di Antonio Picarella
La legge n. 36/2019 rientra a pieno titolo in quella stagione di “riforme” inaugurata con il primo “Decreto sicurezza” e con la legge “Spazzacorrotti”, proseguita con la nuova disciplina sulla legittima difesa nel domicilio – oggetto della nostra indagine – e con il “decreto sicurezza bis” e culminata con il “codice rosso”. Trattasi di provvedimenti con i quali il legislatore ha tentato di fornire una risposta ad una crescente istanza securitaria, mediante la valorizzazione del ruolo sempre più centrale della vittima del reato da una parte, e un diffuso (e talvolta indiscriminato) inasprimento della risposta punitiva dall’altra. A distanza di quasi un anno dalla entrata in vigore della legge in esame, v’è da chiedersi se il fine di estendere oltremodo i confini della non punibilità di chi reagisce alle aggressioni nel domicilio abbia trovato conforto nella interpretazione di dottrina e giurisprudenza.
La legge n. 36 del 26 aprile 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 102 il 3 maggio 2019 e entrata in vigore il 18 maggio 2019, rappresenta la sintesi tra una proposta di legge di iniziativa popolare che ha dato il via all’iter legislativo e una serie di iniziative di tipo parlamentare nella medesima materia. Il testo definitivo si compone complessivamente di 9 articoli i quali vanno a modificare gli art. 52, 55, 165, 614, 624 bis e 628 del codice penale, l’art. 2044 del codice civile, l’art. 132-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e aggiungono l’art. 115-bis al Testo unico sulle spese di giustizia.
Risulta evidente che trattasi di un intervento normativo che agisce su più fronti, posto il chiaro obiettivo del legislatore di garantire una tutela privilegiata alla vittima di aggressione nei luoghi del domicilio (inteso nel senso ampio che vedremo di qui a breve) mediante la configurazione di nuove ipotesi di non punibilità e, al contempo, perseguendo più duramente chi si renda autore di taluno dei reati di violazione di domicilio, furto in abitazione, scippo e rapina.
Le modifiche al codice penale
a) La difesa legittima
La legge n. 36/2019 agisce sull’art. 52 modificandone il secondo e il terzo comma e introducendo un nuovo comma quarto. Resta pertanto invariato il primo comma che contiene il principio generale, secondo cui è esclusa la punibilità di colui che abbia commesso un fatto antigiuridico, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un proprio o altrui diritto a fronte di un pericolo attuale di un’offesa ingiusta, a patto che la difesa sia proporzionata all’offesa. Secondo l’impostazione tradizione evocata dalla norma, è dunque sempre affidato al giudice il compito di accertare il presupposto della necessità e della proporzionalità della difesa rispetto all’offesa, onde valutare se la condotta dell’aggredito possa ritenersi scusabile.
Il secondo comma dell’art. 52 ridisegnato dall’art. 1 della legge 36, all’opposto, postula che sussista “sempre” una proporzione tra l’aggressione di chi si introduca o si trattenga nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. e la difesa di chi, legittimamente presente nel domicilio, usi un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo, con il fine di difendere l’incolumità o i beni propri o altrui, quando non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione. La disposizione del comma citato, nel sistema previgente voluto dalla legge del 13 febbraio 2006 n. 59, già ipotizzava una presunzione di legittima difesa nel domicilio da parte del soggetto ivi legittimamente presente che ricorra all’uso di un’arma detenuta in modo lecito o altro mezzo idoneo per difendere l’incolumità o i beni propri o altrui. Nondimeno, l’aggiunta dell’avverbio “sempre” dal parte del legislatore del 2019 tende chiaramente a rafforzare tale presunzione, allo scopo di comprimere in modo ancora più stringente i confini esegetici del giudice.
Il terzo comma dell’art. 52, ai fini dell’esimente della legittima difesa domiciliare, accomuna ai luoghi tradizionalmente individuati nell’art. 614 del codice penale, ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Si tratta di una concezione che potremmo definire di “domicilio allargato”, tesa ad estendere anche ai luoghi ove si esercita un’attività economica le tutele previste per il soggetto aggredito in una dimora privata o nelle sue appartenenze.
