Le misure di sostegno alle vittime di usura ed estorsione alla luce delle modifiche introdotte dal “decreto sicurezza”

di Antonio Picarella

Il decreto legge n. 113/2018, convertito con la legge n. 132 del 1 dicembre 2018 n. 132 (in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018, entrato in vigore il giorno seguente) all’art. 38 bis ha introdotto significative modifiche alle misure di sostegno alle vittime di usura ed estorsione, già regolate dalla legge 23 febbraio 1999 n. 44 e dalla legge 7 marzo 19996 n. 108. Si tratta di innovazioni che vanno ad incidere sui termini per la presentazione delle domande di elargizione a favore delle vittime, su quelli previsti per istanze volte ad ottenere la sospensione di termini e sulle modalità di concessione dell’elargizione. Sono state inserite, inoltre, disposizioni che prescrivono i requisiti che le associazioni antiracket e antiusura devono possedere per l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle prefetture, che stabiliscono i casi di incompatibilità/nullità degli atti compiuti dal Comitato di solidarietà, cui è demandato il compito di esaminare e deliberare sulle istanze di accesso al Fondo di solidarietà, e che stabiliscono principi di maggiore trasparenza sulle nomine dei membri del Comitato, designati dagli organismi nazionali delle associazioni di settore maggiormente rappresentative.

 


 

Il nostro ordinamento prevede diversi strumenti a tutela della persona offesa dal reato di usura o di estorsione. Si tratta di un sistema di protezione costellato da un complesso eterogeneo di norme, di natura non solo penale – sostanziale e processuale – ma anche civile e amministrativa. Nondimeno, vi è un presupposto indefettibile comune a tutte queste misure di sostegno: possono essere richieste soltanto in presenza di un procedimento penale e i benefici previsti sono condizionati dall’andamento del procedimento penale e dall’esito del processo. Ciò si spiega con gli obiettivi di politica criminale perseguiti dal Legislatore, il quale ha previsto una normativa di favore nei confronti di quelle vittime del racket e dell’usura che decidono di denunciare e collaborare con le istituzioni per un più efficace contrasto a tali delitti.
Le due principali misure di sostegno sono rappresentate dal Fondo di solidarietà per le vittime del racket e dell’usura – il quale prevede benefici diversi in presenza dell’uno o dell’altro reato qui presi in esame – e dalla sospensione dei termini di scadenza (per pagamenti dovuti a soggetti pubblici e privati, per adempimenti amministrativi e fiscali, per procedure esecutive), e dei termini di prescrizione e decadenza (purché ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo), a favore dei soggetti cha abbiamo presentato domanda di accesso al Fondo di solidarietà per ottenere le elargizioni previste dalla legge. La normativa di riferimento – a seconda che si tratti di usura o estorsione – è contenuta rispettivamente nella legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura” e nella legge 23 febbraio 1999, n. 44 rubricata “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”.

 

1. L’accesso al Fondo di solidarietà

Il Fondo, nel caso dell’usura, provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio, a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino persone offese nel relativo procedimento penale. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali. Il beneficio è esteso all’imprenditore fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che lo stesso non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro la P.A., la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

 

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