Le comunicazioni e notificazioni penali telematiche alla luce della riforma Cartabia

Il processo penale diventa telematico

di Tommaso De Giovanni e Demetrio Cuzzocrea

Il Processo Penale Telematico è ricompreso in una serie di istituti che, a seguito del passaggio dall’analogico al digitale, hanno subito una moltitudine di trasformazioni, tali da indurre il legislatore a regolamentarne alcuni aspetti.

La transizione digitale, in ambito processuale penale, ha coinvolto quindi gli istituti:

La digitalizzazione nelle comunicazioni e notificazioni penali (pubblicato in rivista in modalità ridotta) è il primo di una serie di tre articoli che, unitamente alla disciplina del fascicolo informatico e della forma degli atti, e al deposito degli atti nella forma telematica e l’utilizzo dei portali, completerà l’intero format del Processo Penale Telematico.


 

Il Processo Penale diventa Telematico, l’iter legislativo della riforma Cartabia.

Una delle cause della lentezza del processo penale è sicuramente da attribuire allo    scarso livello di digitalizzazione degli atti e di informatizzazione delle procedure.   I procedimenti penali, ancora oggi, prendono corpo in fascicoli cartacei, che, durante l’iter processuale devono fisicamente transitare da un ufficio all’altro.

Oltre all’adeguamento degli strumenti informatici, la transizione digitale della giustizia penale ha richiesto anche interventi legislativi di adattamento del codice di rito.

Con la Legge del 21 settembre 2021 nr. 134 il legislatore ha delegato il Governo all’emanazione di un decreto legislativo per “l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

In particolare, l’articolo 1 comma 5 della legge delega ha individuato i principi e i criteri direttivi in tema di processo penale telematico, affermando   in   generale   il   principio   della   obbligatorietà dell’utilizzo di modalità digitali tanto per la forma dei documenti e il deposito di atti, quanto per le comunicazioni e notificazioni.

Vista la particolare complessità dell’attività da svolgere e la ristrettezza dei tempi, in data 14 aprile 2022 l’allora ministra Cartabia, ha costituito presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia un gruppo di lavoro per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia di processo penale telematico composto da professori universitari, magistrati, avvocati e personale tecnico dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

Il gruppo di lavoro ha avuto il compito di tradurre i criteri di delega in proposte di modifica del codice di procedura penale con l’intento di delineare un unico e organico contesto normativo di riferimento, idoneo ad istituire un ambiente digitale per il procedimento penale.

A conclusione dell’iter lavorativo del gruppo, il Consiglio dei Ministri in data 04 agosto 2022 ha approvato, in sede preliminare, un ampio schema di decreto legislativo composto da 99 articoli, contenente, tra l’altro, l’implementazione del processo penale telematico.

Su proposta dello stesso Consiglio dei Ministri, il Garante per la Protezione dei dati personali con provvedimento nr 292 del 1° settembre 2022, ha dato parere favorevole con osservazioni e suggerimenti circa la tutela della riservatezza degli atti giudiziari. (per quest’ultimo suggerimento il legislatore ha ritenuto di non recepire la proposta di riformulazione, avuto riguardo alla circostanza che la materia della protezione dei dati personali, nello specifico contesto nel procedimento penale, trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016)[1].

Dopo il parere favorevole del Garante, il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo A.G. n. 414 alle camere, le cui commissioni Giustizia e Bilancio del Senato della Repubblica[2] e della Camera dei Deputati[3], rispettivamente in data 13 e 15 settembre 2022, hanno espresso il loro parere favorevole.

Il 28 settembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D.lgs di attuazione alla L. 27.09.2021 nr. 134, con firma del Presidente della Repubblica in data 10.10.2022[4].

In data 17 ottobre 2022 il D.Lgs  n. 150 del 10.10.2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale[5] nr 243 – suppl. ord. n.38.

Infine, anche a seguito di cambio di legislatura, il D.L. del 31 ottobre 2022 nr. 162, convertito con modificazioni nella Legge n. 199 del 2022, ha disposto il rinvio al 30 dicembre 2022 dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 150 (con aggiunta dell’art. 99-bis), al fine di poter perfezionare misure organizzative già avviate con adeguati supporti tecnologici, nel rispetto della cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

La normativa di riferimento nelle comunicazioni e notificazioni penali

L’art. 10 del D.lgs 150/22 ha ridisegnato il quadro normativo delle notificazioni, inglobato in buona parte nel Titolo V del Libro II del codice di procedura penale, che adesso è informato alla regola generale della notificazione telematica presso il domicilio digitale.  La riforma ha profondamente modificato molti articoli del titolo V, con introduzione, ex novo, degli art. 153 bis, 157 bis e 157 ter, nonché abrogazione degli art. 150, 151 e 158 c.p.p.

