Storia della Privacy

di Michele Iaselli e Stefano Gorla

Estratto dall’ebook “Storia della privacy”.

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Analizzare la genesi della privacy significa intraprendere un percorso a ritroso nella storia. Facciamo allora una breve corsa sul treno del tempo per cercare di raccontare come la tutela del dato personale si è evoluta.
Fin dall’antichità l’uomo cercava di trovare dei momenti per essere lasciato solo al fine di  proteggere la propria sfera privata ed evitare informazioni inutili e pettegolezzi. La nozione di privacy ha sicuramente nobili origini. Infatti fin dagli albori l’uomo aveva tra i suoi principali obiettivi quello di proteggersi e di tutelarsi: proteggersi dal freddo, dagli animali e dagli attacchi dei nemici. Cercava di creare un ambiente protetto per lui e per quelli che vivevano con lui. Maslow ci ricorda con la sua piramide dei bisogni, che il secondo bisogno è proprio quello della tutela e della protezione. All’interno delle mura di casa, l’uomo si sentiva protetto sia fisicamente sia dal punto di vista relazionale.
La storia ci insegna che l’evoluzione dell’uomo non si arresta e con lei anche tutti i concetti e parametri che ci circondano. Infatti, se all’inizio l’uomo non era consapevole della sua persona come “essenza”, con la sua evoluzione ha sempre preso più coscienza che il suo io era una sfera nella quale confluivano molteplici aspetti compreso quello delle relazioni e della riservatezza.

Allora la riservatezza incominciava ad assumere una rilevanza particolare tale da separare la vita pubblica da quella privata. Per gli antichi greci era un dovere, che i cittadini maschi partecipassero alla vita pubblica, ma riconoscevano anche la necessità di una vita privata in ambito strettamente limitato ai propri bisogni e necessità. Era fonte di disprezzo il fatto di non poter o voler partecipare alla vita pubblica (vedi schiavi o estranei). Aristotele faceva distinzione tra la sfera pubblica (annessa all’attività politica) e la sfera privata (annessa alla attività familiare). La storia poi ci insegna che, oltre alla riservatezza, l’uomo aveva scoperto e sviluppato anche il concetto di confidenzialità/segretezza. I messaggi militari venivano cifrati come quelli amorosi.
La tutela del dato iniziava a prendere forma. Il flusso dei dati, in chiaro, o le informazioni venivano quindi fatte circolare attraverso un numero ristretto di persone (tribù, villaggi, famiglie, eserciti). Ricordiamo il famoso cifrario di Cesare, con il quale crittografava gli ordini ai suoi generali; il dato non doveva finire in mani ostili o non autorizzate. Oppure la scacchiera di Polibio, sistema crittografico dal famoso storico greco verso il 150 a.C., descritto nelle sue Storie che si basava sul frazionamento dei caratteri del messaggio in chiaro così che potessero essere rappresentati utilizzando un più piccolo insieme di simboli.
Proseguendo nel cammino del tempo arriviamo al medioevo dove i messaggi segreti (militari e non) proliferavano e dove il termine privato divenne sinonimo di familiare; infatti la vita privata era basata sulla fiducia reciproca che univa i membri del gruppo dando luogo ad una vita familiare intesa in senso conviviale, dove non vi era spazio per l’individuo. Ecco che allora inizia a prendere forma la necessità di appartarsi, di avere intimità in tutti i campi (religioso, sociale di pensiero) di vivere a stretto contatto con i familiari e gli amici più cari. Inizia a nascere il concetto di riservatezza che si avvicina a quello dei giorni nostri. L’individuo riscopre se stesso come entità singola, riscopre i valori portati dalla famiglia e dall’intimità del focolare domestico.

Tralasciamo l’evoluzione che ha avuto la tutela del dato in ambito industriale o militare, ma ci soffermiamo alle origini moderne della privacy, che tradizionalmente, si fanno risalire, a due giuristi statunitensi, Samuel Warren e Louis Brandeis, che diedero alle stampe un saggio intitolato The Right to Privacy. The Implicit Made Explicit. Era il 1890 e i due giovani avvocati di Boston preparavano una causa contro le indiscrezioni sulla vita matrimoniale della moglie dello stesso Warren da parte di uno dei primi giornali ad utilizzare la stampa a rotativa, la Evening Gazette di Boston. Warren affermò: “Questa faccenda dei giornali che si occupano troppo della vita mondana di mia moglie non può continuare. I due avvocati si ritrovarono quindi a riflettere su quali informazioni riguardanti la vita personale di un individuo dovessero essere di pubblico dominio e quali, invece, meritassero una tutela dalla curiosa invadenza altrui”. Siamo negli Stati Uniti di fine XIX secolo, in un’America che cambia volto molto rapidamente, mutando la sua struttura politica ed economica, ma anche sociale. È l’epoca successiva alla Guerra Civile, che aveva distrutto e diviso, facendo fare agli Stati Uniti un repentino balzo verso la modernità.  Alan Westin, analizzando il contesto del periodo storico in cui Warren e Brandeis scrivono, affermava che la classe sociale più colpita ed offesa dai cambiamenti emersi nel settore tecnologico, era l’aristocrazia, legata ancora ad un forte sentimento di intangibilità, che riteneva le fosse dovuto dalle classi sociali inferiori.

