LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE SUL SITO WEB DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA PUÒ ESSERE DISPOSTA SOLO SE PREVISTA COME SANZIONE ACCESSORIA

di Antonio Di Tullio DElisiis

[vc_row]

Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza n. 47216 del 27 maggio 2016 e depositata il 9 novembre 2016

La pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia, con esecuzione d’ufficio ed a spese del condannato, a norma dell’art. 36 cod. pen., può essere disposta esclusivamente nei casi in cui essa sia prevista dalla legge come sanzione accessoria e non anche qualora la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 cod. pen.

[/vc_row]

1.     Il fatto

L’imputato è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 588 c.p., art. 612 c.p., comma 2, in relazione all’art. 339 c.p., e L. n. 110 del 1975, art. 4), giusta sentenza del Tribunale di Foggia. Con la medesima sentenza è stato concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato, a norma dell’art. 165 c.p., comma 1, alla pubblicazione della sentenza nel sito del Ministero della giustizia entro novanta giorni dal passaggio in giudicato.

Il difensore del condannato ha presentato istanza al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rappresentando l’impossibilità di eseguire la pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia perchè accessibile ai soli operatori giudiziari. L’adito Tribunale, all’esito di udienza in camera di consiglio, con ordinanza del 28 settembre 2015, ha disposto che la pubblicazione avvenisse comunque nel sito internet del Ministero della giustizia, a cura dell’ufficio di esecuzione penale della locale Procura della Repubblica ed a spese del condannato.

2.     I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il suddetto provvedimento, ha proposto ricorso per Cassazione il condannato con cui è stata evidenziata la sua illegittimità. In particolare il ricorrente ha osservato che, da un lato, disponendo la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia come condizione per fruire della sospensione condizionale della pena, il Tribunale avrebbe imposto all’imputato un obbligo impossibile da adempiere, poichè la pubblicazione nel detto sito, ai sensi dell’art. 36 c.p., può essere richiesta solo dal Pubblico Ministero e non dal privato; né sarebbe stato possibile un rapporto diretto tra condannato e Ministero della giustizia o la sostituzione del Pubblico Ministero all’obbligato nell’incombente prescritto, dall’altro, che il giudice di merito avrebbe erroneamente sovrapposto la disciplina della pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno ai sensi dell’art. 165 c.p., che costituisce un obbligo da adempiere a spese dell’imputato in un giornale indicato dal giudice, con la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia, prevista dall’art. 36 c.p. come sanzione accessoria eseguibile solo dal Pubblico Ministero e non autonomamente dalla parte.
Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dal canto suo, nella sua requisitoria, ha concluso a favore dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata indicando, a conforto della tesi sostenuta dal ricorrente, la sentenza n. 43757 del 2015 emessa dalla Prima sezione della Cassazione.

3.     Le valutazioni compiute dai giudici di legittimità ordinaria
Il supremo consesso ha accolto il ricorso proposto. Le ragioni, che hanno indotto i giudici di Piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, si pongono in modo sostanzialmente conforme a quanto già enunciato nella sentenza richiamata dalla Procura generale. Come in quell’occasione, anche in questa, gli ermellini hanno postulato che occorre distinguere il caso in cui la pubblicazione della sentenza sia stata disposta a titolo di riparazione del danno e ad essa sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 165 c.p., comma 1 ed u.c., da quello in cui essa sia imposta come pena accessoria nei casi previsti dalla legge a norma dell’art. 36 c.p. posto che solo in quest’ultimo caso la sentenza va pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia d’ufficio ed a spese del condannato, come dispone l’art. 36 c.p., commi 2 e 3; mentre, nel caso di pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, a norma dell’art. 165 c.p., comma 1, l’adempimento è affidato all’autonoma iniziativa dell’interessato in un sito dallo stesso accessibile, nel termine prescritto dal giudice ai sensi del cit. art. 165 c.p., u.c.

 

…continua su EDICOLeA

 