All’interno del codice di procedura penale altre norme di riferimento dell’istituto delle notificazioni, sono senza dubbio gli artt. 90 e 90bis relativi alla PO, l’art. 349 cpp relativo all’identificazione dell’indagato, e gli artt. 33, 56, 55, 56-bis, 63-bis e 64 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

Fanno parte, altresì, delle fonti normative delle notificazioni le disposizioni contenute nel D.L. 179 del 2012 (Giustizia digitale), quelle relative alla PEC dalla sua istituzione avvenuta con la L. 16/2003 alle normative ultime vigenti, le linee guida dell’AGID, il Regolamento (EU) nr. 2010/2014-eiDAS e, non ultime, le normative tecniche inserite nel Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, riferite in particolare al domicilio informatico, al documento digitale e ai pubblici elenchi, nonché dal disciplina regolamentare del Decreto Ministeriale nr.44 del 2011.

A differenza degli altri istituti che compongono l’insieme del PPT, per i quali la riforma Cartabia entra in un regime transitorio che verrà superato all’esito dell’emissione di un decreto regolamentare del Ministero della Giustizia da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 (art. 87 e 87bis D.Lgls 150/22), l’istituto delle notificazioni, aggiornato alla riforma, sta producendo i suoi effetti dal 30 dicembre 2022.

 

Il concetto di domiciliazione ed i “pubblici elenchi”

Sotto l’aspetto giuridico la dichiarazione o l’elezione di un domicilio consiste in una manifestazione di volontà di un soggetto circa la scelta di un luogo e/o di una persona al fine specifico della ricezione di un atto, compreso un indirizzo PEC o altro servizio elettronico di  recapito certificato.

Ai sensi degli artt. 161 e 162 c.p.p. la dichiarazione o l’elezione di domicilio può essere effettuata dall’indagato in più modalità: con le previsioni di cui all’art. 111-bis cpp (che ricordiamo non ancora entrato in vigore); con una dichiarazione dell’indagato raccolta a verbale (es. dalla Polizia Giudiziaria, ex art 349 – 161 cpp o in Segreteria/Cancelleria);  con un telegramma o con  lettera raccomandata, a condizione che la firma dell’indagato sia autenticata da un notaio, dal  difensore o da altra persona autorizzata. A seguito della riforma, anche il querelante ha l’obbligo di dichiarare/eleggere domicilio nel momento della presentazione della querela o successivamente (art. 90-bis comma 1 a-bis, a-ter). Ogni eventuale mutamento di domicilio è comunicato nelle stesse forme.

 Nell’ambito delle notificazioni penali, si distinguono varie tipologie e concetti di “domiciliazione” (art. 161 c.p.p).

Il domicilio dichiarato, in genere in uno dei luoghi descritti nell’art. 157 comma 1 cpp, è appunto il luogo presso il quale il soggetto indica, in modo formale, la propria determinazione alla ricezione degli atti. Anche un indirizzo di posta elettronica certificata, che come vedremo riveste anche il concetto di domicilio digitale, è un domicilio dichiarato.

Nel domicilio eletto il soggetto, oltre a scegliere un luogo diverso rispetto alla propria residenza, indica anche una persona, c.d. domiciliatario, alla quale vuole che gli siano consegnati gli atti (es. genitori, avvocato, ecc.).

Il domicilio determinato, già previsto nel comma 2 dell’art. 161 cpp (comma soppresso con l’entrata in vigore della riforma Cartabia), è individuato nel luogo ove è avvenuta la prima notificazione, in genere con consegna a mani proprie, a condizione che il destinatario abbia omesso di eleggere o dichiarare un diverso domicilio. (cfr. Sent. Cass. nr. 50973/18). Rimane valido il concetto di questo domicilio, ai sensi dell’art. 164 cpp, per le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio, ex art. 157-ter cpp.

Il domicilio ex lege esula dalla volontà e dalle indicazioni del soggetto, in quanto è imposto e determinato dalla legge (es. notifica all’imputato non detenuto successiva alla prima da effettuare presso il difensore, ex art. 157-bis cpp).

Il domicilio digitale (dichiarato o risultante da pubblici elenchi) ai sensi dell’art. 1 comma 1, lettera n-ter del CAD, è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata  o un servizio elettronico  di  recapito certificato  qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche    aventi valore legale.

Prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, tutte le notifiche telematiche da parte dell’AG, dovevano essere necessariamente  realizzate presso il  domicilio digitale del destinatario reperito presso “pubblici elenchi” poiché il semplice “recapito telematico” dell’imputato o di un’altra parte privata, ovvero un indirizzo di  posta elettronica, pur se certificata, non era di per sé domicilio idoneo ai fini  della notifica, non soddisfacendo la previsione dell’art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012[6].

Adesso, secondo la nuova disciplina il soggetto può dichiarare domicilio, ed è qui il vero punto di svolta del nuovo impianto normativo, presso «un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato» con valore legale, anche se non iscritto a pubblici elenchi.

Ovviamente le notifiche telematiche presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, ricavabili da pubblici elenchi conservano la loro efficacia legale.

