L’ORDINE DI ALLONTANAMENTO, IL DIVIETO DI ACCESSO E LA FLAGRANZA DIFFERITA NEL DECRETO “SICUREZZA DELLE CITTÀ” (SECONDA PARTE)

di Maurizio Taliano

[vc_row] Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14
Il D.L. 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ha introdotto nel nostro ordinamento nuovi provvedimenti amministrativi di polizia: l’ordine di allontanamento, di competenza delle Forze dell’ordine, e due diverse tipologie di divieto di accesso, emanati dal questore. La legge di conversione ha altresì disposto, fino al 30 giugno 2020, la possibilità di eseguire l’arresto obbligatorio in flagranza “differita” in occasione di manifestazioni connotate da azioni di particolare violenza.

PRIMA PARTE (nel precedente numero): 1. Introduzione, 2. Ordine di allontanamento, 3. Condotte, sanzionate amministrativamente, alle quali si applica l’ordine di allontanamento;
SECONDA PARTE (sul prossimo numero): 4. Divieto di accesso nei casi di reiterazione delle condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione di infrastrutture urbane, 5. Divieto di accesso e di stazionamento come misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno, nelle immediate vicinanze o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi, 6. Proroga della «flagranza differita» nelle condotte denominate “violenza negli stadi”, 7. Introduzione della «flagranza differita» nei reati con violenza alle persone o alle cose, 8. Atti e documenti consultati.

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4. Divieto di accesso nei casi di reiterazione delle condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione di infrastrutture urbane
Lo strumento amministrativo di prevenzione definito “divieto di accesso” è stato introdotto al co. 2 dell’art. 10 del decreto in commento. Il provvedimento è adottato quando vi sia reiterazione delle condotte previste dai co. 1 e 2 dell’art. 9. La norma quindi non prevede, forse per dimenticanza del legislatore, le fattispecie relative al terzo comma, riferite alle violazioni ai regolamenti di polizia urbana, integrati secondo le disposizioni della recente novella, come poco sopra menzionato.

Trattasi di ordine di polizia negativo, in forma di divieto, di competenza del questore della provincia nei cui luoghi è avvenuta la reiterazione. Il provvedimento deve riportare adeguata motivazione e può essere emesso esclusivamente se dalla condotta tenuta possa derivare pericolo concreto per la sicurezza. Adeguata ed approfondita valutazione dovrà essere eseguita sulla condotta posta in essere, in particolare se questa possa effettivamente rappresentare un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica: pare dubbio che alcune situazioni e relativi comportamenti di emarginazione e disperazione sociale possano essere ricompresi nella previsione di legge.

Il divieto di accesso è relativo ad una o più delle aree ed infrastrutture destinate al trasporto di cui all’articolo 9, ricordate precedentemente, ed espressamente specificate nel provvedimento, per un periodo:

Il questore:

 

Il provvedimento ha una spiccata analogia con il Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni SPOrtive (DASPO) poichè è esplicitamente prevista l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Nel dettaglio, al nuovo divieto di accesso, si applicano i seguenti commi:

 

Il provvedimento inibitorio in esame, pur seguendo le procedure già dettate e collaudate da tempo per il DASPO, se ne differenzia per i seguenti elementi:

 

Da una prima analisi, l’applicazione del DASPO appare maggiormente agevole, sia per l’esperienza maturata nel corso degli anni ma soprattutto per la possibilità di circoscrivere con maggior precisione i luoghi e gli spazi inibiti nonché per l’arco di tempo limitato in cui il divieto si applica, riferito ad eventi sportivi che si svolgono in giorni ed orari stabiliti e in strutture perfettamente individuate.

 

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I “Compro oro”
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SECONDA PARTE. Il 5 novembre 2013 è entrato in vigore il d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121. In questo numero: 4) Rinnovo del certificato medico per la detenzione ed il porto delle armi, 5) Attività di intermediazione, 6) Procedura per l’importazione temporanea e l’esportazione di armi.
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PRIMA PARTE. Il 5 novembre 2013 è entrato in vigore il d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121 “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204”. Nel numero IV/MMXIII il provvedimento è stato analizzato sotto l’aspetto del ritiro cautelare e della legalizzazione dell’attività sportiva denominata “paintball”. In questo numero: 1) Limite numerico dei colpi inseribili nei caricatori delle armi, 2) Nuove competenze del Banco nazionale di prova, 3) Denuncia delle armi in via telematica.
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di Maurizio Taliano (N. IV_MMXIII)
Il 5 novembre 2013 è entrato in vigore il d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121 con il quale è stato ampliato il contenuto dell’art. 39 del t.u.l.p.s. che permette, in caso di necessità e urgenza, agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza di procedere all’immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente detenute e denunciate. È stata inoltre legalizzata l’attività sportiva denominata “paintball”.

 

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