di Maurizio Taliano
Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza n. 18150 del 4 aprile 2014 e depositata il 30 aprile 2014
Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza n. 19927 del 9 aprile 2014 e depositata il 14 maggio 2014
Con due diverse sentenze, la sezione I penale della Suprema Corte afferma la necessità di un attento esame della natura dell’arma e dello strumento atto ad offendere, al fine di poter decidere sul titolo di possesso e tipo di licenza necessaria per il porto e per poter individuare, di conseguenza, la condotta criminosa e la corretta normativa applicabile.
Le due sentenze sono esaminate per la parte relativa alla qualificazione dell’arma/strumento dalla quale scaturisce il fatto costituente reato. Sono omesse le altre considerazioni di carattere procedurale comunque contenute nelle decisioni.
1. Qualificazione di arma propria non da sparo (arma bianca) o strumento da punta e da taglio atto ad offendere (arma impropria)
Nella sentenza n. 19927 del 14 maggio 2014, la Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi sulla qualificazione di una particolare tipologia di coltello che per le sue caratteristiche tecnico-costruttive si colloca al confine tra le due categorie:
- la prima, delle armi proprie non da sparo, da punta e da taglio, definite “armi bianche”, in questo caso “corte, da mano”, che richiedono l’energia dell’uomo (baionette, pugnali e stiletti), la cui destinazione naturale è l’offesa della persona(1), già citate in un precedente articolo di questa Rivista(2), per le quali non è ammessa licenza di porto che, quindi, risulta sempre vietato. Il porto fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa è sanzionato ai sensi dell’art. 699, co. 2, del codice penale (arresto da diciotto mesi a tre anni);
- la seconda, degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, le cosiddette “armi improprie” (per il caso in esame, relativo alle “lame”,: coltelli da cucina, da lavoro e professionali, da caccia e da pesca, artigianali, sportivi, artistici, da collezione, da sopravvivenza, a lama fissa o pieghevole ecc.(3)) il cui porto può avvenire esclusivamente per giustificato motivo(4). Di conseguenza, per il porto immotivato, se esso avviene in circostanze tali da indicare che presumibilmente è finalizzato a recare offesa alla persona, è prevista la sanzione ai sensi dell’art. 4, co. 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro(5).
Ai giudici di legittimità è stato sottoposto il caso di un individuo precedentemente condannato ai sensi dell’articolo 699 cod. pen., in quanto reo di aver portato fuori della propria abitazione un coltello a serramanico(6) in acciaio con blocco della lama, della lunghezza complessiva di cm. 18, di cui cm. 8 di lama(7), ritenuto arma propria non da sparo poiché, pur non essendo a scatto, è dotato di un congegno di blocco della lama, una volta che sia estratta.
Nel processo la materialità della condotta di porto del corpo del reato è stata ritenuta pacifica e incontestata.
L’appellante chiedeva invece alla Corte la derubricazione del reato, ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto il corpo del reato veniva definito come strumento atto ad offendere e non arma da punta e da taglio. In particolare, il difensore deduceva che il coltello a serramanico, senza meccanismo di scatto, non è arma bianca in senso proprio, ritenendo il precedente di legittimità, menzionato dai giudici di merito, non essere pertinente poiché il coltello del ricorrente, consistente in un coltello con lama ripiegabile, non aveva le caratteristiche descritte nella sentenza richiamata, relativa ad un coltello a “scatto”.
A questo punto l’esame della sentenza n. 19927 si fa più interessante e di specifico interesse per il commento, poiché i giudici della I sezione penale eseguono un ulteriore approfondimento dell’esatta natura e conseguente classificazione dello strumento per addivenire ad una corretta definizione giuridica della condotta sanzionata.
Vengono quindi esaminati i numerosissimi precedenti della Corte relativi al giudizio sulla natura di alcuni tipi di coltelli che, per le loro particolari caratteristiche, più di altri, generano dubbi sulla corretta classificazione e che, sulla base di particolari tecnico-costruttivi, potrebbero essere ricompresi nell’una o nell’altra delle due categorie, prima menzionate. Infatti, dal punto di vista tecnico, la distinzione tra le due categorie può, in alcuni casi, essere molto sfumata, tanto da aversi strumenti con caratteristiche miste (coltelli-pugnali).