 

All’interno della normativa del Codice dell’Amministrazione Digitale possiamo individuare tre pubblici elenchi:

L’INI PECIndice  nazionale  dei  domicili  digitali delle imprese   e   dei  professionisti (art. 6-bis del CAD) –  è l’elenco pubblico degli indirizzi di posta elettronica  certificata  delle società, delle imprese individuali e dei professionisti iscritti ad un Ordine professionale. Vige l’obbligo di iscrizione ai sensi dell’art. 3 bis comma 1 del CAD  (https://www.inipec.gov.it).

L’IPAIndice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art. 6-ter del CAD) – è l’elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge, tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.  Per questo elenco vige, oltre l’obbligo di iscrizione ex art. 3 bis comma 1 del CAD, anche l’obbligo di fornire elenco aggiornato al Ministero della Giustizia per inserimento in REgindE, ai sensi dell’art 16 comma 12 D.L. 179/2012 (https://www.indicepa.gov.it).

L’ INADIndice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di  diritto  privato, non  tenuti all’iscrizione in albi, elenchi  o registri  professionali o  nel  registro delle imprese (art. 6-quater del CAD) –    è il nuovo elenco pubblico valido ai fini del ricevimento delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale dalla Pubblica Amministrazione ed è da considerare come un passo epocale per la digitalizzazione della PA e i suoi rapporti con i cittadini. La realizzazione e la gestione dell’INAD sono affidate all’AgID che provvede, inoltre, al costante aggiornamento e trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche all’interno dell’ANPR  (art. 62 CAD – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). A differenza degli altri due elenchi, allo stato vige la facoltà di iscrizione ai sensi dell’art. 3 bis comma 1bis del CAD (https://www.anagrafenazionale.interno.it).

I tre elenchi sopra indicati sono liberamente consultabili.

Altro importante elenco gestito dal Ministero della Giustizia è il ReGIndERegistro Generale degli Indirizzi Elettronici (art. 7 Decreto 44 MG del 2011) – che contiene i dati identificativi, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata, dei soggetti abilitati esterni, ovverossia:

1) appartenenti ad un ente pubblico,

2) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge,

3) ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’Ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).

 

Il ReGIndE non è liberamente consultabile, essendo necessaria l’identificazione c.d. “forte” tramite token crittografico (es. smart card, chiavetta USB, SPID) contenente un certificato di autenticazione (https://pst.giustizia.it).

 

Gli organi notificatori

Con le modifiche intervenute nel Titolo V delle notificazioni, l’Ufficiale Giudiziario non è più il dominus delle notifiche, che ne conserva però l’esecuzione in determinate situazioni previste dalla normativa (art. 148 comma 5).

I principali organi notificatori, individuati dall’art. 148 c.p.p. comma 1, 2 e 3 sono senza dubbio le Segreterie e le Cancellerie giudiziarie che provvedono, con la norma generale, alle notifiche telematiche, nonché alla redazione del verbale in caso di lettura dei provvedimenti e alla ricezione di copia dell’atto in forma di documento analogico con annotazione sull’originale dell’avvenuta consegna.

Nei casi in cui la legge disponga altrimenti, rispetto alle notifiche telematiche, specie per i domicili   dichiarati o eletti in luoghi fisici, gli Ufficiali Giudiziari, o chi ne esercita le funzioni, ai sensi dell’art.148 comma 5 c.p.p., pur perdendo il primato, rimangono sicuramente importanti organi notificatori.

La Polizia Giudiziaria, ai sensi degli artt. 148 comma 6 e 157-ter comma 2 cpp, è organo notificatore “sicuro”, nelle circostanze previste dalla legge, rispettivamente nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire, e nei casi di notifica  degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto al fine di evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis. La PG è, altresì, delegata alla notificazione in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze.

Ultimo organo notificatore individuato all’interno della normativa è la Polizia Penitenziaria che ai sensi degli artt. 148 comma 7 e 156 commi 1 e 2, procede alle notificazioni degli atti nei procedimenti con detenuti (anche per causa diversa), e nei casi d’urgenza, in quelli davanti al Tribunale del Riesame.

 

Le forme di notificazione

La notificazione, come si sa, è lo strumento attraverso il quale un atto processuale ricettizio viene portato a conoscenza del destinatario.

Il legislatore ha operato una summa divisio circa le forme di notificazione in base agli atti e soprattutto alla fase processuale, accentuando la netta separazione tra conoscenza presunta e conoscenza effettiva dell’atto, specie per quelli essenziali volti ad assicurare la partecipazione al giudizio[7].

