UK: approvato l’investigatory powers act

di Elena Bassoli

Investigatory Powers Act 2016
È entrato in vigore il 30 dicembre 2016, avente l’obiettivo di ampliare i poteri della British Intelligence Community a discapito della tutela dei dati personali dei cittadini. Nuovi poteri particolarmente invasivi simili ad un controllo di massa, in aperto contrasto con il nuovo Regolamento privacy europeo n. 679/2016.


 1.    L’iter normativo

Nel silenzio della stampa italiana è passata il 29 novembre 2016 in UK la legge sui poteri investigativi del Regno Unito del 2016, l’Investigatory Powers Act, detta anche Carta di Snooper.
Si tratta di una legge approvata da entrambe le Camere del Parlamento e a cui la Regina ha concesso il suo assenso reale, entrata in vigore il 30 dicembre 2016, avente l’obiettivo di ampliare i poteri della British Intelligence Community.
Per vero tale atto ha subito una gestazione di due anni, giacché fin dal 2014 se ne era cominciato a discutere. Già allora il Governo britannico aveva chiesto al revisore indipendente della legislazione sul terrorismo di verificare la regolamentazione dei poteri investigativi utilizzabili dalle forze dell’ordine e dalle agenzie di intelligence, in particolare per quanto riguardava l’intercettazione dei dati di comunicazione.

Tale iter ha condotto all’elaborazione di una relazione, pubblicata nel giugno 201,5 ove si è evidenziata l’esigenza di una nuova legge con la finalità di chiarire questi poteri. Il progetto di legge sui poteri investigativi è stato pubblicato nel novembre del 2015 ed è stato oggetto di analisi da parte di un comitato congiunto della Camera dei Comuni e della Camera dei Lord, costituito ad hoc. Alcune parti del disegno di legge che si riferiscono al trattamento di dati personali di massa sono entrati in vigore già nel novembre del 2015, prima dell’inizio della vigilanza parlamentare dell’intero atto, e prima della Brexit.

Il Comitato misto ha pubblicato la sua relazione di controllo pre-legislativa nel marzo 2016.
Il governo ha accettato alcune raccomandazioni ed il disegno di legge rivisto è stato introdotto nella Camera dei Comuni, dove è stato oggetto di discussione da parte dei membri di Parlamento. Nel marzo del 2016, la Camera dei Comuni ha approvato il suo progetto di legge sui poteri investigativi per la seconda lettura con 281 voti a favore e 15 contrari, spostando il disegno di legge alla commissione. Il partito laburista e il partito nazionale scozzese si sono astenuti dal voto, mentre i democratici liberali hanno votato contro di esso.

Nella fase dell’iter presso il comitato sono stati esaminati i temi costituzionali sottostanti e le questioni relative ai diritti umani. La presidente della commissione mista per i diritti dell’uomo, Harriet Harman, ha dichiarato in tale occasione che il disegno di legge fornisce una base chiara e trasparente per i poteri già attribuiti ai servizi di sicurezza e di intelligence, ma che occorrono altresì ulteriori garanzie. In particolare le preoccupazioni sono state rivolte alla protezione delle comunicazioni da ingiustificate interferenze, aspetto che risulta fondamentale ad esempio nelle comunicazioni riservate tra avvocati e clienti e nelle fonti dei giornalisti; in tal senso il disegno di legge avrebbe dovuto fornire garanzie più severe per garantire che il governo non possa abusare dei propri poteri.
Il 16 novembre 2016 la Camera dei Lord ha approvato la versione definitiva del disegno di legge sui poteri investigativi, lasciando solo la formalità del Royal Assent per essere completata prima che il disegno di legge diventasse legge.
I progetti di codici di prassi del disegno di legge proposti dall’Ufficio domiciliare nel febbraio 2017 non hanno fornito informazioni sui codici di pratica del Governo per i dati relativi alle comunicazioni.

È stato poi segnalato alla fine di febbraio 2017 che gli articoli della legge che avrebbero obbligato gli Internet Service Provider alla ritenzione dei dati per 12 mesi erano stati “accantonati” a causa della sentenza della Corte di giustizia che aveva ritenuto illegale la ritenzione dei dati “generale e indiscriminata”.

 

2.     Disposizioni della legge
L’Investigatory Powers Act del 2016 ha quindi introdotto nuovi poteri e riaffermato quelli esistenti, a favore delle agenzie di intelligence e delle forze dell’ordine britanniche che risultano così legittimate ad effettuare intercettazioni mirate delle comunicazioni, compresa la raccolta di massa di dati di comunicazione e l’intercettazione di massa delle comunicazioni.
Ha creato una Commissione per i poteri investigativi (IPC) con la funzione di vigilare sull’utilizzo di tutti i poteri investigativi, che si va ad aggiungere al controllo effettuato dal Comitato di intelligence e sicurezza del Parlamento e dal Tribunale sui poteri investigativi. L’IPC è costituito da un numero di giudici senior o di ex giudici. Alla IPC sono state quindi attribuite in via accentrata le funzioni già esistenti in capo al Commissario delle comunicazioni, al Commissario per i servizi segreti e al Commissario responsabile della sorveglianza.
La legge ha stabilito l’obbligo per un giudice al servizio dell’IPC di esaminare i mandati per l’accesso al contenuto delle comunicazioni e delle intercettazioni di apparecchiature autorizzate da un segretario di Stato prima della loro efficacia.

