal Procuratore della Repubblica, dai Procuratori Aggiunti e dal gruppo di lavoro sul terrorismo; assisterà il magistrato della D.D.A. di riferimento, collaborando l’Ufficio della Banca Dati per ogni altra attività direttamente connessa ai servizi da essa offerti (lavorazione dei fascicoli in materia di misure di prevenzione, antiterrorismo e relativi “reati spia”); garantirà un’attività di ricerca per ogni magistrato richiedente, anche non appartenente alla D.D.A.; provvederà alla digitalizzazione dei documenti forniti dalle segreterie, per l’opportuna catalogazione in Banca Dati, coadiuvando quel personale attraverso l’accesso, la consultazione e l’estrapolazione degli atti contenuti nei portali del dibattimento e del TIAP. Parteciperà, unitamente ad altri appartenenti ai vari servizi di polizia giudiziaria del distretto, ad ogni altra indagine promossa dal Procuratore della Repubblica.

L‘attività del discente richiede che il progettista addetto alla formazione identifichi le caratteristiche principali degli aspiranti analisti delle informazioni e ne verifichi il possesso di ogni peculiarità richiesta dall’ufficio della Banca dati, intesa come l’efficienza dell’operatore a svolgere le specifiche attività del compito ricoperto.

La procedura formativa tenderà ad accertare l’esistenza di ogni presupposto utile all’esercizio anzidetto, dettato, prioritariamente, dalle facoltà intellettive del “poliziotto investigatore”, tese a favorire i compiti di osservazione, attenzione e memorizzazione dei dati trattati e che possano consentire la risoluzione dei problemi più o meno complessi emergenti dall’attività lavorativa, con metodi che denotino capacità di valutazione delle informazioni lavorate, anche attraverso l’elaborazione di idonee strategie risolutive.

L’obiettivo della formazione, gestito attraverso l’utilizzo di una “grammatica” e di una modalità comune, mirerà alla “diffusione” di ogni nozione in ordine alle funzioni dell’analista, basate esclusivamente sulla “trattazione” delle notizie poste a fondamento del fascicolo processuale in titolarità del Pubblico Ministero. L’aspetto caratterizzante l’importanza del patrimonio informativo posto a disposizione dei magistrati e della polizia giudiziaria, sarà sottolineato attraverso l’illustrazione della possibilità di consultazione di uno strumento di rilevante utilità nelle indagini in ordine ai fenomeni criminali attribuibili alle organizzazioni di tipo mafioso.

L’aspirante futuro analista sarà dotato di ogni conoscenza teorica e metodologica e persuaso circa l’indispensabilità dell’attività, desunta dalla capacità di acquisizione di ogni informazione che travalichi il confine del singolo ufficio giudiziario, consentendo di incrociare dati, svelare affari illeciti, identificare soggetti, riconoscere nuove organizzazioni criminali, legami di parentela tra le persone, rapporti finanziari, movimentazione di beni, organizzazione di fatti di droga, di armi e di esplosivi, frequentazione di luoghi ed ogni altra condotta criminale, che in altri modi, rimarrebbe segreta ad ogni sforzo investigativo. La prospettazione e l’interpretazione di ogni fattispecie di reato associativo, anche attraverso l’illustrazione di esposizioni casistiche, faciliterà l’apprendimento della materia, in piena armonia e compatibilità con le attività di riferimento.
e più recenti “risoluzioni sull’utilizzo del sistema Sidda/Sidna da parte delle direzioni distrettuali antimafia” adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, fanno riferimento alle relazioni del Procuratore nazionale sull’utilizzazione della Banca dati unica, sullo stato dei servizi delle banche dati e sui caratteri della “generalità”, “continuità” e “tempestività” del “sistema informativo”.

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