Per ciò che concerne le forme di notificazione la nuova normativa ha realizzato un notevole restyling dell’istituto, impostando nel procedimento notificatorio la regola generale della  modalità telematica,  nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, che assicurano la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione (art. 148 comma 1 cpp). Altre forme di notificazione trovano riscontro:

nella lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore, purché ne sia fatta menzione nel verbale (art. 148 comma 2 cpp);

nella consegna di copia in forma di documento analogico dell’atto all’interessato da parte della Cancelleria o della Segreteria, degli Ufficiali Giudiziari, della PG, della Polizia Penitenziaria (art. 148 comma 3 cpp), anche nelle previsioni di cui all’art. 156  cpp imputato detenuto e all’art. 157 cpp in alcuni casi di prima notificazione                         all’imputato non detenuto. La consegna a persona diversa dal destinatario deve essere effettuata in plico chiuso nelle modalità previste nell’art. 148 comma 8 cpp;

nel deposito dell’atto in Segreteria/Cancelleria per la P.O. quando risultano ignoti i luoghi indicati (art. 154 comma 1 cpp), per il querelante quando manca la dichiarazione/elezione di domicilio o se risulta insufficiente (art. 153-bis comma 5 cpp), così come per la parte civile (art. 154 comma 4 cpp);

nella consegna al difensore ex lege, per la notifica all’imputato/indagato non detenuto successiva alla prima (art. 157 bis cpp), all’ imputato detenuto irreperibile (art. 158 cpp), al latitante o evaso (art. 165 cpp), alla P.O. (art. 33 disp.att. cpp) e al querelante (art. 90-bis cpp) in caso di nomina del difensore;

nelle notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo: quando ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano avvisate o convocate a mezzo telefono a cura della Segreteria o Cancelleria, con conferma a mezzo telegramma o posta elettronica (art. 149 cpp);              

nelle notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese, quando per il numero dei                destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme                ordinarie alle persone offese risulti difficile, l’autorità giudiziaria può disporre, con              decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell’atto nel sito               internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato, con deposito della copia nella casa comunale del  luogo dell’AG  procedente (art. 155 cpp);

nelle notificazioni col mezzo della posta, nei casi di cui all’art. 148 comma 4, e ai fini di cui all’articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali (art. 170 cpp).

La comunicazione di cortesia, di nuova introduzione,  è una forma di garanzia che viene espletata nel caso in cui, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato attesta l’avvenuta consegna dell’atto a persona fisica diversa dal  destinatario, dal domiciliatario o dal difensore. In questo caso il personale di segreteria o  cancelleria  da avviso di cortesia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai  sensi dell’articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l’esito  (art. 63 bis disp.att. cpp).

  

Notifica all’imputato (indagato) detenuto

 Si distinguono tre forme di notificazione che mutano in base al luogo di detenzione.

  1. Le notifiche all’imputato ristretto presso una struttura carceraria, anche per cause diverse rispetto al procedimento penale per cui si procede, sono sempre eseguite (prima e successive) nel luogo di detenzione mediante consegna dell’atto alla persona detenuta. In caso di rifiuto a ricevere la notifica, l’atto è consegnato al Direttore dell’Istituto, che provvederà ad inserire l’atto nel fascicolo personale del detenuto, ex art 57 disp att cpp. Nel caso di legittima assenza del detenuto, il Direttore che riceve l’atto informa l’interessato con il mezzo più celere. ( 156 comma 1 e 4 cpp). Il Direttore, altresì, nei casi di scarcerazione del detenuto (per causa diversa dal proscioglimento definitivo) raccoglie a verbale la dichiarazione o elezione di domicilio annotandolo nell’apposito registro, con immediata trasmissione all’AG competente (art. 161 comma 3 cpp).
  2. Se l’imputato è ristretto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, la notificazione è eseguita a norma dell’art. 157 cpp, con esclusione della notifica presso il domicilio telematico, ex art. 148 comma 1 (art 156 comma 2 cpp).
  3. Nei casi di detenzione in struttura carceraria all’estero, la notificazione è eseguita a norma dell’art. 169 cpp, ovvero nelle forme di notifica dell’imputato all’estero.

 

Notifica all’imputato (indagato) non detenuto

 Per ciò che riguarda la notificazione all’imputato “libero” la riforma Cartabia ha previsto un doppio binario distinguendolo tra atti introduttivi del giudizio e atti diversi.

 Le notifiche degli atti introduttivi del giudizio sono disciplinate nel nuovo articolo 157-ter cpp, nel quale il legislatore ha presunto un regime di garanzia volto ad assicurare la conoscenza effettiva dell’atto. La documentazione degli atti introduttivi riguarda in particolare: l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna.

Le forme di notificazione indicate sono:

  1. notifica nel domicilio dichiarato o eletto (quindi anche digitale) ex 161 comma 1 cpp, che diviene esclusivo nei casi di impugnazione proposta dall’imputato per la notificazione dell’atto di citazione a giudizio (art. 157-ter comma 3). Nei casi di elezione di domicilio presso il difensore, lo stesso è immediatamente avvisato, ex art. 161 comma 4-bis cpp.
  2. In caso di mancata dichiarazione/elezione di domicilio, tramite consegna di copia dell’atto analogico all’interessato ai sensi dell’ 157 cpp (no al difensore ed esclusione delle previsioni di cui all’art. 148 comma 1, ovvero domicilio telematico ricavabile da pubblici elenchi).
  3. Nei casi di urgenza (imminente scadenza termini prescrizioni, imminente       decorso del termine di improcedibilità, pendenza di una misura cautelare) a mezzo di Polizia Giudiziaria (art. 157-ter comma 2).

