RIFLESSIONI SULL’EFFETTIVA DATA D’INIZIO E DI FINE DELLE OPERAZIONI D’INTERCETTAZIONE

di Ciro Candelmo e Nicola Lanzimando

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Come noto, in tema di intercettazioni telefoniche, la durata delle stesse è rimessa, per le note esigenze investigative, alla prevalente valutazione del pubblico ministero. Difatti, ex art. 267 comma 3, “il decreto del Pubblico Ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.”

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La durata delle operazioni d’intercettazione, inoltre, può avere una diversa modulazione a seconda che si tratti di terrorismo, criminalità organizzata e minacce con il mezzo telefonico, reati per i quali il Pubblico Ministero ha la possibilità di richiedere intercettazioni per una durata di 40 giorni prorogabili   dal Giudice per le Indagini Preliminari per periodi successivi di 20.

Ciò premesso, l’esperienza quotidiana ha consentito di far emergere alcune piccole criticità che, se adeguatamente corrette, potrebbero permettere a tutti i protagonisti della filiera di ovviare ad alcuni frequenti contrattempi. Ad esempio, alcune criticità sono emerse con riguardo all’esatta individuazione del dies a quo e, conseguentemente, del dies ad quem delle operazioni d’intercettazione. Con riferimento al termine iniziale delle operazioni, difatti sarebbe opportuno ed auspicabile che tutti gli operatori intendessero per dies a quo quello dell’effettivo inizio delle intercettazioni. Invero, il termine di decorrenza della durata delle intercettazioni telefoniche dovrebbe coincidere, per il più generale principio del computo dei termini previsto dal nostro ordinamento giuridico e più in particolare dal nostro codice di procedura penale agli artt. 172 c.p.p. e ss., con il giorno (e non già l’ora) dell’effettivo inizio delle operazioni da farsi coincidere con la data in cui l’operatore telefonico, al termine delle operazioni di provisioning, sulla propria rete, comunica all’Autorità Giudiziaria e/o alle Forze di Polizia l’avvenuta attivazione della prestazione d’intercettazione.

Ciò consentirebbe di ovviare ad alcuni dubbi interpretativi, venendo il suddetto termine iniziale  univocamente e correttamente fatto coincidere non già con il giorno di emissione del provvedimento di autorizzazione e/o con il giorno in cui il provvedimento stesso è notificato all’operatore, bensì con quello dell’effettiva attivazione.

Tale impostazione, si ribadisce, consentirebbe in buona sostanza  di compensare gli oggettivi disallineamenti attualmente esistenti in considerazione di una “coda di lavorazione”, non prevista dal legislatore ma ormai strutturale, che non permette di far coincidere la data di effettiva attivazione del servizio con il giorno della notifica del provvedimento autorizzativo, salvo che non si versi in situazioni di particolare ed eccezionale urgenza ove, in deroga a tale fisiologica coda di lavorazione e nel rispetto dell’oggettivo criterio cronologico sotteso ad un imparziale evasione delle richieste, il provvedimento d’urgenza viene evaso in real time.

Altro aspetto di criticità, frutto di un’osservazione quotidiana, è quello che vede, taluni, far decorrere il termine iniziale della durata delle suddette operazioni d’intercettazione dal giorno in cui è iniziata effettivamente l’erogazione della prestazione mentre, tali altri dall’effettivo orario di attivazione. Ebbene, per esigenze di omogeneità oltre che per il rispetto del principio generale sul computo dei termini stabilito dagli artt. 172 c.p.p. e ss., sarebbe opportuno che tutti i protagonisti dell’attività di intercettazione (dal momento autorizzativo sino alla sua conclusione) prendessero a riferimento l’unità di tempo “giorno”, così che possano essere prevenute eventuali responsabilità ed eccezioni di nullità/inutilizzabilità dell’attività posta in essere.

Un ulteriore ed importante correttivo, anch’esso derivante dal dato empirico, potrebbe essere introdotto, in aggiunta al suddetto criterio di omogeneizzazione, laddove ci si venisse a trovare di fronte a diversi momenti di attivazione rispetto alla medesima richiesta indirizzata a più operatori telefonici. Seguendo il criterio di omogeneizzazione su accennato, ossia la decorrenza dei termini iniziali dall’effettivo inizio dell’attività d’intercettazione coincidente con la conferma dell’avvenuto e corretto provisioning sui sistemi, e facendo decorrere il termine dall’ultima effettiva attivazione da parte dell’ultimo operatore telefonico attivante, si potrebbe ovviare alla possibilità di rendere inutilizzabili alcuni dati acquisiti, in astratto, in assenza di un provvedimento legittimante che estenda tale legittimazione anche ad eventuali periodi d’intercettazione superiori a quelli formalmente autorizzati: ad esempio un provvedimento di autorizzazione d’intercettazione che dispone l’attività di ascolto per 15 gg. e destinata a tutti gli operatori ma da questi attivati con un giorno di differenza l’uno dall’altro porterebbe in concreto ad effettuare un’attività di ascolto per un periodo di tempo complessivo superiore ai 15 gg. autorizzati.

Ebbene, in presenza di diverse code di lavorazione e di diverse procedure ed organizzazioni aziendali, è possibile che in concreto tale disallineamento possa realizzarsi per cui, adottando convenzionalmente la decorrenza del termine iniziale dell’attività d’intercettazione dalla data di inizio attività comunicata dall’ultimo operatore, si potrebbe ovviare ad eventuali criticità e rendere più omogenea tutta l’attività connessa alla gestione delle proroghe o dei distacchi anticipati oltre che porre in essere un’attività di fatturazione delle prestazioni meno complessa e frammentata atteso che, nell’apposito mod. 37 o R.I.T, che dir si voglia, verrebbe annotata come data di inizio delle attività quella della ultima comunicazione dell’ultimo operatore attivante. ©


 

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