Altri articoli di Antonio Di Tullio DElisiis

Sequestro probatorio inefficace se non convalidato dal PM entro 48 ore -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. IV_MMXIX)
Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza n. 26606 del 12 marzo2019 e depositata il 17 giugno 2019. La Seconda sezione ha affermato che l’inefficacia del sequestro probatorio, eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria e non convalidato nel termine perentorio di quarantotto ore dal pubblico ministero, fa sorgere, in capo a quest’ultimo, l’obbligo di restituzione non solo degli originali dei documenti sequestrati, ma anche delle copie eventualmente estratte.
Viola il principio di proporzionalità ed adeguatezza il sequestro indiscriminato di sistema informatico che conduce all’apprensione dell’intero contenuto di informazioni -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. II_MMXIX)
Corte di cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 24617 del 24 febbraio 2015 e depositata il 10 giugno 2015. La Sezione Sesta, decidendo su una fattispecie di perquisizione e sequestro di computer di giornalista, ha affermato che: deve ritenersi violato il principio di proporzionalità ed adeguatezza, applicabile anche ai vincoli reali, nel caso di sequestro indiscriminato di un sistema informatico a fini probatori che conduca, senza che ve ne sia specifica ragione, all’apprensione dell’intero contenuto di informazioni; le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al dato informatico, in quanto tale, la caratteristica di oggetto del sequestro, di modo che il trattenimento di copia dei dati sequestrati, con restituzione all’avente diritto del loro supporto fisico originale di memoria, non fa cessare il sequestro; il diritto all’anonimato sulle fonti del giornalista, quale previsto dall’art. 200 cod. proc. pen., non consente il ricorso a perquisizione e sequestro per acquisire il nominativo della fonte, salvo che non ricorrano, ex ante, le condizioni per la non operatività del diritto al segreto.
AL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO SI APPLICA IL PRINCIPIO DEL “NE BIS IN IDEM”: LA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA NON PUO’ MODIFICARE LA PRECEDENTE DECISIONE -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. III_MMXVIII)
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 35290 del 19/07/2018 e depositata il 24/07/2018. In materia di mandato di arresto europeo, nell’ipotesi di sentenza irrevocabile di rifiuto della consegna, nella specie per il mancato invio ad opera dello Stato estero della documentazione integrativa richiesta, trova applicazione il principio del ne bis in idem, di cui all’art. 649 cod. proc. pen., per cui la Corte d’appello non può, a seguito della successiva ricezione della predetta documentazione, modificare la precedente decisione.
AMMENDA DI 15.000 EURO SE SI SCATTA LA FOTO AL PROPRIO VOTO IN CABINA ELETTORALE -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. II_MMXVIII)
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 9400 del 21 dicembre 2017 e depositata il 1° marzo 2018. L’imputato aveva ammesso di avere scattato la fotografia alla scheda elettorale in cui risultava già impresso il suo voto ma il suo difensore assumeva non essersi consumato il reato contestato poiché la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere preceduta, secondo la lettera della norma, dall’invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva.
SI SOTTRAE AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ LA VALUTAZIONE DELL’ATTENDIBILITÀ DELLE FONTI DI PROVA -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. I_MMXVIII)
Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza n.45090 del 12 settembre 2017 e depositata il 29 settembre 2017. Sul ricorso proposto dall’imputato che lamentava la motivazione in ordine all’identificazione del ricorrente quale autore della rapina effettuata mediante Facebook, la Corte ha rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.
La cassazione si adatta alla depenalizzazione del reato di scrittura privata falsa e di uso di atto falso -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. III_MMXVII)
Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sentenza n. 4951 del 17 gennaio 2017 e depositata il 2 febbraio 2017. I decreti legislativi n. 7 ed 8 del 2016 hanno depenalizzato una serie di reati prevedendo per alcuni (tra cui quelli puniti con la sola ammenda o la sola pena pecuniaria) l’invio degli atti all’autorità amministrativa competente e per altri (come l’ingiuria, la scrittura privata falsa o l’uso dell’atto falso) la condanna ad una sanzione civile pecuniaria, che varia da euro cento ad euro 8.000 ovvero da euro 200 ad euro 12.000. La Corte di Cassazione ha dovuto quindi confermare che non è più reato realizzare una scrittura privata falsa, come un contratto di affitto tra le parti, e che non è più illecito penale l’uso di un atto falso.
PER LA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE VALE L’INTERO QUADRO INDIZIARIO -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. II_MMXVII)
Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza n. 3624 del 16 gennaio 2016 e depositata il 24 gennaio 2017. Se la difesa presenta delle confutazioni del quadro indiziario, il Tribunale del riesame non può confermare la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di un indagato identificato unicamente in base ad una comparazione tra fermi immagini, estratti da videoriprese, e fotografie operata dalla polizia giudiziaria.
LA CASELLA DI POSTA È UN “SISTEMA INFORMATICO” RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 615 TER C.P. -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. II_MMXVI)
Corte di Cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 13057 del 28 ottobre 2015 e depositata il 31 marzo 2016. Con la sentenza in argomento la Cassazione ha affermato per un verso che, tra i sistemi informatici che possono essere oggetto della condotta delittuosa preveduta dall’art. 615 ter c.p. (vale a dire il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), vi è anche la casella di posta elettronica, per altro verso, ha chiarito come e in che termini questa casella di posta elettronica possa essere oggetto dell’attività delittuosa prevista dall’art. 615 ter c.p.
CUSTODIA CAUTELARE DA ANNULLARE SE LA DIFESA NON HA OTTENUTO COPIA DELLE INTERCETTAZIONI RICHIESTE TEMPESTIVAMENTE DAL PM -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. II_MMXVI)
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 45490 del 4 novembre 2015 e depositata il 13 novembre 2015. Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha affermato come sia diritto del difensore, in sede de libertate, accedere alle registrazioni delle comunicazioni intercettate. Nel caso in cui ciò non avviene, deve ritenersi affetta da nullità, a regime intermedio, il provvedimento con cui il Tribunale del riesame confermi l’ordinanza cautelare senza che la difesa, pur avendone fatta richiesta, non abbia potuto ottenere copia delle intercettazioni a causa di ritardi imputabili alla pubblica accusa.
IL RAPPORTO TRA L’ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO E LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. IV_MMXV)
Il rapporto tra l’art. 131-bis c.p. e l’art. 385 c.p.p. Diverse tesi ermeneutiche si sono contrapposte sul tema inerente il margine di applicabilità riservato all’istituto della particolare tenuità del fatto nel caso di fermo e arresto. Lo scopo del presente approfondimento è quello di provare a comporre siffatto contrasto interpretativo ipotizzando, tra Le diverse tesi, l’orientamento da ritenersi preferibile.
Exit mobile version