Per le notifiche degli atti diversi, residuali rispetto a quelli introduttivi del giudizio, il legislatore ha previsto una netta distinzione tra prima notifica, ex art. 157 cpp e notifiche successive alla prima, ex art. 157-bis cpp.

In caso di domicilio digitale dichiarato (o ricavabile da pubblici elenchi) la prima notificazione all’imputato non detenuto è eseguita con la regola generale della notifica telematica, ai sensi dell’art. 148 comma 1 cpp.

Se l’imputato/indagato non dispone di domicilio digitale, ex art. 148 comma 4 cpp, le notifiche verranno effettuate con le disposizioni di cui all’art. 157 cpp, in particolare:

  1. se l’imputato/indagato ha ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161 comma 01 cpp le notifiche avvengono mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato   d’ufficio;
  2. se l’imputato/indagato non ha ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161 comma 01, le notifiche avvengono in forma di documento analogico (a mezzo di Ufficiali giudiziari, o PG, nei casi previsti dalla legge. nella casa di abitazione, nel luogo dove esercita abitualmente l’attività lavorativa, ecc.).
  3. Altre forme ricavabili dalla normativa, sono la lettura di provvedimenti del PM o del Giudice con menzione nel verbale e la consegna di copia del documento analogico, con annotazione sull’originale dell’avvenuta consegna, anche con apposizione della data.

Contestualmente alla prima notifica, l’indagato/imputato deve essere avvisato dall’AG o dall’organo notificatore (a pena di nullità, cfr art. 171 comma 1 lettera e) che, ai sensi dell’art. 157 comma 8-ter cpp, le notificazioni successive alla prima saranno effettuate presso il difensore, con l’onere di indicare un recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità ove il difensore possa effettuare le comunicazioni.

Le notifiche all’imputato/indagato non detenuto successive alla prima sono eseguite, in ogni stato e grado del procedimento, mediante consegna al difensore di fiducia o d’ufficio, in genere con modalità telematiche.

Per questa tipologia di notificazione si distinguono due deroghe:

Per tutte le notifiche (prima e successive) effettuate a persona diversa dell’indagato o imputato (fatta eccezione al difensore o al domiciliatario) la Segreteria o Cancelleria esegue la comunicazione di cortesia, ex art. 63-bis disp.att. cpp all’indagato tramite recapito telefonico o posta elettronica, annotandone l’esito.

Le notifiche dell’imputato/indagato irreperibile sono eseguite mediante consegna al difensore, che lo rappresenta, ai sensi dell’art. 159 cpp.

Il decreto di irreperibilità è emesso dal pubblico ministero o dal giudice dopo aver effettuato nuove ricerche “nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita   la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale”. In caso di assenza di un difensore di fiducia, contestualmente l’AG nomina un difensore di ufficio.

Ai sensi dell’art. 160 cpp, il legislatore individua varie fasi di efficacia del decreto di irreperibilità, e per ognuna di essa sono necessarie nuove ricerche prima della successiva emissione.  Quindi, per ogni fase, il primo tentativo di notifica va espletato con le regole ordinarie (art. 160 comma 4 cpp), in particolare:

Anche per le notifiche da effettuare all’imputato latitante o evaso il legislatore ha previsto un doppio binario (art. 165 cpp).

Per gli atti introduttivi del giudizio, ex art. 157 ter cpp, si privilegia in prima battuta           l’eventuale domicilio dichiarato/eletto, ex art 161 comma 01, ovvero:

per l’evaso o il latitante per sottrazione a misura cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, i luoghi di cui all’art. 157 commi da 1 a 3 cpp;

per il latitante sottratto all’obbligo di dimora o al divieto di espatrio, i luoghi di cui            all’ art. 157 commi da 1 a 6.

Per gli atti diversi, la notifica si effettua, sempre, mediante consegna al difensore ex art. 165 comma 1 cpp.

 

L’imputato interdetto o infermo di mente è rappresentato in giudizio dal tutore e dal curatore speciale.

Ai sensi dell’art. 166 cpp le relative notifiche sono effettuate presso il tutore (per gli incapaci assoluti) e presso il curatore speciale se l’imputato si trova nelle condizioni previste dall’art. 71 comma 1 cpp (incapacità relativa e quindi reversibile, ma tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento).

In entrambi i casi le notifiche verranno effettuate con le forme fin qui descritte.

La regola generale per la notificazione agli imputati/indagati residenti all’estero è quella telematica ai sensi dell’art. 148 comma 1 cpp da effettuarsi presso il domicilio digitale.

Quando l’A.G. non può procedere con la modalità telematica, invita l’imputato a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, ovvero a dichiarare domicilio digitale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel termine di trenta giorni   dall’invito non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (art. 169 cpp).

