Sull'(ulteriore) ordine di allontanamento

di Andrea Girella

Il c.d. Decreto Sicurezza-bis (d.l. 5 agosto 2019, n. 53) ha modificato, talvolta introdotto, varie disposizioni; fra le prime rientra quella relativa all’ulteriore ipotesi di “allontanamento”.


In generale l’ordine di allontanamento è un provvedimento amministrativo (introdotto dall’articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14) che prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (ad oggi, da 100 a 300 euro) e di un ordine (appunto, di allontanamento) dal luogo della condotta illecita nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi “ivi previsti”, impedisca l’accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze (comma 1).
L’articolo 16-bis del Decreto Sicurezza-bis, ora, ha previsto la possibilità per il sindaco di ordinare l’allontanamento anche per coloro che in tali luoghi commettono atti di bagarinaggio.

Quest’ultimo fenomeno consiste nella vendita di biglietti e titoli di ingresso per eventi a prezzo maggiorato, al di fuori delle agenzie autorizzate (con ciò intendendo tutti i luoghi – anche virtuali – interessati dai singoli eventi e/o durante il loro svolgimento) dopo averli acquistati – spesso in grande quantità – a prezzi ‘normali’.

I suddetti comportamenti non devono necessariamente integrare violazioni di legge, essendo sufficiente che possano compromettere la fruibilità di particolari luoghi, rendendone difficoltoso il libero utilizzo e la normale e sicura fruizione degli spazi pubblici, con profili di rischio anche per la sicurezza relativamente ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità.
La disposizione in pratica va ad integrare la precedente formulazione dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 14/2017 (Sicurezza delle città) che prevedeva la misura dell’allontanamento di chi:

La competenza all’adozione del provvedimento in commento, che la una durata temporalmente limitata di quarantotto ore, è del sindaco del comune interessato, fatti salvi i poteri delle Autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio sulle aree di loro competenza (comma 4, primo periodo).
Sotto il profilo giuridico, l’ordine di allontanamento appare configurarsi come una misura di prevenzione, con ciò intendendo quelle misure che l’ordinamento riconduce a quelle disposte ante o praeter delictum.
Va qui ricordato che il fondamento delle misure di prevenzione è stato individuato dalla Corte Costituzione nell’esigenza di prevenzione e sicurezza sociale al fine di garantire l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra i cittadini (ex multis sent. n. 11/1956, n. 309/2003).
Siccome attualmente, le misure di prevenzione sono adottate dall’Autorità Giudiziaria o dal Questore, nel silenzio della norma, dai lavori lavoratori il potere sembrerebbe esercitato dal sindaco in qualità di ufficiale del Governo nello svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza.

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