La mediazione penale minorile: osservare, ascoltare, comunicare (I parte)

di Annunziata Campolo e Maria De Giorgio

La mediazione penale minorile è stata introdotta dagli artt. 9, 27, 28 del D.P.R. n. 448 del 1988. Sviluppare la mediazione nell’ambito giudiziario minorile significa superare la visione del reato quale atto isolato. La vittima è il soggetto principale della procedura: la mediazione, infatti, è, prima di tutto, diretta alla tutela della vittima, ai suoi interessi ed ai suoi bisogni. La procedura di mediazione penale minorile ha inizio con un incontro separato del mediatore con la vittima e con l’autore del reato e si sviluppa attraverso varie fasi.

 


1. La definizione di mediazione penale

La mediazione penale rappresenta un tema ormai conosciuto in Italia, soprattutto grazie alle tante esperienze che si sono sviluppate, principalmente, nel sistema penale minorile.
Vista la complessità dell’argomento, risulta difficile dare una definizione univoca al concetto di mediazione, poiché si tratta di un fenomeno plurale che interessa molti ambiti sociali ed è caratterizzato da una molteplicità di tecniche operative.

Il termine mediazione deriva dal latino mediare, cioè dividere, aprire nel mezzo e indica appunto “un processo orientato a far evolvere dinamicamente una situazione problematica per aprire i canali di comunicazione che erano bloccati”, per trasformare i conflitti, come sostiene Ceretti, in qualcosa di utile prendendosene cura, senza però volerli curare.

La definizione che più aderisce al concetto di mediazione è quella di Bonafè-Schimtt (1992), il quale parla di una mediazione come “un processo, quasi sempre formale, attraverso il quale una terza persona neutra cerca, tramite l’organizzazione di scambi tra le parti, di consentire alle stesse di confrontare i propri punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che li oppone”.

In questa definizione emergono tre aspetti interessanti che sono:

2. I principi ispiratori della mediazione

Sviluppare la mediazione nell’ambito giudiziario minorile significa superare la visione del reato quale atto isolato e astratto commesso da un soggetto difficile e iniziare a leggerlo come un frammento di complesse vicende relazionali che in ogni caso vanno al di là della lettura unidirezionale che ne dà il diritto.

Ciò significa, prendere in considerazione le dimensioni emotive e umane della vicenda penale e offrire una maggiore attenzione ai veri protagonisti della vicenda, vale a dire la vittima e l’autore del reato. La vittima è il soggetto principale della procedura: la mediazione, infatti, è, prima di tutto, diretta alla tutela della vittima, ai suoi interessi ed ai suoi bisogni (Direttiva UE 2012/29). Il reo è l’altro attore indispensabile della mediazione, senza di lui la pratica non può essere esperita e non ha alcun ragion d’essere.

È necessario, a tale riguardo enunciare i principi basilari della mediazione:

3. Il percorso di mediazione

Per quanto riguarda le prassi operative, l’attività di mediazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

a) L’invio e l’acquisizione del consenso.
Quando l’inviante è il PM, questi laddove possibile, raccoglie il consenso del minore e dei suoi genitori nel corso dell’interrogatorio o dell’udienza; se possibile acquisisce anche il consenso della vittima o comunque la informa del successivo intervento del Centro di Mediazione.
Se gli invianti sono, invece, operatori dei servizi sociali o i giudici minorili, in altre fasi dell’iter penale, verrà acquisito il consenso alla mediazione solo da parte del minore e dei suoi genitori, mentre quello della vittima sarà successivamente verificato dai mediatori.

b) La verifica di fattibilità.
Sulla base della segnalazione pervenuta al Centro, i mediatori inviano alla persona offesa, all’autore del reato ed ai loro genitori nel caso siano minorenni, una lettera contenete l’invito a presentarsi ai colloqui individuali e un depliant illustrativo dell’attività proposta. Ai colloqui preliminari vengono invitati, separatamente, i protagonisti della vicenda penale che possono essere accompagnati dai genitori o anche dagli avvocati; in ogni caso a questi ultimi è dedicato uno spazio di informazione e di ascolto, mentre il colloquio individuale si svolge solo con la persona coinvolta direttamente nel fatto-reato. Il colloquio preliminare rappresenta uno degli elementi per valutare se esistono le condizioni per proseguire il percorso mediativo.

c) L’incontro “faccia a faccia”.
L’incontro di mediazione, vero e proprio, si svolge senza la presenza di estranei ai fatti e vede la presenza di due o più mediatori a seconda del numero di persone coinvolte. Durante l’incontro il reo e la parte offesa hanno la possibilità di ascoltarsi e di ri-costruire, se lo ritengono importante, una visione condivisa dei fatti. Possibilità che consente di riallacciare i fili di una relazione interrottasi, nel caso si tratti di persone che si conoscono, o di avviarne una nuova nel caso di persone che non si conoscevano, a partire da una diversa visione del reato che ne comprenda il valore umano.
Questo è forse il momento più delicato, perché attraverso l’accettazione consapevole del proprio mettersi in gioco, il riconoscimento delle proprie emozioni e di quelle dell’altro, l’identificazione dei propri sentimenti, la percezione dell’altro come persona si arriva ad una rilettura nuova dell’accaduto, condivisa dalle parti. Rilettura che permette di trovare la soluzione al conflitto attraverso lo svilupparsi, tramite l’utilizzo di un modello comunicativo nuovo, di quella comunicazione che era stata all’origine del conflitto medesimo.

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