 

Notifica alla Persona Offesa

La riforma Cartabia ha operato una netta distinzione per le notificazioni alla persona offesa, prevedendo una disciplina speciale per la PO querelante.

La P.O. che abbia proposto querela ha in premessa l’obbligo di dichiarare o eleggere un domicilio (anche telematico), anche con atto successivo, ed ovviamente di comunicare ogni eventuale modifica dello stesso (art. 153-bis cpp e art. 90 bis comma 1 a-quinquies cpp).

La regola principale ai fini della notificazione è sempre quella della notifica telematica, ex art. 148 comma 1 cpp.

Le altre forme sono disciplinate all’interno degli artt. 153-bis cpp e 90-bis cpp, ovvero:

  1. notifica nel domicilio dichiarato o eletto (anche digitale), ex art 153-bis comma 1,2, 3 e 4 cpp;
  2. notifica presso il difensore di fiducia, nel caso in cui il querelante abbia inteso nominare un avvocato, ex art. 90 bis comma 1 a-quinquies cpp;
  3. deposito presso la Segreteria del PM o la Cancelleria del Giudice, ex lege, nel caso in cui la PO querelante non abbia provveduto ad eleggere o dichiarare domicilio, o se lo stesso risulta insufficiente/inidoneo, e non abbia nominato un difensore di fiducia (il legislatore in questo caso ha voluto sanzionare la condotta poco collaborativa del querelante inadempiente) ex art 153 bis comma 5 cpp.

 

La P.O. che non abbia proposto querela ha facoltà di dichiarare o eleggere un domicilio (anche digitale), ex art 90 comma 1bis cpp.

Anche qui la regola rimane sempre la notifica telematica, ex art. 148 comma 1 cpp, in mancanza, la normativa prevede variegate forme di notifica, di seguito indicate:

  1. presso il domicilio dichiarato (anche digitale) o eletto in modo facoltativo, secondo le diposizioni di cui all’ art. 153- bis comma 4 cpp;
  2. quando manca la dichiarazione o elezione di domicilio, con le forme di cui all’art. 157 commi 1,2,3,4 e 8, a mezzo di Ufficiali Giudiziari;
  3. presso il difensore di fiducia nominato (art. 33 disp att cpp);
  4. per pubblici annunzi “quando per il numero dei destinatario per l’impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti       difficile” l’AG fa eseguire la pubblicazione dell’atto nel sito internet del Ministero della Giustizia, con contestuale deposito nella casa comunale dell’AG procedente ai sensi dell’ 155 cpp;
  5. a mezzo telefono, nei casi d’urgenza, con conferma tramite telegramma o posta elettronica secondo le disposizioni di cui all’149 cpp;
  6. deposito dell’atto in Segreteria/Cancelleria se risultano ignoti i luoghi di residenza o domicilio indicati dalla P.O. (art. 154 comma 1 cpp).

 

Le notifiche alle Pubbliche Amministrazioni, alle persone giuridiche o enti privi di personalità giuridica, sono eseguite con le forme stabilite per il processo civile (art. 154 comma 3 cpp) e quindi esclusivamente in  forma telematica ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.L. 179/2012, aggiornato alla riforma Cartabia, che così recita “ nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”.

 

Notifiche alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Sono eseguite in modalità diverse, in base alla costituzione o meno in giudizio degli stessi.

Se costituiti in giudizio le notificazioni sono eseguite presso i difensori ai sensi dell’art. 154 comma 4 cpp.

Se non costituiti in giudizio vale per tutti la regola della notificazione telematica, ex art. 148 comma 1 cpp.

In mancanza di domicilio digitale, la prima citazione al responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, è effettuata nelle forme stabilite per la prima notificazione all’imputato non detenuto, ex art.157 cpp. (art. 154 comma 2 cpp);

Successivamente, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, se non dispongono di un domicilio digitale, ai sensi dell’art. 154 comma 4 devono  dichiarare o eleggere domicilio nel luogo in cui si procede, ovvero dichiarare una PEC o recapito certificato qualificato. In mancanza le notificazioni verranno eseguite   mediante deposito nella Cancelleria del giudice competente.

Anche per questa modalità, se i soggetti sono pubbliche amministrazioni, persone giuridiche o enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme per il processo civile.

 

Notificazioni ad altri soggetti

Per i soggetti diversi da quelli sopra indicati, le notificazioni vanno effettuate nella forma telematica, come regola generale (art. 167 cpp).

In mancanza di domicilio digitale, si procede a norma dell’art. 157 commi 1,2,3,4 e 8, salvo i casi d’urgenza da realizzarsi a mezzo del telefono, con le disposizioni di cui all’art. 149 cpp.

 

Notificazioni e comunicazioni da effettuare al pubblico ministero

Ai sensi dell’art. 153 cpp, sono eseguite in forma telematica.