Nella giurisprudenza della Corte Suprema è indubbio l’orientamento secondo il quale il comune coltello a serramanico (cioè l’utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria. Risulta invece arma propria (bianca) quella particolare categoria di coltello a serramanico, detto “coltello a molla”, o “molletta”, ovvero, anche, “coltello a scatto”, “stiletto italiano” o “coltello a scrocco”(8), dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama (con punta a lancia e doppio filo) dal manico (senza la manovra dell’estrazione manuale) e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico. È quindi una tipologia di coltello che, nella sua forma originaria e fedele alla tradizione, risulta particolarmente insidioso(9).
Tra le due tipologie di coltelli si inserisce quello oggetto d’indagine che è fornito sia delle caratteristiche costruttive del primo, ovvero l’apertura manuale a serramanico, ma anche parzialmente del secondo, ovvero la lama che, una volta portata in apertura, risulta fissa, necessitando di sblocco meccanico per la successiva chiusura(10).
La Cassazione, per completezza, rammenta anche l’ulteriore orientamento minoritario, comunque più volte seguito nel corso degli ultimi anni, già richiamato dai giudici di merito nel caso in esame e contestato dalla difesa, secondo il quale costituisce arma propria anche il coltello a serramanico, affatto privo di alcun congegno di scatto che, tuttavia, assicura il blocco della lama, una volta snudata e in linea con l’impugnatura, sicché la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio; trattasi proprio della tipologia di coltello preso in esame dalla sentenza(11).
A questo punto la Corte di Cassazione ricorda però che in tutte le decisioni richiamate e in numerose altre, relative alla qualificazione del coltello a scatto o a molla come arma propria, non sia mai mancata la correlazione all’attitudine, del particolare strumento, ad “assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto”.
Le considerazioni suesposte portano ad indicare, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del coltello, della lama e degli eventuali meccanismi, il discrimine tra l’arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l’arma propria sia essenzialmente costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti(12), e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli(13). A nulla rileva che esso sia o meno a scatto o con blocco della lama.
In conclusione, per la vicenda in esame, i giudici di legittimità hanno ordinato l’annullamento della sentenza impugnata in ordine alla definizione giuridica del fatto commesso e la rinnovazione del dibattimento poiché il giudice si è limitato esclusivamente a verificare la presenza del congegno di blocco della lama, senza verificare le caratteristiche della lama stessa, se cioè la stessa fosse, ovvero no, a punta acuta e a due tagli.
La sentenza appare:
- portatrice di maggiori certezze nonché chiarificatrice di molti dubbi, accumulatisi nel tempo, dovuti anche alla vastissima tipologia e varietà di coltelli e armi da punta e da taglio(14), laddove illustra i parametri inequivocabili relativi alla lama, requisiti di più facile individuazione, atti a chiarire il discrimine tra le armi bianche e gli strumenti atti ad offendere;
- aderente alla realtà, laddove coltelli da sopravvivenza con lama aperta e saldata, noti anche come “survival” o “tipo Rambo”, di grosse dimensioni, dall’aspetto e dalle forme minacciose ed impressionanti, sono comunque considerati strumenti atti ad offendere, il cui porto, di volta in volta, può considerarsi giustificato (pesca anche subacquea, attività venatoria, escursionismo, lavori agricoli e pastorali ecc.). Trattasi infatti di coltelli, questi ultimi e taluni professionali, di ben più accentuata e marcata offensività rispetto al coltello a serramanico, pur con lama fissa all’atto dell’apertura, preso in esame dalla specifica sentenza della Cassazione. È possibile ora affermare che il generico grado di pericolosità ed offensività della lama è irrilevante ai fini della definizione di arma bianca; quest’ultima trae le sue caratteristiche offensive non dalla foggia esterna ma dalle peculiarità della lama dalla punta acuta a due tagli, oltre che dalla produzione con materiali nobili, con elevata durezza superficiale, resilienza e grado di affilatura(15);
- esplicativa, per la particolare categoria di coltelli a scatto, le cosiddette “mollette”, della necessità di valutare sempre, caso per caso, le caratteristiche intrinseche della lama che ne determinano la reale potenzialità di offesa(16);
- di particolare importanza per l’operato delle Forze di Polizia, ora in possesso di parametri di maggior certezza per poter meglio, nell’immediato, classificare correttamente le varie tipologie di “lame” e, di conseguenza, se necessario, applicare l’esatta norma di riferimento.