Ai fornitori di servizi di comunicazione è imposto l’obbligo di mantenere per un anno i “communications data” degli utenti del Regno Unito, comprendendo in particolare i record di connessione a Internet, vale a dire:

(a) the sender or recipient of a communication,
(b) the time or duration of a communication,
(c) the type, method or pattern, or fact, of communication,
(d) the telecommunication system (or any part of it) from, to or through which, or by means of which, a communication is or may be transmitted, (e) the location of any such system.

Ma l’aspetto che più suscita preoccupazione all’interno della nuova legge, è la previsione in base alla quale, in spregio alla disciplina europea sul trattamento dei dati personali, un folto numero di soggetti pubblici abbia il permesso di vedere i record relativi alle comunicazioni degli utenti, nell’ambito di un’indagine mirata e filtrata, senza un mandato (v. tabella delle autorità locali autorizzate a trattare i record di connessione dei cittadini senza mandato).

L’Act ha permesso alle forze di polizia e alle agenzie di segnalazione, inoltre, di effettuare intercettazioni mirate di apparecchiature, di “hackerare” computer e dispositivi e di effettuare intercettazioni di massa per questioni di sicurezza nazionale relative alle indagini straniere:
ha imposto un obbligo giuridico ai gestori di telecomunicazioni di assistenza nelle intercettazioni mirate dei dati quando vi sia un’inchiesta; in tale contesto ha però fatto salve da tale obbligo le imprese straniere esonerandole dall’impegnarsi attivamente nella raccolta di dati o comunicazioni di massa.
ha obbligato i commercial service provider a rimuovere la crittografia dai propri siti, esonerando le imprese straniere.
ha previsto garanzie per alcune professioni delicate come i giornalisti, gli avvocati e i medici.
ha creato un nuovo reato per l’accesso illegale ai dati di Internet, come pure il nuovo reato proprio dei commerce service provider consistente nella rivelazione di dati altrui.

 

3.     La querelle sulla tutela dei dati personali
Il progetto di legge ha generato un notevole dibattito pubblico sul bilanciamento tra i poteri invasivi e la sorveglianza di massa necessari alle forze di polizia e alle agenzie di intelligence al fine di ottenere un accesso mirato alle informazioni indispensabili alle loro indagini e la tutela dei dati personali dei cittadini.
Anche se il Ministero dell’Interno ha assicurato che l’Investigatory Powers Act del 2016 sarà compatibile con la Convenzione europea sui diritti dell’uomo, il contenuto della legge ha suscitato preoccupazioni circa l’impatto sulla vita privata dei cittadini.
I sostenitori della privacy affermano che la legge definisce chiaramente il potere di sorveglianza di massa a disposizione dei servizi di sicurezza e delle forze di polizia e auspica modifiche in modo che la sorveglianza sia mirata e basata sul sospetto fondato.
La questione è che le previsioni normative introdotte da questa legge sono di portata così generale, che non solo i servizi di sicurezza, ma anche gli enti governativi saranno in grado di analizzare i record di milioni di persone anche se non sono sospettati di aver commesso alcun illecito.

Nel gennaio 2016 una relazione pubblicata dal Comitato per la Sicurezza del Parlamento ha raccomandato di concentrarsi sul diritto alla privacy e il presidente del comitato, il conservatore MP Dominic Grieve, ha dichiarato: “Abbiamo pertanto raccomandato che la nuova legislazione contenga una parte completamente nuova dedicata a una tutela della privacy, che dovrebbe costituire la spina dorsale del progetto di legislazione intorno alla quale vengono costruiti poteri eccezionali in modo da garantire che la riservatezza sia parte integrante della normativa anziché un add-on”. Egli ha inoltre aggiunto che “il principio del diritto alla privacy nei confronti dello Stato deve essere mantenuto finché non sussista una buona ragione per cui ciò non debba accadere”.
L’Europa non può che essere d’accordo con lui soprattutto a seguito del nuovo GDPR che entrerà in vigore il 25 maggio 2018 e che rafforza la tutela della protezione dei dati personali tanto da indurre anche le major statunitensi ad adeguarsi agli elevati standard imposti dalla nuova regolamentazione pur di non perdere un’importante fetta di mercato. Nei rapporti tra Europa e Regno Unito si prospettano scenari interessanti. ©

 

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