Nei casi di cui non sia possibile la notificazione telematica, ex art. 148 comma 4 le parti o i difensori possono provvedere mediante consegna di copia dell’atto, in forma di documento analogico, nella Segreteria. Allo stesso modo si procede con le comunicazioni del giudice verso il PM, salvo che quest’ultimo prenda visione dell’atto sottoscrivendolo.

 

Comunicazioni del giudice

Sono disciplinate dall’art. 64 disp.att. cpp.

In particolare, le comunicazioni ad altro giudice o verso un pubblico ministero che ha sede diversa, sono eseguite con trasmissione dell’atto con modalità telematica, oppure, nei casi di cui all’art. 148 comma 4 cpp mediante consegna di copia dell’atto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le comunicazioni ad altro giudice possono essere, altresì eseguite mediante consegna al personale di Cancelleria del giudice destinatario, che ne rilascia ricevuta.

Quando ricorrono situazioni d’urgenza o l’atto contiene disposizioni concernente la libertà personale, ai sensi dell’art. 64 disp. att. comma 3 cpp, la comunicazione è eseguita con il mezzo più celere: ai sensi art. 149 cpp o eseguita dalla Polizia Giudiziaria mediante consegna dell’atto in Segreteria o in Cancelleria, con redazione di verbale fatto dalla PG e trasmesso al giudice che ha emesso l’atto da notificare.

 

Notificazioni del difensore

Già da diversi anni, con la legge 53/1994, il legislatore ha attribuito agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l’intermediazione necessaria dell’Ufficiale Giudiziario.

Oggi le notificazioni effettuate dai difensori sono eseguite, in modo quasi esclusivo, con modalità telematiche a mezzo PEC o altro servizio   certificato qualificato presso un domicilio digitale esclusivamente risultante da «pubblici elenchi», ex art. 56-bis disp.att. comma 1 cpp, sulla falsariga di quanto già disposto per la materia civile e amministrativa dall’art. 3-bis l. 53/1994 (con possibilità di estrarre copia informatica di un documento originale analogico e attestarla conforme secondo le modalità previste per il processo civile).

L’avvocato redige, inoltre, con separato documento, la relazione di                   notificazione con i dati anagrafici del mittente e destinatario, compreso il domicilio digitale, nonché l’indicazione del «pubblico elenco» da cui è stato estratto, ex art. 56-bis disp.att.  comma 2 cpp. 

Ai sensi dell’art. 56 disp.att. cpp, per le finalità previste nell’art. 152 cpp , il difensore può inoltre espletare le notificazioni a mezzo posta.

Preme ricordare che a seguito della riforma Cartabia, i difensori, in aggiunta alle fattispecie già in essere, sono divenuti domiciliatari ex lege, per le notifiche agli imputati/indagati successive alla prima, svolgendo così un ruolo di intermediario tra l’AG e il proprio assistito,  che ha l’onere  di  indicare  al proprio  difensore  ogni recapito telefonico  o  indirizzo  di  posta  elettronica  nella  sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare  le  comunicazioni, nonché’ di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

 

Notificazioni richieste dalle parti private

 

Disciplinate dall’art. 152 cpp, possono essere eseguite dal difensore con modalità telematiche, ovvero tramite invio di copia dell’atto in forma di documento analogico con lettera raccomandata A/R.

Altresì è prevista, ai sensi dell’art. 153 cpp la forma di notificazione mediante consegna di copia dell’atto in Segreteria, anche da parte del difensore.

 

 

Nullità delle notificazioni

 

L’ultimo articolo del Titolo V regola le nullità delle notificazioni che possono riverberare i propri effetti sulla validità dell’intero procedimento.

L’art. 171 cpp così recita:

“a) se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente    la notificazione per estratto;

  1. b) se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte privata mittente o richiedente   ovvero sul destinatario;

b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono                       rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 148; (identità, integrità, certezza)

  1. c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la             sottoscrizione di chi l’ha eseguita;
  2. d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
  3. e) se non è stato dato l’avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;
  4. f) se è stata omessa l’affissione o non è stata inviata copia dell’atto con le modalità prescritte dall’art. 157 comma 8;
  5. g) se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell’articolo 157 comma 3”.

 

Gli applicativi ministeriali a servizio delle attività di notificazione

 

Oltre agli strumenti normativi, la transizione digitale della giustizia penale ha richiesto, e sta richiedendo interventi, dal lato tecnico, di adeguamento dei software applicativi per la gestione dei vari istituti in incipit indicati.

Nell’organizzazione interna, specie della Procura della Repubblica,  è ormai prassi consolidata che la gestione delle notifiche sia gestita da un ufficio centralizzato (denominato 408-415 bis) che riceve dalle singole Segreterie penali gli atti da sottoporre a notifica alla P.O. e all’indagato, specie nelle fasi finali delle indagini preliminari.