Per completezza d’esame occorre ricordare che la valutazione del coltello/arma deve comunque riguardare anche la concreta e reale attitudine a recare offesa all’essere umano (attitudine ad offendere) sotto il profilo di un’adeguata ed idonea affilatura della lama, appuntita e realmente pericolosa(17). Occorre altresì rammentare che tra le armi bianche di ridotte dimensioni (corte, da mano) rientrano altresì le già citate baionette(18) e taluni coltelli da lancio(19), ormai in disuso, generalmente a forma di foglia, con doppio taglio, che non hanno altra funzione che quella di offendere la persona.
2. Qualificazione di arma lunga o arma corta
Nella sentenza n. 18150 del 30 aprile 2014, la Corte di Cassazione si è dovuta esprimere su una vicenda accaduta ad un individuo, titolare di regolare licenza di porto di fucile per uso caccia, che aveva portato, in occasione di una passeggiata tra i boschi, una particolare arma, una pistola monocanna, marca Serena, calibro 32, regolarmente denunziata e legittimamente detenuta.
La condotta caratterizzata dal porto(20) è stata ritenuta assolutamente pacifica già solo per il fatto che l’imputato, nel corso della passeggiata, rimaneva ferito nella zona inguinale da un colpo dell’arma esploso accidentalmente, dopo che lo stesso aveva infilato la canna della pistola nella cintola dei pantaloni(21). A seguito dell’intervento dei sanitari e dei militari dell’Arma dei Carabinieri la pistola veniva sequestrata. Nel corso del procedimento penale, il soggetto veniva condannato per il delitto di porto illegale di arma comune da sparo, perché sprovvisto del permesso di porto di armi da sparo a canna corta, in quanto l’arma sequestrata veniva ritenuta tale. L’appellante riferiva invece che la particolare arma in questione fosse da considerarsi un fucile da caccia, sicché il relativo porto sarebbe stato consentito alla stregua della licenza della quale era munito, ossia la licenza di porto di fucile a scopo venatorio. Infatti, secondo il consulente tecnico della difesa, l’arma è da ritenersi, con una denominazione gergale, una “pistola fuciletto”, a canna liscia, che utilizza munizioni spezzate, tipiche delle armi da caccia, per il cui uso è richiesto il montaggio dell’apposito “appoggio da spalla” e che quindi sarebbe naturalmente destinata all’impiego venatorio. Infatti l’arma risulta essere molto più lunga di una normale pistola in quanto per lo sparo necessita di una particolare appendice, denominata anche calciolo o stampella-gruccia(22). La Cassazione confermava la condanna per porto illegale di arma comune da sparo, ritenuta “arma corta”.
A questo punto occorre aggiungere, oltre a quanto riferito in sentenza, che la licenza di porto d’arma da fuoco ad uso caccia, concessa dal Questore con validità di sei anni, ai sensi dell’art. 42 del T.u.l.p.s., consente esclusivamente il porto di armi lunghe, unitamente ad utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, nei periodi di apertura della stagione venatoria, nell’ambito territoriale preposto all’esercizio della caccia. Infatti l’art. 13 “Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria” della legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, elenca esclusivamente, tra le armi da fuoco da poter utilizzare per la caccia, il “fucile”, arma lunga per eccellenza, concetto altresì ribadito nell’art. 21, co. 4, del regolamento regionale della Lombardia del 4 agosto 2003, n. 16, che vieta in assoluto l’uso venatorio delle pistole fuciletto(23). La licenza di cui il ricorrente era munito lo abilitava esclusivamente al porto di fucile per uso caccia e non anche e indiscriminatamente al porto di qualsiasi arma da sparo, dedicata eventualmente ed illecitamente all’uso venatorio quale la pistola o la c.d. “pistola fuciletto” detenuta.
Il porto di arma corta fuori dalla propria abitazione è invece concesso esclusivamente con altra tipologia di licenza, quella per difesa personale, concessa dal Prefetto con validità annuale, ai sensi dell’art. 42 del T.u.l.p.s., alle persone maggiorenni che dimostrano di avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati. Per individuare la condotta criminosa e la relativa normativa applicabile è quindi necessario individuare, con esattezza, la reale classificazione dell’arma, operazione non sempre agevole, come nel caso proposto al giudizio della Suprema Corte.