Se la modifica del secondo comma ad opera della legge 36/2019 può apparire, secondo alcuni Autori, di valore più simbolico che pratico (pena una lettura contraria a Costituzione), senza dubbio più dirompente appare la formulazione del comma quarto dell’art. 52 c.p., il quale afferma un principio di presunzione assoluta di legittima difesa, ponendo a primo acchito non pochi problemi di compatibilità con il quadro delle garanzie costituzionali individuali. Secondo la norma in esame, nei casi contemplati al secondo e terzo comma dello stesso articolo, infatti, deve ritenersi sempre legittima la difesa domiciliare di colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia dell’uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica ad opera di una o di più persone.
La norma, come formulata, lascerebbe intendere che qualsiasi atto posto in essere nei casi e nei luoghi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p. è sempre legittimo. Nella necessità di inquadrare la condotta non punibile nella sua stretta tipicità – onde evitare derive interpretative che presuppongano un diritto assoluto di autotutela con qualsiasi atto e con qualsiasi mezzo – appare preferibile ritenere che il richiamo al secondo e terzo comma dell’art. 52 non alluda solo ai luoghi del domicilio in cui tale condotta possa ritenersi ammessa, ma anche ai requisiti che tale condotta e relativi mezzi impiegati per la reazione debbano avere.
b) L’eccesso colposo
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 36/2019, secondo la definizione di scuola, era qualificato come eccesso colposo la condotta di colui il quale, allorché sussistano i presupposti di fatto di una causa di giustificazione, ne travalichi tuttavia i limiti. È il caso di chi ecceda non volendo i confini posti dalla legge nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere. In tali circostanze, com’è noto, l’agente che abbia provocato, ad esempio, la morte o le lesioni di una persona, risponde di tali delitti a titolo di colpa.
…continua su EDICOLeA
Altri articoli di Antonio Picarella
di Antonio Picarella e di Francesco Botti (N. II_MMXX)
La confisca prevista dall’art 44 co. 2 del D.P.R. 380/2001 può essere disposta anche a seguito della prescrizione del reato di lottizzazione abusiva ove, prima che sia maturata detta prescrizione, sia stata già accertata la lottizzazione stessa nelle sue componenti oggettive e soggettive. Ne deriva che, in caso di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, all'esito del giudizio di gravame, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca urbanistica, in applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. Resta fermo tuttavia che, una volta intervenuta la prescrizione, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., co. 1 il giudizio non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. Questi, in sintesi, i principi enunciati nella recente sentenza n. 13539 depositata il 30 aprile 2020 dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione.
di Antonio Picarella (N. II_MMXIX)
Il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018 recante Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (pubblicato in GU Serie Generale n. 95 del 24-04-2018). L’obiettivo perseguito dalla c.d. Riforma Orlando era quello di ampliare le ipotesi di procedibilità a querela per migliorare l’efficienza del sistema penale, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto - di nuova introduzione - della estinzione del reato per condotte riparatorie (articolo 162-ter del codice penale), applicabile ai reati procedibili a querela soggetta a remissione. A distanza di circa un anno dalla novella che ha modificato il regime di procedibilità di dieci reati (contro la persona e contro il patrimonio) presenti nel nostro codice penale, ci si chiede se il decreto legislativo n. 36/2018 abbia compiutamente assolto al mandato conferito con la delega, ovvero se comprimendo significativamente il catalogo dei reati assoggettabili alla nuova disciplina abbia finito per svilire le finalità deflattive che la Riforma Orlando intendeva realizzare.
di Antonio Picarella (N. IV_MMXVIII)
Il decreto legge n. 113/2018, convertito con la legge n. 132 del 1 dicembre 2018 n. 132 (in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018, entrato in vigore il giorno seguente) all’art. 38 bis ha introdotto significative modifiche alle misure di sostegno alle vittime di usura ed estorsione, già regolate dalla legge 23 febbraio 1999 n. 44 e dalla legge 7 marzo 19996 n. 108. Si tratta di innovazioni che vanno ad incidere sui termini per la presentazione delle domande di elargizione a favore delle vittime, su quelli previsti per istanze volte ad ottenere la sospensione di termini e sulle modalità di concessione dell’elargizione. Sono state inserite, inoltre, disposizioni che prescrivono i requisiti che le associazioni antiracket e antiusura devono possedere per l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle prefetture, che stabiliscono i casi di incompatibilità/nullità degli atti compiuti dal Comitato di solidarietà, cui è demandato il compito di esaminare e deliberare sulle istanze di accesso al Fondo di solidarietà, e che stabiliscono principi di maggiore trasparenza sulle nomine dei membri del Comitato, designati dagli organismi nazionali delle associazioni di settore maggiormente rappresentative.