Per ciò che riguarda gli applicativi, le soluzioni generali ad oggi individuate dal Ministero della Giustizia per le notifiche telematiche penali prevedono:

  1. a) L’applicativo SNT (Sistema Notifiche Penali Telematiche) è un sistema centralizzato web-based, in vigore dal 11 dicembre 2014, che consente l’acquisizione di documenti informatici, la consultazione e condivisione degli stessi, nonché la gestione, l’invio, il monitoraggio e la registrazione delle notifiche tramite la PEC di sistema agli indirizzi inseriti in ReGIndE.

La procedura per eseguire una notifica prevede, innanzitutto l’accesso all’applicativo tramite utenza ADN da parte del personale amministrativo degli uffici giudiziari.  Effettuato l’ingresso, dopo aver selezionato l’Ufficio su cui lavorare, l’utente gestisce all’interno del sistema il documento digitale oggetto di notifica (in caso di documento in forma analogica provvede a scansione e convertirlo in digitale) che verrà classificato in base alla “categoria documentale” e alla “tipologia di atto”.

Il sistema presenta una finestra dove inserire una serie di metadati, riferiti al fascicolo su cui acquisire l’atto da notificare, compilando in particolare le maschere:

Dopo aver inserito anche i “dati del documento” che consistono nella data di deposito ed eventuali annotazioni, l’utente provvede, tramite il tasto “acquisizione”, ad importare l’atto da notificare all’interno del sistema. Con il modulo “firma digitale” vi è anche la possibilità di apporre una firma elettronica al documento.

Infine, per mezzo del modulo “gestione notifiche” si invia la notifica previa selezione del destinatario scelto dal “campo rubrica PEC”, acquisendo gli indirizzi di posta  inseriti in ReGIndE.

L’invio della PEC verrà registrato nel sistema con un numero, attribuito in ordine cronologico e con un id.  La ricevuta generata dal sistema, il cd “artefatto” è inserito nel fascicolo processuale, nel quale sono contenuti i dati relativi alla notifica effettuata e l’esito della stessa e da cui possono ricavarsi i dati utili per la verifica della correttezza della notifica.

 

  1. b) L’applicativo Document@, che, allo stato, gestisce il fascicolo penale telematico, consente alle Segreterie ed alle Cancellerie di inviare telematicamente le notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata di documenti precedentemente inseriti nel fascicolo presente nel modulo TIAP-magistrati.

L’utilizzo della funzione TIAP-PEC si pone in maniera alternativa a SNT, ma con la peculiarità e l’utilità che le notifiche vengono originate direttamente a partire dai documenti presenti nel fascicolo, interamente digitalizzato, e i loro esiti automaticamente ricollocati nello stesso in relazione agli atti a cui si riferiscono.

L’utente loggato all’interno dell’applicativo TIAP-magistrati, dopo aver ricercato il fascicolo telematico ed esplosa l’alberatura dei documenti, seleziona l’atto da notificare e, tramite il tasto destro del mouse, clicca il tasto-funzione “invia notifica PEC”.

Le successive finestre permettono di scegliere la tipologia del soggetto (difensore, perito, ecc.) ed inserire nei rispettivi campi i parametri di ricerca del destinatario, che potranno essere attinti anche dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), e successivamente inviare la notifica.

Per visionare la ricevuta di notifica del documento, dopo averlo evidenziato, l’utente clicca il tasto destro e dal menu contestuale seleziona la funzione “visualizza ricevute notifiche PEC”.

A differenza dell’applicativo SNT, che è statico sulla scelta della PEC del destinatario ricavabile solamente dall’elenco ministeriale ReGIndE, la funzione TIAP-PEC di Document@ permette anche l’inserimento autonomo di un indirizzo PEC, con contestuale creazione di una rubrica interna, sganciata dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

Di conseguenza la predetta funzione risulterebbe più confacente alla nuova disciplina delle notificazioni introdotta con la riforma Cartabia che prevede la notifica telematica anche nei domicili PEC dichiarati da soggetti privati come PO, denunciante e indagato/imputato, i cui indirizzi di posta certificata non sono presenti in ReGIndE.

  1. c) Altro strumento alternativo per le notificazioni, specie nei casi di temporaneo malfunzionamento dei software di riferimento sopra menzionati, rimane sempre la casella PEC assegnata al singolo ufficio giudiziario.

Il Ministero della Giustizia, anche al fine di superare il regime transitorio imposto dalla riforma Cartabia relativo al Processo Penale Telematico, sta lavorando alla reingegnerizzazione verso un unico e funzionale sistema di notifica interconnesso direttamente al nuovo gestore documentale (Mercurio) che sarà presente all’interno dell’ecosistema WFM (work flow management).

 

 

[1] Relazione illustrativa al D.Lgs del 10 ottobre 2022 (pubblicata nella G.U. suppl. straord. n.5 del 19.10.2022

[2] https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/45252.htm

[3] https://www.camera.it/leg18/682?atto=414&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=3#inizio

[4] https://www.quirinale.it/elementi/72255

[5] https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-17&atto.codiceRedazionale=22G00159&elenco30giorni=true

[6] Art. 16-ter. (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.

[7] Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione – Rel. 2/2023 del 5 gennaio 2023

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