Occorre qui ricordare, come già citato anche in questa Rivista(24), che nel passato il criterio distintivo tra arma corta e lunga faceva riferimento alle caratteristiche e ai requisiti costruttivi ed anatomici dello strumento e all’adattamento alle forme e alla struttura del corpo umano. Per arma lunga si intendeva ogni arma destinata ad essere imbracciata; l’arma corta era invece destinata ad essere impugnata. Tale distinzione fu fatta propria anche dal legislatore che nella conclusione dell’art. 5, riportante la classifica delle armi comuni da sparo, del D.M. 16 agosto 1977, “Modalità per l’iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e per il rifiuto di iscrizione” riferiva “Agli effetti della catalogazione sono considerate corte le armi destinate ad essere impugnate con una sola mano, lunghe tutte le altre”. Sussistendo casi limite, non facilmente risolvibili, negli Allegati A e B del D.M. 21 aprile 1980, “Modalità per l’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica” nel definire tali fucili, venivano inseriti i criteri distintivi della lunghezza totale dell’arma e delle canne.
Tali criteri di valutazione delle dimensioni e di misurazione della lunghezza venivano successivamente inseriti, a livello comunitario:
- dapprima, nell’art. 78, co. 3, della Convenzione del 27 novembre 1990, di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese con la legge 30 settembre 1993, n. 388;
- successivamente, nell’Allegato I della Dir. 18 giugno 1991, n. 91/477/CEE, “Direttiva del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”, in seguito modificata dalla Dir. 21 maggio 2008, n. 2008/51/CE, recepita nel nostro ordinamento con D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527.
Il punto IV dell’Allegato I stabilisce: “… si intende per:
a. “arma da fuoco corta”: un’arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm. oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm.;
b. “arma da fuoco lunga”: qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte …”.
Avendo l’arma, sottoposta a giudizio, la lunghezza della canna di cm. 27(25), la Cassazione stabilisce quindi che, affatto indifferentemente e disgiuntamente, l’una o l’altra delle due caratteristiche (lunghezza della canna inferiore a cm. 30 ovvero lunghezza complessiva dell’arma inferiore o pari a cm. 60) è sufficiente, da sola, a qualificare l’arma come corta e, conseguentemente, ad escludere la classificazione residuale di arma lunga.
Occorre qui ricordare, per completezza di trattazione, che per la dottrina non appare così scontato come qualificare un’arma che:
- superi i 60 cm. complessivi ma abbia una canna di lunghezza inferiore a 30 cm.;
- abbia la canna di oltre 30 cm. ma la lunghezza complessiva non superiore a 60 cm.
Gli studiosi ritengono infatti che la norma si presti a diverse interpretazioni:
- la prima, fatta propria dalla Cassazione nella sentenza in esame, nella quale la presenza di uno solo dei due requisiti porta a definire l’arma “corta”, come verrebbe correttamente confermato dall’uso della congiunzione coordinativa disgiuntiva “oppure”;
- la seconda, accolta da un noto autore(26), il quale reputa “che la norma abbia configurato un meccanismo a tenaglia per cui i due requisiti della lunghezza complessiva e della lunghezza della canna debbano ricorrere congiuntamente. … La norma infatti è stata pensata tenendo conto della diversa maneggevolezza ed occultabilità di un’arma corta rispetto ad un’arma lunga e non vi è dubbio che entrambi i requisiti contribuiscono a caratterizzare la tipologia dell’arma”;
- la terza, la quale ritiene che l’unico parametro da prendere in considerazione sia la lunghezza totale dell’arma e non la lunghezza della canna(27).©
NOTE
- Sono le caratteristiche intrinseche che dettano la potenzialità offensiva delle armi proprie da punta e da taglio, chiaramente non solo utilizzabili ed idonee per i requisiti costruttivi ma anche perché ideate, progettate, realizzate con la funzione primaria e il precipuo scopo di recare offesa alla persona o, meglio, per penetrare nel corpo umano. Quindi le loro caratteristiche specifiche devono dimostrare che non sono idonee ad alcun uso ragionevolmente diverso da quello dell’offesa della persona. Inoltre il requisito della “destinazione naturale” deve essere accertato non solo su basi tecniche ma anche storico, culturali e sociali.
- Questa Rivista, anno III, numero IV / MMXIII, pag. 9.