In ambito europeo un primo accenno storico-giuridico afferente alla privacy può essere trovato in area germanica, dove, tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, ebbe origine la discussione sull’esistenza di una categoria di diritti nota come Persönlichkeitsrechte o anche come Individualrechte, origine favorita dalla tradizione di filosofia giuridica germanica che ritrovava nel “diritto naturale” la fonte prima di ogni principio legale. Bisognerà però attendere il 1954 affinché venisse sancita con una fondamentale sentenza del Bundesgerichtshof l’appartenenza di un generale diritto della personalità alla nozione di ulteriore diritto, mentre sino ad allora netto era stato il rifiuto da parte della giurisprudenza di questa categoria concettuale.
Il dibattito su un pieno riconoscimento giuridico ai diritti della personalità si estese ben presto oltre i confini germanici, raggiungendo alcuni degli stati confinanti, e soprattutto la Francia dove nel 1909 venne legittimata la categoria dei diritti della personalità, grazie all’opera di Perreau, che ben interpretava il percorso sino ad allora svolto sia in Francia che in Germania contribuendo in maniera determinante al successo della categoria.

In Italia, contemporaneamente, si sviluppava un percorso portato avanti da Adolfo Ravà, docente di Filosofia del diritto. Egli compieva uno studio che, pur inserendosi nella discussione che aveva vita in quegli anni in Germania, si svolgeva in maniera autonoma. Ravà, infatti, partendo da un’analisi del Tractatus de potestate in seipsum di Baldassarre Gomez de Amescua, giurista spagnolo del XVI secolo, coniugava filosofia e diritto per individuare la personalità giuridica come “diritto sulla propria persona”, in linea con le costruzioni sistematiche ideate dagli autori tedeschi, da cui però eliminava il diritto d’autore, quello d’inventore, quelli sul nome, sulla ditta, sugli stemmi e sul marchio, per poi avviare un’attenta rilettura critica della categoria. Molti anni più tardi sarà lo stesso Ravà ad individuare, tra i diritti della personalità, un diritto che emerge dal raffronto per analogia legis di diverse norme: il c.d. diritto alla riservatezza.
Le prime pronunce di violazione, risalenti agli anni ‘50, furono occasionate da opere cinematografiche e pubblicazioni relative a vicende personali di personaggi noti, che portarono gli interessati ad invocare il diritto alla riservatezza di fronte ai giudici.  Tra i provvedimenti di maggiore importanza si ricorda la sentenza emessa dalla Cassazione, nel 1963. Il settimanale “Tempo”, in una serie di articoli, aveva pubblicato diversi particolari sulla vita intima dell’amante del Duce, Claretta Petacci. Gli articoli non avevano tralasciato di divulgare dettagli e descrizioni, ritenute offensive, nei confronti dei congiunti della Petacci, che decisero di fare causa al settimanale. La Corte, in questo caso, emise una sentenza decisiva, che mutò la rigida posizione iniziale su questo tema. Nel nostro paese non ci furono cambiamenti decisivi nell’orientamento giurisprudenziale fino al 1975, anno in cui il Supremo Collegio affermò finalmente l’esistenza del diritto alla riservatezza. La causa era relativa ad una delle controversie instaurate da Soraya Esfandiari contro alcuni giornali che avevano pubblicato delle fotografie ritraenti l’ex-imperatrice in atteggiamenti intimi con un uomo, nelle mura della sua abitazione. Mentre in Italia il dibattito sulla privacy portava all’affermazione di un pieno riconoscimento della riservatezza in quanto diritto di tutelare la propria vita intima contro ingerenze varie, anche a livello europeo si facevano progressi.

Dopo la Convenzione di Strasburgo e le singole interpretazioni degli Stati nazionali, la tutela della riservatezza come protezione dei dati personali veniva ribadita in tutta una serie di provvedimenti comunitari: la direttiva 95/46/Ce (relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), la 97/66/Ce (sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni), e la 2002/58/Ce (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche).

In Italia la direttiva 95/46/CE determinò l’adozione della l. n. 675 del 31 Dicembre 1996, che oltre a considerare il trattamento dei dati personali così come previsto dall’Unione europea, istituisce la figura del Garante per la protezione di quegli stessi dati. L’adozione della l. 675 fu un obbligo: l’Europa avrebbe permesso di godere dei benefici dell’Accordo di Schengen solo se il paese membro avesse adeguato la normativa sul trattamento dei dati personali. Per un maggior impulso alla protezione della privacy, il legislatore italiano, successivamente, ha emanato, il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. Il decreto, tutt’ora vigente, ha introdotto nel nostro ordinamento, accanto al diritto alla riservatezza, un autonomo diritto alla protezione dei dati personali, inteso come diritto avente ad oggetto la protezione del dato personale, a prescindere dalla tutela della sfera intima della persona e della famiglia, nonché della sua immagine sociale. Questa visione nuova è stata poi confermata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea approvata il 7 dicembre del 2000, che reca nel capo secondo, dedicato ai diritti di libertà, l’esplicito riconoscimento del diritto alla protezione dei dati di carattere personale, con l’art. 8, 1º comma.

Ed arriviamo, così, ai giorni nostri. Il successo del diritto al rispetto della vita privata è stato consacrato dall’art. 8 (‘art. 8, 1º comma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ai sensi del quale “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il 27 luglio 2004, inoltre, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dato un’interpretazione molto estensiva del diritto alla privacy previsto dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ha ritenuto, infatti, che la tutela prevista da questo articolo si estenda fino a comprendere il diritto di ciascuno a sviluppare relazioni sociali al riparo da ogni forma di discriminazione o stigmatizzazione sociale, così consentendogli anche il pieno godimento della sua vita privata.

Manca adesso l’ultimo tassello. Difatti, con ogni probabilità nella primavera del 2015 arriverà il Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali. Molti sono i cambiamenti che comporterà l’adozione del nuovo Regolamento che ispirandosi sempre alla Direttiva Madre e alla Carta dei Diritti accoglie importanti principi come il principio di trasparenza, il diritto all’oblio, il principio di accountability, il principio della privacy by design. ©

 

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