- Per un approfondimento del tema cfr. Baronti G., “Coltelli d’Italia. Rituali di violenza e tradizioni produttive nel mondo popolare. Storia e catalogazione”, Franco Muzzio Editore, Roma, 2008; la voce ”coltello” in Mori E. “Codice delle armi e degli esplosivi”, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2008, pagg. 429 e ss.; la rivista “Coltelli: annuario 2014”, C.A.F.F. editrice, Milano, 2014 o http://it.wikipedia.org/wiki/Coltello.
- La nozione di giustificato motivo è alquanto generica ed è lasciata al prudente apprezzamento, prima, delle Forze di Polizia e, successivamente, dei giudici. In sostanza occorre fornire una spiegazione plausibile e credibile che si sta portando lo strumento da punta e da taglio per un utilizzo primario per cui è stato progettato e costruito, diverso da quello dell’offesa alla persona. Nel rendere credibile o meno l’affermazione concorrono vari elementi: circostanze di tempo e di luogo, attività lavorativa o professionale, tipologia e condizioni d’uso dello strumento, personalità e pericolosità del soggetto ecc. Vi devono essere quindi concreti elementi per affermare che il porto non avvenga per scopi offensivi.
- Si ricorda che gli strumenti atti ad offendere sono di libera vendita. Le armi bianche possono essere acquistate solo da persona munita di licenza di polizia per le armi (nulla osta all’acquisto o licenza di porto d’armi) e debbono essere denunziate presso l’ufficio di polizia competente per territorio, anche se talvolta sorgono problemi poiché, spesso, queste armi sono sprovviste di numero di matricola o, perlomeno, di specifici segni d’identificazione. Successivamente, essendone precluso il porto, possono solo essere detenute presso la propria abitazione o sue appartenenze. Possono essere poste in commercio unicamente da persone munite di licenza per la vendita di armi.
Per un’ulteriore panoramica esplicativa delle diverse tipologie di “lame” e del loro grado di offensività, cfr. “Coltellacci e coltellini”, a cura del Comitato Nazionale Caccia e Natura, Armi Magazine, ottobre 2013, pagg. 48 e 49. - Particolare coltello a lama pieghevole, mobile ed incernierata nell’impugnatura entro cui può essere serrata (da qui il nome “a serramanico”).
- Per completezza di esposizione si rammenta che la definizione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, il cui porto era vietato senza giustificato motivo, era contenuta originariamente nell’art. 80 del regolamento per l’esecuzione del T.u.l.p.s. che collegava la liceità del porto alle misure delle lame dei coltelli. L’articolo imponeva una classificazione delle lame, sottoposte o meno al porto con giustificato motivo, in base a misure minime o caratteristiche costruttive.
Nel primo comma, disponeva che rientravano fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, da portare con giustificato motivo, “i coltelli con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri”. Lo stesso articolo, nel secondo comma, prevedeva però un’ampia casistica di eccezioni, non dovendosi comprendere fra i predetti strumenti, esonerandone quindi il porto da qualsiasi motivazione:
i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;
i coltelli non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza;
tutti coltelli di ridotte dimensioni il cui porto, di fatto, era consentito in ogni caso, anche senza alcun giustificato motivo.
Il citato articolo, già fonte nel passato di numerosissime controversie, per giurisprudenza costante e da numerosi anni, risulta esplicitamente e necessariamente abrogato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975, che, disponendo una nuova regolamentazione, ampliando l’ambito di operatività della classificazione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, non prescrive più misure minime atte ad escludere la potenzialità d’offesa dei coltelli di ridotte dimensioni. Attualmente è imposto al giudice soltanto l’obbligo di valutare e stabilire concretamente l’attitudine offensiva dello strumento, prescindendo dalle dimensioni che, anche per quelle minori, sono comunque ritenute, oggi, irrilevanti per giustificarne o meno il porto. - Con circolare 559C.7572.10179(17)1, il Ministero dell’interno ha ritenuto che i coltelli a scatto sono da considerare armi proprie, con tutte le conseguenze in ordine al loro regime giuridico.
- Tali coltelli sono, in sintesi, dei pugnali veri e propri, con la caratteristica di avere però la lama pieghevole. Per comprenderne meglio le caratteristiche cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Coltello_a_scatto.
- Si sottolinea che questa tipologia di coltello, a lama fissa in apertura, risulta più sicuro rispetto al tradizionale coltello a serramanico che, sprovvisto di meccanismi di blocco di sicurezza (dente o lamina di arresto o ghiera girevole), mentre è saldamente impugnato, facendo forza e leva sulla punta o, inavvertitamente, sul rovescio della lama (falso filo o costa), potrebbe accidentalmente piegarsi o richiudersi producendo ferite, anche gravi, alle dita e portando, in alcuni casi, anche ad amputazioni. Quindi, nella realtà pratica, il blocco della lama viene applicato per ragioni di sicurezza e non per rendere il coltello micidiale.
- Per un quadro riassuntivo della particolare situazione preesistente venutasi a creare con le ultime sentenze della Cassazione sul tema, cfr. il commento, a volte sarcastico e pittoresco ma realistico e condivisibile, alla pagina http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/pugnali.html.
- Per una più facile ed immediata comprensione delle caratteristiche, forme e peculiarità delle armi elencate si propone la visione delle seguenti pagine:
per lo stiletto o stile, caratterizzato da lama affilata simmetricamente, molto sottile, lunga ed acuminata che facilmente penetra nei tessuti degli esseri viventi, potendo raggiungere agevolmente le parti vitali: http://it.wikipedia.org/wiki/Stiletto e http://www.earmi.it/armi/glossario/glossario27.htm;
per il pugnale, arma da offesa con lama lunga circa 20 cm., particolarmente insidiosa, che si differenzia dai coltelli per avere due taglienti e due fili e una punta a lancia accentuata, vale a dire con curvatura identica, simmetrica su entrambi i lati: http://www.earmi.it/armi/glossario/glossario19.htm (da cui è tratta la figura 5) e http://www.earmi.it/armi/glossario/glossario20.htm. La forma particolare del pugnale indica che esso è nato per il combattimento ed è rimasto in uso principalmente come arma destinata ad infliggere lesioni alle persone ed uccidere. - Le due caratteristiche sono utili solo per infliggere colpi penetrati. Il filo singolo è invece adatto per numerose operazioni nell’attività pastorizia, venatoria, culinaria ecc.
- Per le sole armi bianche vedasi, a puro titolo esemplificativo, il ricco glossario illustrato il cui indice si trova alla pagina http://www.earmi.it/armi/glossario/glossario.htm.
- A questo punto è possibile riportare il commento del noto autore Mori E.: “Un coltello a serramanico che si apre e rimane con la lama fissa, diventa un coltello a lama fissa, non un pugnale perché non ha una lama da pugnale”, nel citato articolo: http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/pugnali.html.
- Quindi un coltello a scatto con lama a punta arrotondata e/o filo singolo non deve essere considerato un’arma avendo la funzione di un normale strumento da taglio, consistendo l’apertura a scatto in una mera facilitazione per chi deve usarlo, per ragioni professionali, con una sola mano. Infatti la circostanza che il coltello possa essere aperto con una mano sola, facilitando alcuni tipi di lavoro che, in alcune attività o manovre, non danno la concreta possibilità di avere entrambe le mani libere, non rileva affatto a qualificare questo particolare coltello come arma propria non da sparo.
- Non è ovviamente considerato arma bianca un semplice tagliacarte da ufficio, pur avente le forme e le sembianze esterne simili a quelle di un pugnale, o quelle repliche o imitazioni, prodotte con materiali poveri quali ferro, acciai non titolati o vili leghe metalliche, destinate a puro uso scenico, decorativo, ornamentale o da arredamento.
- Trattasi di arma bianca destinata ad essere inastata sulla canna di un fucile con caratteristiche militari, utilizzata nel passato per il combattimento corpo a corpo. Si caratterizza per un sistema di aggancio/sgancio rapido ed un innesto, ora perlopiù ad anello, che consente il fissaggio all’estremità della canna, sul vivo di volata. È da notare che eliminando gli attacchi, la baionetta tornerebbe ad essere un normale pugnale. Per un ulteriore approfondimento cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Baionetta.
- Ne sono ovviamente esclusi quelli per artisti di varietà o gare di abilità che non possiedono tali caratteristiche e sono considerati strumenti di lavoro o sportivi.
- “Porto”: significa recare con se l’arma, al di fuori della propria abitazione o appartenenze ad essa; non necessariamente deve essere portata sulla persona (es. in borsa o borsello, nel cruscotto o vano portaoggetti mentre si è alla guida dell’autovettura), purché sia suscettibile di immediata utilizzazione. L’arma si trova pronta per un uso rapido: il concetto di portare un’arma equivale, in sostanza, a quello di essere armati.
“Trasporto”: è il trasferimento di un’arma da un luogo ad un altro con modalità tali da non consentire l’uso immediato dell’arma e risulti quindi impossibile usarla in modo rapido (arma scarica, smontata, trasferita in apposita valigetta/contenitore chiusa a chiave o custodia/involucro ben legato con cinghie o corde, il caricatore senza cartucce e le munizioni portate a parte o, se assieme alle armi, imballate separatamente). L’arma diventa oggetto inerte di un operazione di trasferimento da un luogo ad un altro non essendo suscettibile di pronta utilizzazione. Le armi non devono poter essere utilizzate rapidamente, neppure se ci si trova in situazione di pericolo.
La concreta e reale distinzione tra porto e trasporto è caratterizzata dalla potenzialità dell’impiego immediato o meno dell’arma. - Nel caso in questione, di presunta attività venatoria, è importante definire con certezza la condotta di “porto” poiché la licenza di porto d’arma uso caccia, con l’arma nella condizione di pronta all’uso, consente esclusivamente il porto del fucile. La stessa licenza però consente il “trasporto” di tutti i tipi di arma comuni da sparo, per ogni singola movimentazione, nel numero massimo di sei [cfr. circolare del Ministero dell’Interno, – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Affari Generali – Servizio Polizia Amministrativa e Sociale, n. 559/C.3159-10100(1)1 del 14 febbraio 1998, avente per oggetto: “Trasporto di armi comuni da sparo”, consultabile alla pagina http://www.owss.it/files%20utili/Trasporto%20armi%20comuni%20da%20sparo.pdf].
- L’arma sulla quale si sono espressi i giudici ed oggetto di questo breve commento, è effettivamente uno strumento particolare che, come descritto dalla difesa, pur apparendo nelle forme una pistola, ha alcune analogie con i fucili per le dimensioni, la possibilità di prolungamento con l’utilizzo del calciolo, il meccanismo di sparo a colpo singolo e ricarica manuale e, soprattutto, il cameramento di munizioni a palla spezzata (c.d. pallini e pallettoni) usualmente impiegate per l’attività venatoria, essendo l’arma a canna liscia. Infatti l’arma si presta all’utilizzo nella caccia, ma quella di frodo, ossia il bracconaggio. Per meglio far comprendere al lettore la tematica qui affrontata, si ritiene utile proporre la visione di immagini della particolare “pistola-fuciletto” che possono essere consultate, per la parte di dettaglio, alla pagina http://miles.forumcommunity.net/?t=56343177, per il particolare impiego con calciolo, alla pagina http://www.armiusate.it/immagine/80175/id.html da cui la figura 4 è tratta.
- Il regolamento regionale risulta molto dettagliato nel vietare: “… l’uso, la detenzione ed il trasporto di ogni tipo di pistola-fuciletto, nonché dei fucili costruiti in modo da essere facilmente occultabili avendo calcio ripiegabile o estraibile o canne di lunghezza inferiore ai 50 centimetri”.
- Questa Rivista, anno IV, numero I / MMXIV, pag. 14, nota 1. Tra l’altro si sottolineava anche che la distinzione tra arma lunga e corta è rilevante per individuare l’autorità di P.S. competente per il rilascio della licenza di porto d’armi (il Questore per le armi lunghe ed il Prefetto per quelle corte), per individuare quelle effettivamente destinate alla caccia, che possono essere solo lunghe, e per fornire un’indicazione sull’agevole porto, occultabilità e, quindi, intrinseca pericolosità che caratterizza le armi corte.
- Per le corrette procedure di misurazione della lunghezza della canna di un’arma cfr. la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, n. 557/PAS.50.0385/Q/11 del 20 giugno 2011, consultabile alla pagina http://img.poliziadistato.it/docs/Circolare%20misurazione%20canne.pdf.
- Mori E. “Codice delle armi e degli esplosivi”, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2008, pag. 244.
- Cfr. l’interpretazione elaborata dal confronto delle diverse lingue ufficiali utilizzate nel testo della direttiva europea, in Mori E. “Codice delle armi e degli esplosivi”, op. cit., pagg. 163 e 164.◊